IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernente lo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405,  concernente  norme  di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto  Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Trento;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma primo, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e per gli affari regionali, di
concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'art.  2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  2.  -  1.  Tra  le  attribuzioni  previste  dall'art. 1 sono
comprese  le  funzioni  esercitate dagli organi centrali e periferici
dello  Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale
insegnante  -  ispettivo,  direttivo  e  docente  -  delle  scuole ed
istituti  di  istruzione  elementare  e secondaria della provincia di
Trento.  Fatto  salvo quanto disposto dai commi 14 e 15, la provincia
esercita le predette funzioni a decorrere dal 10 gennaio 1996.
   2.  Con  legge  provinciale, da emanarsi nel rispetto dei principi
fondamentali delle leggi dello Stato, la provincia istituisce i ruoli
del  personale  di  cui  al  comma  1  e  ne determina la consistenza
organica.
   3.  La  provincia  disciplina  con proprie leggi, nel rispetto dei
principi fondamentali delle leggi dello Stato, lo stato giuridico del
personale  di  cui  al comma 1 per l'attuazione delle modifiche degli
ordinamenti  didattici  introdotte  ai  sensi  dell'art. 7, di quanto
disposto  dall'art.  2  del  decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.
592,  in  materia  di tutela delle popolazioni di lingua ladina della
provincia  di  Trento,  nonche'  per  la  migliore  utilizzazione del
personale   stesso  anche  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  di
continuita'  didattica  nonche'  per una piu' efficace organizzazione
della scuola.
   4. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro riservati alla
contrattazione  collettiva sono disciplinati, dopo l'adeguamento, nei
limiti   di   cui   all'art.  4  dello  statuto,  della  legislazione
provinciale  ai  principi  recati  dall'art. 2 della legge 23 ottobre
1992,  n.  421, da contratti provinciali volti al perseguimento degli
obiettivi  posti dall'ordinamento scolastico e al perseguimento delle
finalita' di cui al comma 3. La contrattazione collettiva provinciale
e' rivolta al perseguimento dei predetti obiettivi e finalita', salvo
restando in ogni caso il rispetto delle norme dei contratti nazionali
concernenti  il  trattamento  economico fondamentale, l'inquadramento
nei   livelli  o  nelle  qualifiche  funzionali,  il  trattamento  di
previdenza  e quiescenza nonche' gli altri aspetti fondamentali degli
istituti   dello   stato  giuridico  vigenti  per  il  corrispondente
personale  in  servizio  presso  gli  uffici,  le  scuole ed istituti
funzionanti   nel   restante  territorio  dello  Stato,  al  fine  di
assicurare  la  mobilita'  in ambito nazionale del personale iscritto
nei ruoli di cui al comma 2.
   5.   I   predetti   contratti  collettivi  provinciali  prevedono,
altresi',   le  disposizioni  volte  a  disciplinare  l'inquadramento
secondo  le  vigenti  disposizioni del contratto collettivo nazionale
del   personale  di  cui  al  comma  1  all'atto  del  suo  eventuale
trasferimento  ad  uffici,  istituti o scuole del restante territorio
dello  Stato.  I  medesimi  contratti  collettivi devono in ogni caso
prevedere  che  all'atto  del  trasferimento  del personale di cui al
comma  1  ad  uffici, istituti o scuole del restante territorio dello
Stato  cessano  di  applicarsi  i  contratti collettivi provinciali e
riacquistano  integralmente  vigore  i contratti collettivi nazionali
anche per il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.
   6.  Al  fine  di assicurare l'osservanza dei principi fondamentali
contenuti  nei  contratti  collettivi  nazionali  di  cui al comma 4,
secondo  periodo,  nonche'  delle  disposizioni di cui al comma 5, la
sottoscrizione  del  contratto  collettivo  provinciale del personale
iscritto  nei ruoli di cui al comma 2 e' subordinata all'acquisizione
di apposito parere vincolante del Ministero della pubblica istruzione
sulla ipotesi di contratto di cui al comma 4. Tale parere deve essere
reso alla provincia entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta
e'  pervenuta  al Ministero. Ove tale parere non pervenga nel termine
predetto  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 16, comma 2, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
   7.  Fino  all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e
dei  contratti  collettivi  provinciali di cui al comma 4, ovvero per
quanto   dagli  stessi  non  disciplinato,  al  personale  insegnante
appartenente  ai  ruoli  di  cui  al  comma  2 e al personale docente
supplente  in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per
quanto  concerne  lo  stato  giuridico e il trattamento economico, le
norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed
istituti  funzionanti  nel  restante territorio dello Stato. All'atto
del   trasferimento   ad  uffici,  istituti  e  scuole  del  restante
territorio  dello  Stato  cessano  in  ogni  caso  di  applicarsi  al
personale  di  cui  al  comma  1  le leggi provinciali e riacquistano
vigore le corrispondenti norme statali. Resta in ogni caso ferma, nei
confronti   del   personale   insegnante  trasferito  alla  provincia
l'applicazione  delle  norme  statali  concernenti  il trattamento di
previdenza   e   di   quiescenza   e   l'iscrizione   agli   istituti
previdenziali.
