IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e  successive
modificazioni,  concernente  l'emissione  di titoli obbligazionari da
parte di enti  territoriali,  che  in  particolare  al  comma  10  ha
disposto   che  con  apposito  regolamento  il  Ministro  del  tesoro
determina le caratteristiche dei  titoli  obbligazionari,  nonche'  i
criteri  e  le  procedure  che  gli  enti  emittenti  sono  tenuti ad
osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare  delle
commissioni  di  collocamento che dovranno percepire gli intermediari
autorizzati; definisce altresi' i criteri di quotazione  sul  mercato
secondario;
  Visto  l'art.  37  della  citata  legge concernente l'indebitamento
degli enti locali dissestati;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 287, in base al
quale il suindicato art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  si
interpreta  nel senso che agli enti locali ivi previsti e' consentito
emettere prestiti  obbligazionari  anche  in  valuta  e  sui  mercati
esteri;
  Visto  il  regolamento  del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996, n.
152;
  Vista la  legge  19  giugno  1986,  n.  289,  recante  disposizioni
relative   all'amministrazione   accentrata   di   valori   mobiliari
attraverso la "Monte Titoli S.p.a.";
  Vista la legge 8 giugno 1990,  n.  142,  concernente  l'ordinamento
delle autonomie locali;
  Visto  il  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente
l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991,  n.  1,  riguardante  la  disciplina
dell'attivita'    di   intermediazione   mobiliare   e   disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  riguardante
il riordino della finanza degli enti territoriali;
  Visto  l'art.  18,  e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la  disciplina
delle offerte pubbliche di vendita;
  Visto  il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico
in materia bancaria e creditizia;
  Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n.  454,  concernente
la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato
a  Maastricht  il  7  febbraio  1992,  in  base  al  quale e' vietato
l'acquisto diretto presso gli enti locali  di  titoli  di  debito  da
parte della BCE e delle banche centrali nazionali;
  Visto  l'art.  14-bis  della  legge 12 luglio 1991, n. 202, recante
provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;
  Vista la legge  27  ottobre  1995,  n.  437  che,  in  particolare,
all'art.  5,  comma  9,  stabilisce  che  "ai consorzi che gestiscono
attivita' aventi rilevanza economica e imprenditoriale,  ai  consorzi
creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto,
si  applicano,  per quanto attiene alla finanza, alla contabilita' ed
al regime fiscale, le norme previste per le  aziende  speciali.  Agli
altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.";
  Visto  l'art.  3,  comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concernente la modifica del regime della ritenuta  alla  fonte  degli
interessi sui titoli obbligazionari;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che ai sensi del suindicato art. 5 del decreto-legge 25
maggio 1996, n. 287, occorre modificare le disposizioni contenute nel
predetto regolamento in materia di emissioni di titoli obbligazionari
da parte degli enti locali,  adottato  con  decreto  ministeriale  29
gennaio 1996;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 13 giugno 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (nota n. 648031
del 2 luglio 1996);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Contenuto della delibera di emissione
  1. Gli enti locali di cui agli articoli 35  e  37  della  legge  23
dicembre  1994,  n.  724,  possono deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:
    a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato
alla realizzazione di  opere  pubbliche  destinate  all'esercizio  di
servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;
    b)  del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto
dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
  2. La delibera di emissione deve  essere  corredata  del  piano  di
ammortamento finanziario del prestito stesso; il rimborso avra' luogo
mediante   decurtazione   delle   quote   nominali   di  capitale  in
concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di  emissione
deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione
e,  in  particolare,  di  quelli  previsti  dal  comma 1 del presente
articolo, nonche' di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della
legge n. 724/1994 e, per i prestiti da emettere in valuta,  anche  di
quelli  previsti dall'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1996, n. 287.
Qualora l'emissione del prestito sia deliberata  da  enti  locali  in
situazioni  di  dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria,
la delibera deve espressamente  indicare  anche  la  sussistenza  dei
requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n.  724/1994. La rata di
ammortamento  del  prestito  deve  essere  comprensiva, sin dal primo
anno, della quota capitale e della quota interessi.
