IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita'; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi nel campo della ricerca 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996. 2. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997.