   8.  Salvo  quanto  disposto  dai  commi  14  e  15, il trattamento
economico del personale appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e del
personale  supplente,  ivi  compresi  gli oneri contributivi relativi
alla  previdenza  e  all'assistenza  previsti  per  il corrispondente
personale  della  scuola  statale,  e'  a  carico  del bilancio della
provincia.
   9.  Il  Consiglio  scolastico  provinciale esercita, in materia di
stato  giuridico  del personale appartenente ai ruoli di cui al comma
2,  le  competenze  attribuite  al Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
   10.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli di cui al comma 2 puo'
essere  trasferito,  a  domanda,  ad  uffici,  istituti  e scuole del
restante  territorio  nazionale,  con  passaggio  ai  relativi ruoli;
parimenti  il  corrispondente  personale  in  servizio presso uffici,
istituti  e  scuole  del  restante  territorio  nazionale puo' essere
trasferito,  a  domanda, con passaggio ai ruoli di cui al comma 2, ai
corrispondenti uffici, istituti e scuole della provincia.
   11.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 10 si applicano le norme
vigenti  per  i  trasferimenti  del  personale ispettivo, direttivo e
docente, eventualmente modificate e integrate ai sensi dei commi 3, 4
e 5.
   12.  Il  servizio  prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a
tutti  gli  effetti.  Per  la  ricongiunzione dei servizi ai fini del
trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  si applicano le norme
vigenti in materia.
   13.  Il  personale insegnante di cui al comma 1, di ruolo e non di
ruolo, delle scuole elementari e secondarie della provincia di Trento
partecipa  sul  piano  nazionale alla formazione delle rappresentanze
delle  rispettive  categorie  in  seno  al  Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
   14.  Il personale insegnante di cui al comma 1, in ruolo alla data
del 1 settembre 1996 nelle scuole ed istituti d'istruzione elementare
e  secondaria  della  provincia  di Trento, e inquadrato, con effetto
dalla  medesima  data,  nei  ruoli  istituiti  ai  sensi del comma 2,
conservando  la  posizione  giuridica  ed il trattamento economico in
godimento.
   15.  Dalla  data  del 10 gennaio 1996 e fino all'inquadramento nei
ruoli  di  cui al comma 2 il personale di ruolo e non di ruolo di cui
al presente articolo e' messo a disposizione della provincia. In tale
periodo alla gestione giuridica, retributiva e previdenziale di detto
personale   continua   a  provvedere  la  competente  amministrazione
statale,  con rivalsa a carico della provincia, in relazione a quanto
disposto  dal  comma  2 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  degli  oneri complessivamente sostenuti dal 1 gennaio 1996 fino
alla  data  di inquadramento nei ruoli di cui al comma 2. Detti oneri
sono  recuperati  dal  Ministero  del  tesoro,  per  ciascun  anno di
riferimento,  sulle  erogazioni  spettanti alla provincia a qualunque
titolo.
   16.  A  far  data  dal 1 settembre 1996 il personale avente titolo
alla  nomina  in  ruolo per effetto dell'inclusione in graduatorie di
concorsi  per  titoli  ed  esami o per soli titoli operanti alla data
predetta,   ovvero   che   sara'  utilmente  incluso  in  graduatorie
conseguenti  a  concorsi  per  titoli ed esami o per soli titoli gia'
banditi  alla  medesima  data,  all'atto della nomina e' iscritto nei
ruoli di cui al comma 2".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             -  Il  D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
             -  Il  D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1988, n. 219.
             - L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con
          D.P.R.  n.  670/1972, prevede che: "Con decreti legislativi
          saranno   emanate  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto,  sentita  una  commissione  paritetica composta di
          dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
          del  consiglio  regionale, due del consiglio provinciale di
          Trento  e  due  di quello di Bolzano. Tre componenti devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco".
 
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405
          (Norme di attuazione dello statuto speciale per la  regione
          Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
          provincia  di  Trento)  e'  il seguente:   "1. Il personale
          ispettivo, direttivo e docente delle  scuole  elementari  e
          delle  scuole  ed  istituti d'istruzione secondaria (media,
          classica, scientifica, magistrale,  tecnica,  professionale
          ed  artistica),  compreso il personale insegnante dei corsi
          di cui all'art. 5, comma 1, e' statale a tutti gli  effetti
          e ad esso si applicano le disposizioni concernenti lo stato
          giuridico  e  il  trattamento  economico  e  di carriera in
          vigore per il  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente
          delle  corrispondenti scuole statali.  2. Il Ministro della
          pubblica   istruzione,   nei    limiti    delle    potesta'
          amministrative  conferitegli  dalle leggi dello Stato e nel
          rispetto delle procedure  previste  dalla  legge-quadro  29
          marzo  1983,  n.  93,  sul  pubblico  impiego, provvede ove
          necessario,  su  proposta  della  Provincia,  ad   adeguare
          specifici  aspetti della disciplina dello stato giuridico e
          del trattamento economico del personale di cui al  comma  1
          alle  finalita'  delle leggi adottate dalla Provincia nella
          materia di cui all'art. 1.  3. I provvedimenti relativi  al
          personale  insegnante previste dall'art. 65 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.  417,  sono
          adottati dai competenti organi dello Stato, salva ulteriore
          autorizzazione della Provincia riferita alla compatibilita'
          di   ciascuna  iniziativa  con  le  generali  esigenze  del
          servizio.  4. Il Ministro della pubblica  istruzione  e  la
          Provincia  organizzano  d'intesa corsi di aggiornamento per
          il personale docente in servizio nelle scuole elementari  e
          secondarie  della provincia di Trento, ivi compresi i corsi
          per il personale cui spetta l'insegnamento della  lingua  e
          della  cultura ladina.   5. Su richiesta della Provincia e'
          disposto il comando di  personale  ispettivo,  direttivo  e
          docente  statale  in  servizio  nella  provincia di Trento,
          secondo le forme previste dagli articoli 56 e 57 del  testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          10  gennaio  1957,  n.  3, come sostituiti dall'art. 34 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1970,
          n.  1077".   - L'art. 2 del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592
          (Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione
          Trentino-Alto  Adige  concernenti  disposizioni  di  tutela
          delle popolazioni  di  lingua  ladina  della  provincia  di
          Trento)  e'  il  seguente:   "Art. 2. (Scuola). - 1. Quanto
          alle localita' ladine, nella scuola dell'obbligo la  lingua
          e  la  cultura  ladina costituiscono materia d'insegnamento
          obbligatorio da disciplinare secondo il disposto  dell'art.