  3. Nel caso di emissioni di prestiti convertibili o con warrant  in
azioni  di  societa'  possedute  dagli enti locali, nella delibera di
emissione dovranno essere indicate le modalita' di conversione  e  di
esercizio  del  warrant. La conversione dei prestiti in azioni potra'
essere  esercitata  dai  portatori  delle  obbligazioni,  secondo  il
rapporto  di conversione e nel periodo stabiliti dall'ente emittente,
per ogni quota di capitale divenuta rimborsabile. I warrant  potranno
circolare separatamente dai prestiti e potranno essere esercitati nei
periodi indicati nella delibera di emissione.
  4. Oltre a quanto espressamente previsto all'art. 35 della legge n.
724/1994 e dal successivo art. 2 gli enti locali non possono emettere
titoli  obbligazionari con opzioni ed attivare strumenti derivati che
modifichino la struttura dei titolo nel corso della sua vita.
  5. Nella delibera  di  emissione  devono  inoltre  essere  indicati
l'investimento  da  realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il
prezzo di emissione alla pari,  la  data  entro  cui  l'ente  intenda
procedere  all'emissione,  la data di godimento, la durata, la data e
le modalita' di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura
del tasso, fisso o variabile, degli  interessi  da  corrispondere  ai
sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a
tasso  variabile sul mercato interno, le cedole successive alla prima
saranno determinate utilizzando  come  parametro  di  riferimento  il
rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o,
in  alternativa, il "Rome Interbank Offered Rate" (RIBOR) a 3, 6 e 12
mesi,  rispettivamente  nel   caso   di   periodicita'   trimestrale,
semestrale  o  annuale delle cedole. Per i prestiti a tasso variabile
emessi sul mercato estero e per quelli  in  valuta  il  parametro  di
riferimento  per  le  cedole  successive  alla prima sara' il "London
Interbank Offered Rate" (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel
caso di periodicita' trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole.
Le modalita' di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa
l'eventuale   applicazione   della   maggiorazione   sui   menzionati
parametri, che non potra' risultare superiore ad un punto percentuale
annuo,  devono  essere  indicate  nella  delibera  di  emissione  del
prestito.
  6. L'importo del prestito, al netto delle spese di  collocamento  e
di  tutti  gli altri oneri connessi con l'emissione del prestito, ivi
compresi quelli  di  cui  al  successivo  art.  2,  non  puo'  essere
superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo
nel  caso  in  cui  il prestito sia finalizzato alla realizzazione di
opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto  dall'ufficio  tecnico
dell'ente  emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso
in cui l'investimento sia finanziato anche  con  risorse  diverse  da
quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare
dettagliatamente tali risorse.
  7.  La  delibera  di  emissione  deve  altresi'  indicare l'ufficio
incaricato delle operazioni di assegnazione,  l'intermediario  o  gli
intermediari  incaricati  del servizio di collocamento e del servizio
finanziario del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o
gli intermediari devono  presentare  le  richieste  di  assegnazione,
l'ammontare  della  commissione  di collocamento determinato entro il
limite stabilito dal successivo art. 12.
  8. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni  di  comuni,
comunita'  montane  o  consorzi  tra  enti  locali,  la  delibera  di
emissione  deve  contenere  altresi'  l'indicazione   delle   singole
autorizzazioni  all'emissione  rilasciate  dagli  enti  locali che ne
fanno parte.
  9. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto,  puo'  essere
disposto  solo  nei  limiti  dei proventi effettivamente realizzati e
rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e'
          il seguente:
              "Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari  da  parte
          di enti territoriali). -
          1.    Le  province,  i  comuni  di  cui  agli articoli 17 e
          seguenti della legge 8 giugno 1990, n.  142,  le  comunita'
          montane,  i  consorzi  tra  enti  locali  territoriali e le
          regioni,  possono  deliberare   l'emissione   di   prestiti
          obbligazionari  destinati  esclusivamente  al finanziamento
          degli  investimenti.  Per  le  regioni   resta   ferma   la
          disciplina  di  cui  all'articolo  10 della legge 16 maggio
          1970, n.  281, come modificato dall'articolo 9 della  legge
          26  aprile  1982,  n.    181.  E' fatto divieto di emettere
          prestiti  obbligazionari  per  finanziare  spese  di  parte
          corrente.  Le  unioni  di  comuni, le comunita' montane e i
          consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali
          territoriali,  che   ne   fanno   parte,   l'autorizzazione
          all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione
          si  intende  negata  qualora non sia espressamente concessa
          entro novanta  giorni  dalla  richiesta,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  504  e successive modificazioni ed
          integrazioni,  il  costo  del  monitoraggio  previsto   nel
          predetto  articolo  40  sara'  a  totale  carico  dell'ente
          emittente.
