IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 2-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito regolamento la determinazione delle modalita' di accertamento con adesione riferito alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 25 gennaio 1996 e dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto dell'adesione ed ambito di applicazione 1. Agli effetti delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale e straordinaria, puo' formare oggetto di adesione il maggior valore o il valore venale dei beni e dei diritti stabilito dall'ufficio e suscettibile di rettifica secondo le singole leggi d'imposta, compresi i valori dei fabbricati e dei terreni diversi dalle aree edificabili dichiarati in misura inferiore a quella risultante su base catastale. Puo' formare oggetto di adesione, purche' suscettibile di rettifica, anche il valore iniziale agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, dichiarato in misura superiore a quella risultante su base catastale. L'adesione ha effetto per tutti i tributi dovuti dai contribuenti, relativamente a ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. 2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, forma oggetto di definizione con adesione come se fosse un atto distinto. 3. L'adesione e' ammessa anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento successivo alla liquidazione dell'imposta principale, nonche' durante la pendenza del termine per l'impugnativa da parte di almeno uno degli obbligati anche se lo stesso termine sia gia' decorso per alcuno degli obbligati medesimi, cui sia stato notificato l'avviso di accertamento in tempi diversi. Sono esclusi dall'adesione i valori dei beni, compresi i relativi diritti, per i quali risulti impugnato, anche da uno solo dei contribuenti, l'avviso di accertamento di valore o di maggior valore nonche' i fabbricati per i quali il contribuente ha chiesto, nel rispetto delle condizioni prescritte, di avvalersi della determinazione del valore su base catastale ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154. 4. Sono escluse le adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il comma 2 dell'art. 2-ter del D.L. n. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) prevede che: "Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalita' dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nella varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonche' su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realta' economica dei valori oggetto della rettifica".
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), come modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del quinto comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprieta', nonche' ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Il contribuente e' tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, deve essere allegata specifica istanza per l'attribuzione di rendita catastale nella quale dovranno essere indicati oltre che gli estremi dell'atto o della dichiarazione di successione cui si riferisce anche quelli relativi all'individuazione catastale dell'immobile cosi' come riportati nell'atto medesimo; la domanda non puo' essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve essere rilasciata ricevuta in duplice esemplare, che il contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. 2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci mesi dalla data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle successioni aperte da tale data. 3-bis. Agli effetti dell'INVIM non e' sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte (elevato a 75 volte, n.d.r.) il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte (elevato a 100 volte, n.d.r.) il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne' e' sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sempreche' l'accertamento del valore iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data. 3-ter. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente: '1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1 luglio 1986, per le quali non sia gia' intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa'. 3-quater. La disposizione del comma 3-ter e' applicabile sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".