          7  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 15 luglio
          1988,  n.  405.  Nelle  scuole   secondarie   superiori   i
          competenti   organi   autorizzano  l'istituzione  di  corsi
          integrativi di lingua ladina e cultura ladina, su richiesta
          di  un  adeguato  numero  di  studenti  o  dei   rispettivi
          genitori.  Nelle  scuole  di  ogni ordine e grado la lingua
          ladina  puo'  altresi'  essere  usata  come  strumento   di
          insegnamento,  anche  ai  fini  della  conoscenza  e  dello
          sviluppo della cultura ladina, secondo modalita'  stabilite
          dai  competenti  organi  scolastici.   2. Nell'ambito delle
          procedure per i trasferimenti, le utilizzazioni, i passaggi
          di cattedra e di ruolo, previste dalle  vigenti  normative,
          il  personale  direttivo e docente in servizio nelle scuole
          di ogni ordine e grado della  provincia,  che  dimostri  la
          conoscenza  della  lingua e della cultura ladina innanzi ad
          una commissione, nominata  dal  Sovrintendente  scolastico,
          sentito  l'Istituto  culturale ladino, della quale fa parte
          almeno un insegnante di lingua  ladina  in  servizio  nelle
          scuole  statali  delle localita' ladine della provincia, e'
          assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle  scuole
          delle  localita' ladine.   3. Ai vincitori dei concorsi per
          esami e titoli o per  soli  titoli  a  posti  di  personale
          docente  e  di  quelli  a posti di personale direttivo, che
          dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina  con
          le  modalita'  di cui al comma 2, e' riconoscita precedenza
          assoluta per l'assegnazione di posti e cattedre  vacanti  e
          disponibili   presso  le  scuole  ubicate  nelle  localita'
          ladine.   4. In sede di  prima  applicazione  del  presente
          decreto,  nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli
          a posti di personale  docente,  e  in  quelli  a  posti  di
          personale  direttivo, in deroga a quanto disposto dal comma
          3, ai candidati inclusi nelle graduatorie ancora valide dei
          predetti concorsi, e in quelle da compilare nei  due  primi
          concorsi  da  bandire  per  la copertura dei predetti posti
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e  della
          cultura  ladina  con  le  modalita' di cui al comma 2, sono
          riservati i posti vacanti e disponibili  presso  le  scuole
          ubicate  nelle  localita'  ladine.    5.  Nelle  assunzioni
          temporanee,  ivi  comprese  le   supplenze   annuali,   del
          personale  docente non di ruolo delle scuole di ogni ordine
          e grado delle localita' ladine, hanno diritto alla  nomina,
          con  precedenza  assoluta,  gli  aspiranti, in possesso dei
          prescritti  requisiti, utilmente inclusi nelle graduatorie,
          che dimostrino la conoscenza della lingua e  della  cultura
          ladina  con  le  modalita'  di  cui al comma 2.   6. Per il
          periodo di validita' della vigente graduatoria e delle  due
          graduatorie successive a posti da assegnare a personale non
          di  ruolo  in  provincia  di  Trento,  in  deroga  a quanto
          disposto dal comma  5,  nelle  assunzioni  temporanee,  ivi
          comprese  le supplenze annuali, di personale docente non di
          ruolo presso le scuole ubicate nelle localita' ladine,  gli
          incarichi  disponibili  sono  riservati  agli  aspiranti in
          possesso  dei  prescritti  requisiti  che   dimostrino   la
          conoscenza  della  lingua  e  della  cultura  ladina con le
          modalita' di cui al comma 2.   7.  Nella  disciplina  della
          formazione professionale la legge provinciale puo' recepire
          i principi stabiliti dal presente articolo.  8. E' abrogato
          l'art.  14  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
          luglio 1988, n. 405".   - L'art.  4  dello  statuto  e'  il
          seguente:    "In  armonia  con la Costituzione e i principi
          dell'ordinamento giuridico dello Stato e  con  il  rispetto
          degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali -
          tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze
          linguistiche  locali  -  nonche'  delle  norme fondamentali
          delle  riforme  economico-sociali  della   Repubblica,   la
          Regione  ha  la potesta' di emanare norme legislative nelle
          seguenti materie:  1) ordinamento degli uffici regionali  e
          del  personale  ad  essi addetto; 2) ordinamento degli enti
          para-regionali;    3)    circoscrizioni    comunali;     4)
          espropriazione  per pubblica utilita' non riguardante opere
          a carico prevalente e diretto dello Stato e le  materie  di
          competenza  provinciale;  5)  impianto  e  tenuta dei libri
          fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli  enti
          sanitari  ed  ospedalieri;  8)  ordinamento delle camere di
          commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle
          cooperative; 10) contributi di miglioria  in  relazione  ad
          opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi
          nell'ambito   del   territorio  regionale".    -  Il  testo
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega  al
          Governo  per la razionalizzazione e la revisione delle dis-
          cipline in materia di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di
          previdenza  e  di  finanza  territoriale)  e'  il seguente:
          "Art.  2.  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo   della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal  fine  e' autorizzato a:   a) prevedere, con uno o piu'
          decreti, salvi i limiti collegati  al  perseguimento  degli
          interessi  generali  cui  l'organizzazione e l'azione delle
          pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i  rapporti
          di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni
          dello  Stato  e  degli  altri  enti di cui agli articoli 1,
          primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo  1983,
