IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art.  2-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad
apposito   regolamento   la   determinazione   delle   modalita'   di
accertamento  con  adesione riferito alle imposte sulle successioni e
donazioni,   di   registro,   ipotecaria,   catastale   e    comunale
sull'incremento di valore degli immobili;
  Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze
generali del 25 gennaio 1996 e dell'11 aprile 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Oggetto dell'adesione ed ambito di applicazione
  1.  Agli  effetti  delle  imposte sulle successioni e donazioni, di
registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di  valore
degli  immobili,  compresa  quella  decennale  e  straordinaria, puo'
formare oggetto di adesione il maggior valore o il valore venale  dei
beni e dei diritti stabilito dall'ufficio e suscettibile di rettifica
secondo  le singole leggi d'imposta, compresi i valori dei fabbricati
e dei terreni diversi dalle aree  edificabili  dichiarati  in  misura
inferiore a quella risultante su base catastale. Puo' formare oggetto
di  adesione,  purche'  suscettibile  di  rettifica,  anche il valore
iniziale agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili, dichiarato in misura superiore a quella risultante su
base catastale. L'adesione ha effetto per tutti i tributi dovuti  dai
contribuenti,  relativamente a ciascun atto, denuncia o dichiarazione
che ha formato oggetto di imposizione.
  2.  Se  un  atto  contiene  piu'  disposizioni  che  non   derivano
necessariamente,  per  la loro intrinseca natura, le une dalle altre,
ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, forma  oggetto
di definizione con adesione come se fosse un atto distinto.
  3. L'adesione e' ammessa anteriormente alla notifica dell'avviso di
accertamento  successivo  alla  liquidazione dell'imposta principale,
nonche' durante la pendenza del termine per l'impugnativa da parte di
almeno uno degli obbligati  anche  se  lo  stesso  termine  sia  gia'
decorso per alcuno degli obbligati medesimi, cui sia stato notificato
l'avviso di accertamento in tempi diversi. Sono esclusi dall'adesione
i  valori  dei beni, compresi i relativi diritti, per i quali risulti
impugnato,  anche  da  uno  solo  dei   contribuenti,   l'avviso   di
accertamento di valore o di maggior valore nonche' i fabbricati per i
quali  il  contribuente  ha  chiesto,  nel  rispetto delle condizioni
prescritte, di avvalersi della  determinazione  del  valore  su  base
catastale ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154.
  4.  Sono  escluse  le  adesioni parziali riguardanti singoli beni o
diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Il  comma  2  dell'art.  2-ter  del  D.L. n. 564/1994
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale) prevede che: "Con
          regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del   presente  decreto,  sono  stabilite  le  disposizioni
          necessarie   per   la   determinazione   delle    modalita'
          dell'accertamento   con   adesione   basate   su  parametri
          oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su  indagini  sui
          valori  medi  di  mercato nella varie aree geografiche, con
          specifiche  distinzioni  per  zone  aventi  caratteristiche
          similari,  nonche'  su studi idonei a realizzare la massima
          trasparenza e aderenza alla realta'  economica  dei  valori
          oggetto della rettifica".
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70
          (Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione
          delle procedure di accatastamento degli  immobili  urbani),
          come  modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988,
          n. 154, e' il seguente:
             "Art. 12. - 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.  52
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
          n.  131,  e  del  quinto comma dell'art. 26 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  637,
          aggiunto con l'art. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880,
          si  applicano  anche ai trasferimenti di fabbricati o della
          nuda  proprieta',  nonche'   ai   trasferimenti   ed   alle
          costituzioni  di  diritti  reali di godimento sugli stessi,
          dichiarati ai sensi dell'art. 56  del  regolamento  per  la
          formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n.
