IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle societa' partecipate, nonche' per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo e' sostituito dal seguente: " 2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.".