          n.  93,  siano  ricondotti  sotto la disciplina del diritto
          civile e siano regolati mediante  contratti  individuali  e
          collettivi;  prevedere una disciplina transitoria idonea ad
          assicurare la graduale sostituzione del regime  attualmente
          in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base
          al    presente   articolo;   prevedere   nuove   forme   di
          partecipazione delle rappresentanze del personale  ai  fini
          dell'organizzazione  del  lavoro  nelle amministrazioni; b)
          prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei diritti
          sindacali e della contrattazione compatibili con  le  norme
          costituzionali;  prevedere  strumenti per la rappresentanza
          negoziale della parte pubblica, autonoma  ed  obbligatoria,
          mediante   un   apposito   organismo   tecnico,  dotato  di
          personalita' giuridica,  sottoposto  alla  vigilanza  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  operante  in
          conformita' alle direttive  impartite  dal  presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto collettivo,  corredata  dai  necessari  documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra' pronunciarsi entro  un  termine  certo,  decorso  il
          quale  il controllo si intende effettuato senza rilievi; c)
          prevedere  l'affidamento  delle  controversie   di   lavoro
          riguardanti  i  pubblici  dipendenti,  cui  si  applica  la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo,   escluse   le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi  o  amministrativi,  le seguenti materie:   1) le
          responsabilita' giuridiche attinenti ai  singoli  operatori
          nell'espletamento   di  procedure  amministrative;  2)  gli
          organi,  gli  uffici,  i   modi   di   conferimento   della
          titolarita'  dei  medesimi;  3)  i principi fondamentali di
          organizzazione degli uffici; 4) i procedimenti di selezione
          per l'accesso al lavoro e di avviamento  al  lavoro;  5)  i
          ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro consistenza
          complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica
          sono  definite  previa  informazione  alle   organizzazioni
          sindacali  interessate maggiormente rappresentative sul pi-
          ano  nazionale;  6)   la   garanzia   della   liberta'   di
          insegnamento  e l'autonomia professionale nello svolgimento
          dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;  7)  la
          disciplina  della  responsabilita' e delle incompatibilita'
          tra l'impiego pubblico ed  altre  attivita'  e  i  casi  di
          divieto  di  cumulo  di  impieghi  e incarichi pubblici; d)
          prevedere che  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti
          pubblici  di  cui  alla  lettera  a) garantiscano ai propri
          dipendenti parita' di trattamenti contrattuali  e  comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi; e) mantenere la normativa vigente, prevista dai
          rispettivi  ordinamenti,  per  quanto attiene ai magistrati
          ordinari e  amministrativi,  agli  avvocati  e  procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  forze  di
          polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al  personale
          delle  carriere  diplomatica e prefettizia; f) prevedere la
          definizione di criteri di unicita' di  ruolo  dirigenziale,
          fatti  salvi  i distinti ruoli delle carriere diplomatica e
          prefettizia e le relative modalita' di  accesso;  prevedere
          criteri  generali  per  la  nomina  dei  dirigenti  di piu'
          elevato livello, con la garanzia  di  specifiche  obiettive
          capacita'  professionali; prevedere una disciplina uniforme
          per i procedimenti di accesso alle qualifiche  dirigenziali
          di  primo  livello  anche  mediante norme di riordino della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione,  anche  in
          relazione  alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi
          a carico del bilancio dello  Stato,  prevedendo  figure  di
          vertice con distinte responsabilita' didattico-scientifiche
          e   gestionali-organizzative;   g)   prevedere:      1)  la
          separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di
          direzione  amministrativa;  l'affidamento  ai  dirigenti  -
          nell'ambito  delle  scelte  di  programma degli obiettivi e
          delle direttive  fissate  dal  titolare  dell'organo  -  di
          autonomi  poteri di direzione, di vigilanza e di controllo,
          in  particolare  la   gestione   di   risorse   finanziarie
          attraverso  l'adozione  di  idonee tecniche di bilancio, la
          gestione delle risorse  umane  e  la  gestione  di  risorse
          strumentali;  cio'  al  fine  di  assicurare  economicita',
          speditezza   e   rispondenza    al    pubblico    interesse
          dell'attivita'  degli uffici dipendenti; 2) la verifica dei
          risultati mediante appositi nuclei di valutazione  composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti,  ovvero attraverso
          convenzioni    con    organismi    pubblici    o    privati
          particolarmente  qualificati  nel controllo di gestione; 3)
          la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti,  nonche'  la
          rimozione  dalle  funzioni e il collocamento a disposizione
          in  caso   di   mancato   conseguimento   degli   obiettivi
          prestabiliti  della  gestione;  4)  i  tempi  e  i modi per
          l'individuazione, in ogni pubblica  amministrazione,  degli
          organi  e  degli  uffici  dirigenziali  in  relazione  alla
          rilevanza e complessita' delle funzioni e  della  quantita'
          delle  risorse  umane,  finanziarie, strumentali assegnate;
          tale  individuazione  dovra'  comportare  anche   eventuali
          accorpamenti   degli   uffici  esistenti;  dovranno  essere
          previsti i criteri per l'impiego e  la  graduale  riduzione
          del  numero  dei  dirigenti  in  servizio  che risultino in
          eccesso rispetto agli uffici  individuati  ai  sensi  della
          presente   norma;   5)   una  apposita,  separata  area  di