          1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con
          attribuzione  di  rendita.  Il  contribuente  e'  tenuto  a
          dichiarare nell'atto o nella dichiarazione  di  successione
          di   volersi   avvalere  delle  disposizioni  del  presente
          articolo. Alla domanda di voltura, prevista dall'art. 3 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          650,   deve   essere   allegata   specifica   istanza   per
          l'attribuzione  di  rendita  catastale nella quale dovranno
          essere indicati oltre che gli  estremi  dell'atto  o  della
          dichiarazione  di successione cui si riferisce anche quelli
          relativi all'individuazione catastale  dell'immobile  cosi'
          come  riportati  nell'atto  medesimo;  la  domanda non puo'
          essere inviata per posta e dell'avvenuta presentazione deve
          essere rilasciata ricevuta in  duplice  esemplare,  che  il
          contribuente e' tenuto a produrre al competente ufficio del
          registro,  entro  sessanta  giorni dalla data di formazione
          dell'atto pubblico,  o  di  registrazione  della  scrittura
          privata,  ovvero  dalla  data di pubblicazione o emanazione
          degli atti giudiziari, ovvero dalla data  di  presentazione
          della  dichiarazione  di successione; l'ufficio restituisce
          un  esemplare  della   ricevuta   attestandone   l'avvenuta
          produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta
          nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma
          1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
          di  registro,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e  dell'art.  26,  primo
          comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 637.
             2. Gli uffici tecnici erariali, entro dieci  mesi  dalla
          data in cui e' stata presentata la domanda di voltura, sono
          tenuti ad inviare all'ufficio del registro, presso il quale
          ha  avuto  luogo la registrazione, un certificato catastale
          attestante  l'avvenuta  iscrizione  con   attribuzione   di
          rendita.
             3.  Le  disposizioni  del presente articolo si applicano
          agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
          o emanati e alle scritture private autenticate a  decorrere
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          nonche' alle scritture private non  autenticate  presentate
          per  la  registrazione  e  alle  successioni aperte da tale
          data.
             3-bis. Agli  effetti  dell'INVIM  non  e'  sottoposto  a
          rettifiche  il  valore  iniziale degli immobili iscritti in
          catasto con  attribuzione  di  rendita,  se  dichiarato  in
          misura  non superiore, per i terreni, a 60 volte (elevato a
          75 volte,  n.d.r.)  il  reddito  dominicale  risultante  in
          catasto  e,  per  i  fabbricati,  a 80 volte (elevato a 100
          volte, n.d.r.) il reddito risultante in catasto, aggiornati
          con i coefficienti stabiliti, ai  fini  delle  imposte  sul
          reddito  per l'anno di riferimento del valore iniziale, ne'
          e' sottoposto a rettifica il valore della nuda proprieta' e
          dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in
          misura  non  superiore  a quella determinata sulla suddetta
          base agli effetti dell'imposta di registro  e  dell'imposta
          di  successione.  La  disposizione  si  applica  anche  con
          riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente
          alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
          del presente decreto sempreche' l'accertamento  del  valore
          iniziale non risulti gia' definito alla suddetta data.
             3-ter.  Dopo  il  comma  1  dell'art.  11 della legge 17
          dicembre 1986, n. 880, e' aggiunto il seguente:
             '1-bis.  Le  disposizioni  previste   dall'art.   8   si
          applicano  anche alle successioni apertesi e alle donazioni
          poste in essere anteriormente al  1  luglio  1986,  per  le
          quali  non  sia gia' intervenuto il definitivo accertamento
          del valore imponibile. Se  il  valore  risulta  dichiarato,
          entro  il  30  giugno  1986,  in  misura inferiore a quella
          risultante  dalla  applicazione  del  suddetto  art.  8,  i
          contribuenti   possono,  senza  applicazione  di  sanzioni,
          adeguare il valore dichiarato  a  quello  risultante  dalla
          applicazione   dei   moltiplicatori  ai  redditi  catastali
          aggiornati con  i  coefficienti  stabiliti  per  l'anno  di
          apertura  della  successione  o  di registrazione dell'atto
          relativamente alle successioni apertesi  o  alle  donazioni
          registrate  anteriormente  al  1  gennaio 1986 e con quelli
          stabiliti per l'anno 1985  relativamente  alle  successioni
          apertesi  o  alle donazioni registrate nel 1986 prima della
          pubblicazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131.  A
          tal  fine  deve essere presentata all'ufficio del registro,
          entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa'.
             3-quater. La disposizione del comma 3-ter e' applicabile
          sempreche' l'accertamento non sia divenuto definitivo  alla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto".