IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  riguardante  la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  30  agosto  1973,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  254  del  1  ottobre  1973,  con  il  quale  e'  stato
autorizzato il trattamento con radiazioni gamma di patate, cipolle ed
agli;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  disciplinare   il   trattamento   con
radiazioni   ionizzanti   di  erbe  aromatiche  essiccate,  spezie  e
condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995.
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
effettuata con nota del 30 maggio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  consentito  il  trattamento  di  erbe aromatiche essiccate,
spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e  di  spezie
con radiazioni ionizzanti.
  2. La dose complessiva, massima, di radiazioni ionizzanti assorbita
dai prodotti di cui al comma 1 non deve superare 10 KGy.
  3.  La dose complessiva di cui al comma 2 puo' essere somministrata
in piu' volte. Il trattamento  di  irradiazione  esclude  il  ricorso
combinato ad un trattamento chimico avente lo stesso scopo.
  4.  Il  trattamento  di irradiazione dei prodotti di cui al comma 1
non puo' essere effettuato una seconda volta.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n.
          283, e' il seguente:
             "Art. 7. -  Il  Ministro  per  la  sanita'  con  proprio
          decreto,  sentito  il  Consiglio superiore di sanita', puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari   e   bevande  che  abbiano  subito  aggiunte  o
          sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso  l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni,  prescrivendo,  del  pari, anche le indicazioni che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             -  Il  decreto  ministeriale  30  agosto 1973 prevede il
          trattamento con raggi gamma di patate, cipolle  ed  agli  e
          fissa anche la dose di radiazione assorbita che deve essere
          non superiore a 15.000 rads e non inferiore a 7.500 rads.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
   -  Per  quanto  concerne il D.M. 30 agosto 1973 v. nelle note alle
premesse.