          contrattazione per il personale dirigenziale  non  compreso
          nella   lettera   e),  cui  partecipano  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative sul piano  nazionale
          e  le  organizzazioni  sindacali  del personale interessato
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale,
          assicurando  un  adeguato  riconoscimento  delle specifiche
          tipologie professionali; la  definizione  delle  qualifiche
          dirigenziali  e  delle relative attribuzioni; l'istituzione
          di un'area  di  contrattazione  per  la  dirigenza  medica,
          stabilendo   che  la  relativa  delegazione  sindacale  sia
          composta da rappresentanti delle  organizzazioni  sindacali
          del personale medico maggiormente rappresentative sul piano
          nazionale;   h)   prevedere  procedure  di  contenimento  e
          controllo della spesa globale per  i  dipendenti  pubblici,
          entro  limiti  massimi  globali, per ciascun comparto e per
          ciascuna amministrazione o ente;  prevedere,  nel  bilancio
          dello  Stato  e  nei bilanci delle altre amministrazioni ed
          enti,  l'evidenziazione  della  spesa  complessiva  per  il
          personale,  a  preventivo  e  a  consuntivo;  prevedere  la
          revisione dei controlli amministrativi  dello  Stato  sulle
          regioni,   concentrandoli  sugli  atti  fondamentali  della
          gestione  ed  assicurando  l'audizione  dei  rappresentanti
          dell'ente  controllato,  adeguando altresi' la composizione
          degli organi  di  controllo  anche  al  fine  di  garantire
          l'uniformita'   dei  criteri  di  esercizio  del  controllo
          stesso; i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera  h)
          la  contrattazione  sia nazionale e decentrata; l) definire
          procedure e sistemi di controllo  sul  conseguimento  degli
          obiettivi  stabiliti  per le azioni amministrative, nonche'
          sul contenimento dei  costi  contrattuali  entro  i  limiti
          predeterminati  dal  Governo e dalla normativa di bilancio,
          prevedendo  negli   accordi   contrattuali   dei   pubblici
          dipendenti   la   possibilita'   di  prorogare  l'efficacia
          temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione
          parziale o totale in  caso  di  accertata  esorbitanza  dai
          limiti  di  spesa;  a tali fini, prevedere che il Nucleo di
          valutazione  della  spesa  relativa  al  pubblico   impiego
          istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del
          lavoro  dall'art.  10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
          operi,  su  richiesta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  o  delle  organizzazioni  sindacali,  nell'ambito
          dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente,  con  compiti
          sostitutivi  di quelli affidatigli dal citato art. 10 della
          legge  30  dicembre  1991,   n.   412,   di   controllo   e
          certificazione  dei  costi  del  lavoro pubblico sulla base
          delle  rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  dal  Dipartimento  della funzione pubblica e
          dall'Istituto nazionale di statistica; per il piu' efficace
          perseguimento di tali obiettivi, realizzare  l'integrazione
          funzionale  del Dipartimento della funzione pubblica con la
          Ragioneria  generale  dello  Stato;  m)  prevedere,   nelle
          ipotesi  in  cui  per  effetto di decisioni giurisdizionali
          l'entita' globale  della  spesa  per  il  pubblico  impiego
          ecceda  i  limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica  ed   il
          Ministro  del  tesoro  presentino,  in merito, entro trenta
          giorni dalla pubblicazione delle  sentenze  esecutive,  una
          relazione  al  Parlamento impegnando Governo e Parlamento a
          definire  con  procedura  d'urgenza  una  nuova  disciplina
          legislativa  idonea  a  ripristinare  i  limiti della spesa
          globale; n)  prevedere  che,  con  riferimento  al  settore
          pubblico,  in  deroga  all'art.  2103  del  codice  civile,
          l'esercizio   temporaneo   di   mansioni   superiori    non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse, che sia consentita la temporanea  assegnazione  con
          provvedimento   motivato   del   dirigente   alle  mansioni
          superiori per un periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per
          sostituzione   del  lavoratore  assente  con  diritto  alla
          conservazione   del    posto    esclusivamente    con    il
          riconoscimento  del  diritto  al trattamento corrispondente
          all'attivita'  svolta  e  che  comunque   non   costituisce
          assegnazione  alle  mansioni  superiori  l'attribuzione  di
          alcuni soltanto dei compiti propri delle  mansioni  stesse,
          definendo  altresi' criteri, procedure e modalita' di detta
          assegnazione;   o)   procedere   alla   abrogazione   delle
          disposizioni  che  prevedono automatismi che influenzano il
          trattamento economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di
          quelle   che  prevedono  trattamenti  economici  accessori,
          settoriali,  comunque  denominati,  a  favore  di  pubblici
          dipendenti     sostituendole     contemporaneamente     con
          corrispondenti disposizioni di accordi  contrattuali  anche
          al  fine  di  collegare  direttamente tali trattamenti alla
          produttivita' individuale e a quella  collettiva  ancorche'
          non  generalizzata  ma correlata all'apporto partecipativo,
          raggiunte nel periodo, per la  determinazione  delle  quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente disagiate ovvero obiettivamente  pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere che siano  comunque  fatti  salvi  i  trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita' per ciascuna amministrazione o ente;  prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori; p) prevedere che qualunque tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito in casi  rigorosamente  predeterminati;  in  ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,ente,  societa'  o
