IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di accelerare la
realizzazione dei progetti ammessi nell'ambito del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno approvato con delibera CIPE dell'11
febbraio 1988, nonche' di interventi urgenti nelle aree depresse;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di   concerto   con   i  Ministri  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di  accelerare  la realizzazione delle opere da parte
degli  enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa
depositi  e prestiti e' autorizzata a prelevare dal conto corrente di
tesoreria n. 20111 denominato "Cassa depositi e prestiti - Contributi
FESR ai comuni", le somme disponibili necessarie per il pagamento del
contributo  comunitario  a  fronte dell'intero importo degli stati di
avanzamento  dell'intervento  e dello stato finale purche' presentati
entro  il  30  settembre 1996, dandone comunicazione al Ministero del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   al   fine  della
ratificazione della spesa mediante lettera di conferma.
  2. Il limite del 90% delle risorse impegnate di cui all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto  ministeriale  11  giugno  1991,  n.  209, e'
soppresso.
  3.  Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale
per  i  decreti  concessivi  emessi,  la  Cassa depositi e prestiti a
disporre  la  liquidazione  delle  spese  documentate  sugli stati di
avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per
le  compensazioni  di  spese  previste, sempre nel limite della spesa
totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784.
  4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora
collaudato  le  opere,  al fine di utilizzare i contributi comunitari
nel  termine  prescritto,  devono  presentare  alla  Cassa depositi e
prestiti   ed   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  entro  il  30  settembre  1996, lo stato finale di
spesa  compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata
del  direttore  dei  lavori  e, ove nominato, dell'ingegnere capo che
attesti la regolare esecuzione e la veridicita' delle voci esposte.
  5.  La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria,
liquida,   avvalendosi   delle  disponibilita'  esistenti  sui  conti
correnti  di  Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che
saranno  considerate  erogazioni  definitive a tutti gli effetti solo
dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa
istruttoria  per  l'approvazione  degli atti di collaudo da parte del
Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il
decreto del Ministro del tesoro.
  6.  Le  garanzie  rilasciate  dal concessionario del buon esito del
collaudo  continuano  ad  avere  efficacia  fino all'approvazione del
collaudo finale.
  7. La documentazione di collaudo dovra', a pena di decandenza delle
agevolazioni,  essere  trasmessa  al  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  per  l'istruttoria finale entro il 30
settembre 1997.
  8.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano anche agli
interventi  relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza
ENI-SNAM.