          2.  L'emissione dei prestiti obbligazionari e'  subordinata
          alle seguenti condizioni:
              a)  che gli enti locali territoriali, anche nel caso in
          cui partecipino a consorzi  o  unioni  di  comuni,  non  si
          trovino   in   situazione   di  dissesto  o  in  situazioni
          strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo  45
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
              b)  che  le regioni non abbiano proceduto al ripiano di
          disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
          3.   Nessun prestito puo' comunque  essere  emesso  se  dal
          conto   consuntivo   del  penultimo  esercizio  risulti  un
          disavanzo di amministrazione e se non sia stato  deliberato
          il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista
          l'emissione  del prestito. Il prestito obbligazionario deve
          essere  finalizzato  a  investimenti  e  deve  essere  pari
          all'ammontare  del  valore  del progetto esecutivo a cui fa
          riferimento, Gli investimenti, ai quali e'  finalizzato  il
          prestito   obbligazionario,   devono  avere  un  valore  di
          mercato, attuale o prospettico, almeno  pari  all'ammontare
          del  prestito.  Gli  interessi  sui prestiti obbligazionari
          emessi agli enti di cui al comma 1 concorrono a  tutti  gli
          effetti  alla  determinazione  del  limite di indebitamento
          stabilito  dalla  normativa  vigente  per   le   rispettive
          tipologie di enti emittenti.
          4.   La durata del prestito obbligazionario non puo' essere
          inferiore a cinque anni. In  caso  di  prestiti  emessi  da
          un'unione   di   comuni  o  da  consorzi  tra  enti  locali
          territoriali,  la  data  di  estinzione  non  puo'   essere
          successiva  a  quella  in  cui  e' previsto lo scioglimento
          dell'unione  o  del  consorzio.  Qualora  si  proceda  alla
          fusione  dei  comuni  prima  della  scadenza del termine di
          dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della  legge  8
          giugno  1990,  n.  142, il complesso dei rapporti giuridici
          derivanti dall'emissione  del  prestito  e'  trasferito  al
          nuovo ente.
          5.    Le  obbligazioni  potranno  essere convertibili o con
          warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali.
          6.  Il prestito obbligazionario verra' collocato alla  pari
          e  gli  interessi  potranno  essere corrisposti, con cedole
          annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso  o  a  tasso
          variabile.  Il rendimento effettivo al lordo di imposta per
          i sottoscrittori del prestito non dovra' essere  superiore,
          al  momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli
          di  Stato  di  pari  durata  emessi  nel  mese   precedente
          maggiorato  di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero
          state emissioni  della  specie,  si  fara'  riferimento  al
          rendimento  dei  titoli  di Stato esistenti sul mercato con
          vita residua piu' vicina a  quella  delle  obbligazioni  da
          emettere  maggiorato  di  un punto. I titoli obbligazionari
          sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione
          presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno
          per anticipazioni da tutti gli  enti  creditizi.  Gli  enti
          emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a
          titolo  di  imposta  sugli  interessi, premi o altri frutti
          corrisposti ai possessori persone fisiche  e  a  titolo  di
          anticipo   d'imposta   per   i  soggetti  tassati  in  base
          all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane  di  competenza
          degli  enti  emittenti  che  dovranno iscrivere la somma in
          apposito capitolo di bilancio al netto di  una  percentuale
          dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del
          prestito  obbligazionario,  da  attribuire  all'entrata del
          bilancio dello Stato quale contributo alle  spese  relative
          ad  atti  autorizzati.  E'  fatto  divieto di accedere alla
          Cassa depositi e prestiti per accensione  dei  nuovi  mutui
          nel  periodo  amministrativo  in  cui  il prestito e' stato
          sottoscritto.
          7.   La delibera dell'ente emittente  di  approvazione  del
          prestito   deve   indicare  l'investimento  da  realizzare,
          l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso
          e deve essere corredata del relativo piano di  ammortamento
          finanziario.  Il  rimborso  anticipato  del  prestito,  ove
          previsto, puo' essere effettuato esclusivamente  con  fondi
          provenienti   dalla  dismissione  di  cespiti  patrimoniali
          disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento
          del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla
          normativa   nazionale  o  comunitaria,  ferme  restando  le
          disposizioni  che  ne  disciplinano   l'attivita'.   L'ente
          emittente  provvede  ad  erogare  il  ricavato del prestito
          obbligazionario con le modalita'  di  cui  all'articolo  19
          della  legge  3  gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente
          emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
          enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento  delle
          cedole,  al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso
          del capitale secondo il piano di ammortamento  predisposto.