          persona fisica che hanno conferito al personale  dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  entro
          sei  mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni di appartenenza del personale medesimo  gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24; q) al fine
          del   contenimento   e   della   razionalizzazione    delle
          aspettative  e dei permessi sindacali nel settore pubblico,
          prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano  la
          gestione  e  la  fruizione di dette prerogative, stabilendo
          che contemporaneamente l'intera materia venga  disciplinata
          nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i
          limiti  massimi  delle aspettative e dei permessi sindacali
          in un apposito accordo  stipulato  tra  il  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri   o   un   suo   delegato  e  le
          confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative  sul
          piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri previa deliberazione del Consiglio
          dei  Ministri;  tali   limiti   massimi   dovranno   essere
          determinati   tenendo  conto  della  diversa  dimensione  e
          articolazione organizzativa  delle  amministrazioni,  della
          consistenza  numerica del personale nel suo complesso e del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i  permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che   alla
          ripartizione    delle    aspettative   sindacali   tra   le
          confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi  titolo
          provveda,   in   relazione  alla  rappresentativita'  delle
          medesime accertata ai sensi  della  normativa  vigente  nel
          settore  pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   sentite   le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere che le amministrazioni  pubbliche  forniscano  al
          Dipartimento  della funzione pubblica il numero complessivo
          ed i nominativi dei  beneficiari  dei  permessi  sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui    sopra,    che    ai   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni si applichino, in materia di aspettative  e
          permessi  sindacali,  le disposizioni della legge 20 maggio
          1970, n.  300, e successive modificazioni;  prevedere  che,
          oltre  ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  gli  elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto  chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva
          ovvero per motivi sindacali.  I  dati  riepilogativi  degli
          elenchi  sono pubblicati in allegato alla relazione annuale
          da presentare al Parlamento ai  sensi  dell'art.  16  della
          legge  29  marzo  1983,  n.  93;  r)  prevedere, al fine di
          assicurare la migliore distribuzione  del  personale  nelle
          sedi   di   servizio   sul  territorio  nazionale,  che  le
          amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a
          nuove  assunzioni,  ivi  comprese  quelle  riguardanti   le
          categorie  protette,  in  caso  di mancata rideterminazione
          delle piante organiche  secondo  il  disposto  dell'art.  6
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  ed  in caso di
          accertata  possibilita'  di  copertura  dei  posti  vacanti
          mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'  realizzabile a
          seguito della copertura del fabbisogno di  personale  nella
          sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la
          violazione   e  l'elusione  degli  obblighi  temporanei  di
          permanenza dei dipendenti  pubblici  in  determinate  sedi,
          stabilendo  in  sette anni il relativo periodo di effettiva
          permanenza nella sede  di  prima  destinazione,  escludendo
          anche la possibilita' di disporre in tali periodi comandi o
          distacchi  presso  sedi  con  dotazioni organiche complete;
          prevedere   che   i   trasferimenti   mediante    mobilita'
          volontaria,  compresi  quelli di cui al comma 2 dell'art. 4
          della legge 29 dicembre 1988, n. 554,  siano  adottati  con
          decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il
          personale  eccedente,  che   non   accetti   la   mobilita'
          volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio e, qualora
          non  ottemperi,  sia  collocato  in disponibilita' ai sensi
          dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti
          lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3; s) prevedere che, fatte salve le disposizioni  di  leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art.  2112  del codice civile si applica anche nel caso
          di transito dei dipendenti  degli  enti  pubblici  e  delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto  di  norme  di legge, di regolamento o convenzione,
          che  attribuiscano  alle  stesse   societa'   le   funzioni
          esercitate   dai   citati  enti  pubblici  ed  aziende;  t)
          prevedere una organica regolamentazione delle modalita'  di
          accesso  all'impiego  presso  le pubbliche amministrazioni,
          espletando, a  cura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,   concorsi   unici   per   profilo  professionale
          abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni,
          ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  loro
          consorzi,  previa individuazione dei profili professionali,
          delle  procedure  e  tempi  di  svolgimento  dei  concorsi,
          nonche'  delle  modalita'  di  accesso  alle graduatorie di
          idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo
          altresi'  la  possibilita',   in   determinati   casi,   di
          provvedere   attraverso  concorsi  per  soli  titoli  o  di
          selezionare  i  candidati  mediante  svolgimento  di  prove
          psico-attitudinali  avvalendosi  di  sistemi automatizzati;
          prevedere  altresi'  il   decentramento   delle   sedi   di
          svolgimento  dei  concorsi;  u)  prevedere per le categorie
          protette di cui al titolo I della legge 2 aprile  1968,  n.
