IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  la  concessione di una breve proroga alla gestione
esercitata  dal funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di
cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti il
completamento  delle  procedure connesse al trasferimento delle opere
agli  enti destinatari e di prevedere una specifica disciplina per la
definizione del contenzioso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  del  31  marzo  1996 previsto dall'articolo 15 del
decreto-legge   29   dicembre   1995,   n.   560,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' fissato al 31
dicembre  1996,  ai  soli  fini  delle  operazioni di pagamento e del
completamento  delle  procedure connesse al trasferimento delle opere
agli  enti  destinatari.  I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo
stesso  articolo  15  del  predetto decreto-legge, per l'attivita' di
rendicontazione  e  per  le operazioni di chiusura della contabilita'
per  le  spese  di  funzionamento e del personale, sono fissati al 31
marzo 1997.
  2.  Il  personale  in  servizio presso la struttura del funzionario
incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e
integrazioni,  e'  ridotto a 30 unita' fino al 31 dicembre 1996 ed e'
ulteriormente  ridotto a 15 unita' per il periodo dal 1 gennaio al 31
marzo 1997.