          L'ente  o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei
          titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
          8.  Il rimborso del prestito e'  assicurato  attraverso  il
          rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo
          3  della  legge  21  dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del
          prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione
          in bilancio con impegno della regione  a  dare  mandato  al
          tesoriere  ad  accantonare  le somme necessarie. E' vietata
          ogni forma di garanzia a carico  dello  Stato;  e'  vietata
          altresi'  ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti
          emessi da enti locali.
          9.  Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in  quanto
          compatibili,  le norme relative alla gestione cartolare dei
          BOT di cui al decreto  del  Ministero  del  tesoro  del  25
          luglio  1985.  Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte
          al benestare preventivo  della  Banca  d'Italia,  che  deve
          essere  espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei
          limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129  del
          decreto  legislativo  1  settembre 1993, n. 385.   I titoli
          obbligazionari   possono   essere   quotati   sui   mercati
          regolamentati  ai  sensi  della normativa vigente e possono
          essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente  con
          mezzi provenienti da economie di bilancio.
          10. Con apposito regolamento da emanare entro ilo 30 giugno
          1995,  il  Ministro del tesoro determina le caratteristiche
          dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure
          che gli enti emittenti sono  tenuti  ad  osservare  per  la
          raccolta   del   risparmio;   definisce  l'ammontare  delle
          commissioni di  collocamento  che  dovranno  percepire  gli
          intermediari  autorizzati;  definisce altresi' i criteri di
          quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche
          essere  previste  modificazioni   ed   integrazioni   delle
          certificazioni  di  bilancio  di  cui  all'articolo  44 del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."
             Il testo dell'art. 37 della stessa legge n. 724/94 e' il
          seguente:
             "Art. 37 (Indebitamento degli enti dissestati) -
          1.  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2,
          lettera a), gli enti locali territoriali possono  procedere
          all'emissione e di prestiti obbligazionari purche':
              a)  abbiamo registrato un avanzo di amministrazione nei
          conti  consuntivi  relativi  all'ultimo  e   al   penultimo
          esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
              b)   abbiamo   interamente   ripianato   gli  eventuali
          disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a  mezzo
          di  aziende  municipalizzate,  provincializzate e speciali,
          nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a
          carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi  da
          assumere  a  riferimento  sono  quelli risultanti dai conti
          consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo  e  al
          penultimo  esercizio  precedente  quello dell'emissione del
          prestito.
          2.    Per  quanto  non  stabilito  dal  presente   articolo
          relativamente  ai  prestiti  obbligazionari si applicano le
          disposizioni recate dall'articolo 35.
          3.  Per gli enti locali dissestati  che  si  trovino  nelle
          condizioni   stabilite   nel   comma  1  cessano  i  limiti
          all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9,
          del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
          4.    I  conti  consuntivi  da  assumere  a riferimento per
          l'applicazione del presente articolo non  possono  in  ogni
          caso  interessare  gli  esercizi  precedenti  quello per il
          quale   e'   stata   approvata   l'ipotesi   di    bilancio
          riequilibrato".
              Il  testo  dell'art.  46  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504 (Riordino della  finanza  degli  enti
          territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre
          1992, n. 421) e' il seguente:
              "Art. 46 (Autofinanziamento di opere pubbliche) -
          1.    Le  amministrazioni  provinciali,  i  comuni,  i loro
          consorzi, le aziende speciali e le comunita'  montane  sono
          autorizzate  ad  assumere  mutui,  anche  se  assistiti  da
          contributi  dello   Stato   o   delle   regioni,   per   il
          finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di
          servizi  pubblici,  soltanto se i contratti di appalto sono
          realizzati sulla base di progetti "chiavi  in  mano"  ed  a
          prezzo  non  modificabile  in  aumento,  con  procedura  di
          evidenza  pubblica  e  con  esclusione   della   trattativa
          privata.