          482,  l'assunzione,  da  parte dello Stato, delle aziende e
          degli enti pubblici, per chiamata numerica  degli  iscritti
          nelle  liste  di  collocamento sulla base delle graduatorie
          stabilite dagli  uffici  provinciali  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione; v) al fine di assicurare una migliore
          efficienza   degli   uffici   e   delle   strutture   delle
          amministrazioni  pubbliche  in  relazione  alle  rispettive
          inderogabili  esigenze   funzionali,   prevedere   che   il
          personale  appartenente  alle  qualifiche  funzionali possa
          essere  utilizzato,  occasionalmente  e  con   criteri   di
          flessibilita',  per  lo  svolgimento di mansioni relative a
          profili    professionali    di     qualifica     funzionale
          immediatamente  inferiore; z) prevedere, con riferimento al
          titolo di studio,  l'utilizzazione,  anche  d'ufficio,  del
          personale  docente  soprannumerario  delle  scuole  di ogni
          ordine e grado di posti e classi  di  concorso  diversi  da
          quelli  di  titolarita', anche per ordini e gradi di scuola
          diversi; il  passaggio  di  ruolo  del  predetto  personale
          docente  soprannumerario  e' consentito purche' in possesso
          di idonea abilitazione e specializzazione,  ove  richiesta,
          secondo  la  normativa  vigente; prevedere il passaggio del
          personale  docente  in   soprannumero   e   del   personale
          amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli
          uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi che presentino disponibilita'  di  posti,  nei  limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale e dell'amministrazione scolastica  periferica  del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio  1987,
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,   e   successive
          modificazioni;  aa)  prevedere  per il personale docente di
          ruolo   l'istituzione    di    corsi    di    riconversione
          professionale,   con   verifica   finale,   aventi   valore
          abilitante, l'accesso  ai  quali  avvenga  sulla  base  dei
          titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una
          maggiore  mobilita'  professionale all'interno del comparto
          scuola  in  relazione  ai  fenomeni  di  diminuzione  della
          popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e
          dei  programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle
          trattative  contrattuali  l'equiparazione  della  mobilita'
          professionale  (passaggi  di  cattedra e di ruolo) a quella
          territoriale ed il  superamento  dell'attuale  ripartizione
          tra  i  posti  riservati  alla mobilita' e quelli riservati
          alle immissioni in ruolo nel senso di  rendere  disponibili
          per  le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo
          le operazioni di mobilita' in ciascun anno scolastico;  bb)
          prevedere  norme  dirette  alla  riduzione  graduale  delle
          dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e  per
          gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica,
          fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della consistenza
          organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo
          comma, della legge 20 maggio 1982,  n.  270,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni;  sopprimere, con decorrenza
          dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo  e  undicesimo
          dell'art.  14  della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e
          prevedere norme dirette alla progressiva  abolizione  delle
          attuali   disposizioni   che   autorizzano   l'impiego  del
          personale della scuola in funzioni  diverse  da  quelle  di
          istituto; conseguentemente dovra' essere prevista una nuova
          regolamentazione  di  tutte  le  forme di utilizzazione del
          personale della  scuola  per  garantirne  l'impiego,  anche
          attraverso forme di reclutamento per concorso, in attivita'
          di  particolare  utilita' strettamente attinenti al settore
          educativo e per fini di istituto anche  culturali  previsti
          da  leggi  in  vigore.   Tale nuova regolamentazione potra'
          consentire una utilizzazione complessiva di  personale  non
          superiore alle mille unita'; cc) prevedere che le dotazioni
          dell'organico  aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente
          alla copertura delle supplenze annuali.   Cio'  nell'ambito
          delle  quote attualmente stabilite per le diverse attivita'
          di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982,  n.  270,  e
          successive  modificazioni;  dd)  procedere  alla  revisione
          delle norme concernenti  il  conferimento  delle  supplenze
          annuali    e   temporanee   per   il   personale   docente,
          amministrativo,  tecnico  ed   ausiliario   prevedendo   la
          possibilita'  di  fare  ricorso alle supplenze annuali solo
          per  la  copertura  dei  posti  effettivamente  vacanti   e
          disponibili   ed   ai  quali  non  sia  comunque  assegnato
          personale ad altro titolo  per  l'intero  anno  scolastico,
          stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze temporanee al
          solo periodo di  effettiva  permanenza  delle  esigenze  di
          servizio;  procedere  alla  revisione  della disciplina che
          regola l'utilizzazione del personale docente  che  riprende
          servizio  dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di
          famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli  di  studio
          ove  il  docente  riprenda  servizio dopo il 30 aprile ed a
          seguito di un periodo di assenza non  inferiore  a  novanta
          giorni,  viene  confermato  il  supplente  a garanzia della
          continuita'  didattica  e  i  docenti  di  ruolo  che   non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze  o  per  lo  svolgimento  di  altri  compiti; ee)
          procedere   alla   revisione,   nell'ambito    dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei   criteri   di   costituzione   e  funzionamento  delle
