IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 109 del testo unico  sugli  istituti  di  emissione  e
sulla  circolazione  dei  bliglietti  di  banca,  approvato con regio
decreto 28 aprile 1910, n. 204;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  concernente  le
nuove   disposizioni  sull'amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  ed  il  relativo  regolamento,
approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  la  fabbricazione  e  l'emissione  dei
biglietti di  banca,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1981, n. 811, ed in particolare l'art. 30 nel
testo  sostituito  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare, in relazione ad esigenze di
efficiente organizzazione dei  servizi  del  Tesoro,  l'art.  30  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 811 del 1981;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'11 aprile 1996;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1996;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei
biglietti  di  banca,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  30.  -  1.  Ai  sensi  dell'art. 19, comma 4, della legge 12
agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo
del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte  valori  e  la  cassa
speciale  dell'istituto  di emissione e' tenuto ad osservare l'orario
di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti.
  2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del  testo  unico
di  legge  sugli  istituti  di  emissione  e  sulla  circolazione dei
biglietti di banca, approvato con regio decreto 28  aprile  1910,  n.
204,  la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre di ciascun
anno,  in  via  anticipata,  in  apposito   capitolo   del   bilancio
dell'entrata,   le   somme   previste  per  la  corresponsione  delle
competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre  indennita'
accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed
al controllo dell'istituto medesimo.
  3.  Le  somme  di  cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della  spesa  del  bilancio
dello stesso Dicastero.
  4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella
misura  tabellare  oraria,  stabilita  dalle  norme  sul  trattamento
economico dei singoli impiegati  e  dirigenti,  in  godimento  presso
l'amministrazione di appartenenza.
  5.  Eventuali  somme  risultanti,  a  fine  esercizio,  versate  in
eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite  dal  personale  di
cui  al  comma  1,  sono  rimborsate alla Banca d'Italia a carico del
capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996
  Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 3
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Per  il testo dell'art. 109 del testo unico approvato
          con R.D. n.  204/1910 si veda in nota all'art. 1.
             - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  vigente  dell'art. 19, quarto comma, della
          legge 12 agosto 1962, n.  1290  (Integrazioni  e  modifiche
          alle  norme sul decentramento dei servizi del Ministero del
          tesoro e  riordinamento  delle  direzioni  provinciali  del
          tesoro),  e'  il  seguente:  "Il  personale  assegnato agli
          uffici governativi di controllo del tesoro presso la  Cassa
          speciale  dei  biglietti  della  Banca d'Italia e presso le
          cartiere e le officine per  la  fabbricazione  della  carta
          filigranata  e  per  la  stampa  dei biglietti della stessa
          Banca d'Italia, nonche' il personale assegnato in  servizio
          alla  Zecca  effettua  l'orario  di lavoro stabilito per le
          maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso
          per  lavoro  straordinario  spetta  anche  oltre  i  limiti
          fissati  dall'art.  11  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.  Le indennita'  previste
          dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
          dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e
          notturno, spettano nella seguente misura: (Omissis)".
             -  L'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di
          emissione e sulla  circolazione  dei  biglietti  di  banca,
          approvato  con  R.D.  18  luglio  1910,  n.  204,  e' cosi'
          formulato:
             "Art. 109. - Le spese occorrenti per la vigilanza  sugli
          istituti   di   emissione  sono  sostenute  dagli  istituti
          medesimi".