          2.    Il  piano  finanziario  previsto  dall'articolo 4 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 1989, n. 155, deve
          essere     integrato     con     un     ulteriore     piano
          economico-finanziario  diretto  ad  accertare  l'equilibrio
          economico- finanziario dell'investimento e  della  connessa
          gestione,  anche  in relazione agli introiti previsti ed al
          fine della determinazione delle tariffe.
          3.      Il   piano   economico-finanziario   deve    essere
          preventivamente   assentito   da  un  istituto  di  credito
          mobiliare scelto tra  gli  istituti  indicati  con  decreto
          emanato dal Ministro del tesoro.
          4.   Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono
          determinati in base ai seguenti criteri:
              a) la corrispondenza tra costi  e  ricavi  in  modo  da
          assicurare  l'integrale  copertura  dei costi, ivi compresi
          gli oneri di ammortamento tecnico finanziario;
              b)  l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti
          ed il capitale investito;
              c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
          conto  anche  degli  investimenti  e  della  qualita'   del
          servizio.
          5.    Ove  gli  introiti  siano connessi a tariffe e prezzi
          amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (CIP)  o
          il   comitato  provinciale  prezzi  secondo  le  rispettive
          competenze, entro il termine perentorio  di  trenta  giorni
          dalla    data    di   ricezione   del   piano   finanziario
          dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori
          inflattivi che contrastino con gli  indirizzi  di  politica
          economica  generale. Eventuali successivi aumenti tariffari
          vengono determinati ai sensi del  comma  4;  il  CIP  o  il
          comitato   provinciale   prezzi   secondo   le   rispettive
          competenze, tuttavia  verifica,  entro  lo  stesso  termine
          perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di
          approvazione  della  tariffa  o  del prezzo, la sussistenza
          delle condizioni di cui al comma 4,  alle  quali  l'aumento
          deliberato resta subordinato.
          6.   Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire
          dovranno  essere  sottoposte  a  monitoraggio  economico  e
          gestionale  a  cura  di  una societa' specializzata, scelta
          nell'elenco che sara' predisposto dal Ministro dell'interno
          di concerto con il Ministro del  tesoro,  con  riparto  dei
          costi  relativi  in  parti  eguali  fra l'ente mutuatario e
          l'istituto di credito finanziatore.
          7.    Per  le  opere  finanziate  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti,   l'esame   del   piano  economico-finanziario  e
          l'attivita'  di  monitoraggio  potranno  essere  effettuate
          dalla Cassa stessa".
              Il  testo  dell'art.  43  del  decreto  legislativo  25
          febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario  e  contabile
          degli enti locali) e' il seguente:
              "Art.  43  (Programmazione  degli  investimenti e piani
          economico- finanziari) -
          1.  Per tutti gli investimenti degli enti locali,  comunque
          finanziati,   l'organo   deliberante,   nell'approvare   il
          progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da'  atto
          della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso
          nel    bilancio   pluriennale   originario,   eventualmente
          modificato dall'organo consiliare,  ed  assume  impegno  di
          inserire  nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o
          maggiori previsioni di spesa relative ad  esercizi  futuri,
          delle quali e' redatto apposito elenco.
          2.  Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'articolo 46 del
          decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, gli enti
          locali provvedono,  per  gli  investimenti  finanziari  con
          l'assunzione    di   mutui   alla   redazione   del   piano
          economico-finanziario di cui al citato articolo 46.
          3.   La  deliberazione  consiliare  che  approva  il  piano
          economico-    finanziario    costituisce   presupposto   di
          legittimita'  delle  deliberazioni  di   approvazione   dei
          progetti  esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni
          di assunzione dei relativi mutui".
              Il  testo dell'art. 5 del decreto legge 25 maggio 1996,
          n. 287 (Disposizioni urgenti in materia di  finanza  locale
          per l'anno 1996) e' il seguente:
              "Art. 5 (Emissione di prestiti obbligazionari) -
          1.    L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
          successive modificazioni, si interpreta nel senso che  agli
          enti  locali  ivi  previsti e' consentito emettere prestiti
          obbligazionari anche in valuta e sui mercati esteri; a  tal
          fine   la   delibera  di  approvazione  del  prestito  deve
          prevedere l'obbligo della copertura del rischio  di  cambio
          ed  attestare  che  il costo effettivo sopportato dall'ente
          non e' superiore al  rendimento  lordo  dei  corrispondenti
          titoli di Stato emessi sul mercato interno, aumentato di un
          punto,  secondo  quanto  stabilito  dal  comma 6 del citato
          articolo 35.