          commissioni giudicatrici, al fine di  realizzare  obiettivi
          di  accelerazione,  efficienza  e  contenimento complessivo
          della spesa nello svolgimento delle procedure  di  concorso
          mediante  un  piu'  razionale  accorpamento delle classi di
          concorso ed il maggior decentramento possibile  delle  sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti  delle  commissioni  fra  il personale docente e
          direttivo in quiescenza, anche ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190 del  18  agosto
          1986,   e   successive  modificazioni,  ed  assicurando  un
          adeguato compenso ai componenti  delle  commissioni  stesse
          nei  casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli oneri eventualmente da sostenere per  la  sostituzione
          del  personale  esonerato dal servizio di insegnamento; ff)
          procedere   alla   revisione,   nell'ambito    dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di   effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per  soli  titoli;  gg)
          prevedere  l'individuazione di parametri di efficacia della
          spesa per la pubblica istruzione in rapporto  ai  risultati
          del   sistema  scolastico  con  particolare  riguardo  alla
          effettiva fruizione del diritto allo studio ed in  rapporto
          anche  alla  mortalita' scolastica, agli abbandoni e al non
          adempimento dell'obbligo, individuando  strumenti  efficaci
          per  il  loro superamento; hh) prevedere criteri e progetti
          per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991,  n.
          125, in tutti i settori del pubblico impiego; ii) prevedere
          l'adeguamento  degli  uffici e della loro organizzazione al
          fine di garantire l'effettivo  esercizio  dei  diritti  dei
          cittadini  in  materia  di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti  amministrativi,  ai  sensi
          della  legge  7  agosto  1990,  241; ll) i dipendenti delle
          pubbliche amministrazioni eletti al  Parlamento  nazionale,
          al   Parlamento  europeo  e  nei  consigli  regionali  sono
          collocati in aspettativa senza assegni per  la  durata  del
          mandato.  Tale  periodo e' utile ai fini dell'anzianita' di
          servizio e del trattamento di quiescenza e  di  previdenza;
          mm)   al   fine   del   completamento   del   processo   di
          informatizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  della
          piu'   razionale   utilizzazione  dei  sistemi  informativi
          automatizzati, procedere alla revisione della normativa  in
          materia  di  acquisizione  dei  mezzi necessari, prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei controlli di efficenza e di efficacia;  procedere  alla
          revisione  delle  relative  competenze  e  attribuire ad un
          apposito  organismo   funzioni   di   coordinamento   delle
          iniziative   e  di  pianificazione  degli  investimenti  in
          materia  di  automazione,  anche  al  fine   di   garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.  2. Le
          disposizioni   del   presente   articolo   e   dei  decreti
          legislativi  in  esso   previsti   costituiscono   principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi  desumibili  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di Trento e di  Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.   3. Restano salve  per  la  Valle  d'Aosta  le
          competenze  statutarie in materia, le norme di attuazione e
          la disciplina sul bilinguismo.  Resta comunque  salva,  per
          la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.  4. Entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica gli
          schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1  al  fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle Commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla  data  di trasmissione.   5. Disposizioni correttive,
          nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei
          principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma
          1 e previo parere delle Commissioni  di  cui  al  comma  4,
          potranno   essere   emanate,   con   uno   o  piu'  decreti
          legislativi, fino al 31 dicembre  1993".    -  Il  comma  2
          dell'art.  16,  della  legge  7  agosto 1990, n. 241 (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi), e' il
          seguente:  "2. In caso di decorrenza del termine senza  che
          sia  stato  comunicato il parere o senza che l'organo adito
          abbia rappresentato esigenze istruttorie,  e'  in  facolta'
          dell'amministrazione      richiedete      di      procedere
          indipendentemente dall'acquisizione del parere".  -  L'art.
          34, comma 2, della legge 23 ottobre 1994, n. 724 (Misure di
          razionalizzazione  della finanza pubblica), e' il seguente:
          "2.  Le  norme  di  attuazione  per  il  completamento  del
          trasferimento  delle  competenze  previste dagli statuti di
          autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano sono emanate  entro  il  30
          aprile  1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995
          dallo Stato per  le  funzioni  da  trasferire,  determinate
          d'intesa  fra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          sono poste a carico degli enti  interessati,  a  condizione
          che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre
          1995.  Al  fine  di  rendere possibile l'esercizio organico
          delle  funzioni  trasferite  con  le  medesime   norme   di
          attuazione  viene  altresi'  delegato  alle  regioni e alle
          province stesse, per il rispettivo territorio,  l'esercizio
          delle  funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici
          statali soppressi, residuano alla competenza  dello  Stato;
          al  finanziamento  degli  oneri  necessari  per l'esercizio
          delle funzioni delegate provvedono  gli  enti  interessati,
          avvalendosi  a  tal fine delle risorse che sono determinate
          di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi  di
          spesa per il bilancio dello Stato.".