IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 109 del testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei bliglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, ed in particolare l'art. 30 nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di modificare, in relazione ad esigenze di efficiente organizzazione dei servizi del Tesoro, l'art. 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 811 del 1981; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 30. - 1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, il personale assegnato agli uffici di controllo del Tesoro presso le cartiere, l'officina carte valori e la cassa speciale dell'istituto di emissione e' tenuto ad osservare l'orario di lavoro stabilito per le maestranze nei rispettivi stabilimenti. 2. In attuazione del disposto di cui all'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la Banca d'Italia versa all'inizio di ogni trimestre di ciascun anno, in via anticipata, in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, le somme previste per la corresponsione delle competenze relative al lavoro straordinario ed alle altre indennita' accessorie al personale del Tesoro comunque addetto alla vigilanza ed al controllo dell'istituto medesimo. 3. Le somme di cui al comma 2 sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo della spesa del bilancio dello stesso Dicastero. 4. La liquidazione delle competenze di cui al comma 2 avviene nella misura tabellare oraria, stabilita dalle norme sul trattamento economico dei singoli impiegati e dirigenti, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 5. Eventuali somme risultanti, a fine esercizio, versate in eccedenza alle prestazioni effettivamente fornite dal personale di cui al comma 1, sono rimborsate alla Banca d'Italia a carico del capitolo di spesa del Ministero del tesoro di cui al comma 3.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 3 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo dell'art. 109 del testo unico approvato con R.D. n. 204/1910 si veda in nota all'art. 1. - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 19, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1290 (Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro), e' il seguente: "Il personale assegnato agli uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonche' il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nella seguente misura: (Omissis)". - L'art. 109 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R.D. 18 luglio 1910, n. 204, e' cosi' formulato: "Art. 109. - Le spese occorrenti per la vigilanza sugli istituti di emissione sono sostenute dagli istituti medesimi".