IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  consentire  l'esercizio  dei diritti connessi alle
partecipazioni  azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti
il  limite previsto dallo statuto delle societa' partecipate, nonche'
per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  3,  comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474,   il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "  2.  Con
riferimento  alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute
dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il
superamento  del  limite  di  cui  al  comma  1  comporta  divieto di
esercitare  il  diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto
diverso   da   quello  patrimoniale,  attinenti  alle  partecipazioni
eccedenti il limite stesso.".