IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la concessione di una breve proroga alla gestione esercitata dal funzionario incaricato dal CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti il completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari e di prevedere una specifica disciplina per la definizione del contenzioso; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Il termine del 31 marzo 1996 previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' fissato al 31 dicembre 1996, ai soli fini delle operazioni di pagamento e del completamento delle procedure connesse al trasferimento delle opere agli enti destinatari. I termini del 30 giugno 1996 previsti dallo stesso articolo 15 del predetto decreto-legge, per l'attivita' di rendicontazione e per le operazioni di chiusura della contabilita' per le spese di funzionamento e del personale, sono fissati al 31 marzo 1997. 2. Il personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE per la gestione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotto a 30 unita' fino al 31 dicembre 1996 ed e' ulteriormente ridotto a 15 unita' per il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 1997.