IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30  settembre  1994,
n. 564, convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre  1994,
n. 656, con il quale e' stato stabilito che le societa' cooperative e
loro consorzi sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in  corso
alla data del 1 ottobre 1994, all'imposta sul patrimonio netto  delle
imprese anche per la parte, precedentemente esclusa, costituita dalle
riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904; 
  Visto il comma 2 dello stesso art. 2 del decreto-legge n.  564  del
1994, con il quale e'  stata  istituita,  per  i  predetti  soggetti,
un'imposta straordinaria  sul  patrimonio  netto  delle  imprese  per
l'esercizio in corso  alla  data  del  1  ottobre  1994,  in  ragione
dell'1,15  per  cento  dell'ammontare  della  media   delle   riserve
indivisibili   iscritte   nel   bilancio   degli   esercizi    chiusi
successivamente alla data del 30 settembre 1992; 
  Visto il comma 5 dello stesso art. 2 del decreto-legge n.  564  del
1994, con il quale e' stato previsto che, con  decreto  del  Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite
le modalita' di attuazione della disposizione ivi contenuta  ai  fini
dello  scomputo,   dall'imposta   straordinaria,   dell'imposta   sul
patrimonio netto versata sulla parte precedentemente esclusa; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 9 novembre 1995; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 3-3304 del 10 giugno 1996; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le societa' cooperative e loro consorzi, che in  data  anteriore
al 1 ottobre 1994 hanno versato l'imposta sul patrimonio netto  delle
imprese includendo nella base imponibile le riserve  indivisibili  di
cui all'art. 12  della  legge  16  dicembre  1977,  n.  904,  possono
computare in diminuzione la parte di imposta relativa a tali riserve,
salvo che non ne sia stato chiesto il rimborso ai sensi dell'art.  38
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  dall'imposta  straordinaria  sul  patrimonio  netto,  istituita
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  1994,  n.  564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - Si  riporta  il  comma  1  dell'art.  2  del  D.L.  30
          settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30  novembre
          1994, n. 656: "1. Le societa' cooperative, e loro consorzi,
          sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta
          sul patrimonio netto delle  imprese  anche  per  la  parte,
          finora esclusa, costituita dalle  riserve  indivisibili  di
          cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904". 
             - Si riporta l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977,  n.
          904: 
             "Art. 12. - Fermo restando quanto  disposto  nel  titolo
          III  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   29
          settembre  1973,  n.  60,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  non  concorrono   a   formare   il   reddito
          imponibile delle societa' cooperative e dei  loro  consorzi
          le somme destinate alle riserve indivisibili, a  condizione
          che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i  soci
          sotto qualsiasi forma, sia durante la  vita  dell'ente  che
          all'atto del suo scioglimento". 
             - Si  riporta  il  comma  2  dell'art.  2  del  D.L.  30
          settembre 1994,  n.  564,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "2. Per  le  societa'
          cooperative,  e  loro  consorzi,  esistenti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto,  e'  istituita  una
          imposta straordinaria sul patrimonio  netto  delle  imprese
          per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione  di
          un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della  media
          delle riserve  indivisibili  iscritte  nel  bilancio  degli
          esercizi chiusi successivamente alla data del 30  settembre
          1992". 
             - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2  del  D.L.
          30 settembre 1994, n. 564, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 novembre  1994,  n.  656:  "5.  Le  societa'
          cooperative, e loro  consorzi,  che  abbiano  gia'  versato
          somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese  per
          la parte finora esclusa, possono computarle in  diminuzione
          dall'imposta di cui al comma 2. Con  decreto  del  Ministro
          delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro
          il  31  gennaio  1995  sono  stabilite  le   modalita'   di
          attuazione della disposizione di cui al presente comma". 
             - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri),   come
          modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.  29,
          e', il seguente: 
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (soppressa). 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
          Note all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art.  12  della  legge  16  dicembre
          1977, n. 904, vedi in nota alle premesse. 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 602: 
             "Art.  38  (Rimborso  dei  versamenti  diretti).  -   Il
          soggetto che  ha  effettuato  il  versamento  diretto  puo'
          presentare   all'intendente   di    finanza    nella    cui
          circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato
          eseguito il  versamento,  istanza  di  rimborso,  entro  il
          termine di  decadenza  di  diciotto  mesi  dalla  data  del
          versamento  stesso,   nel   caso   di   errore   materiale,
          duplicazione ed inesistenza totale o parziale  dell'obbligo
          di versamento. 
             L'istanza di cui al primo comma puo'  essere  presentata
          anche dal percipiente delle somme assoggettate  a  ritenuta
          entro il termine di decadenza di diciotto mesi  dalla  data
          in cui la ritenuta e' stata operata. 
             L'intendente  di  finanza,   sentito   l'ufficio   delle
          imposte,  provvede  al  rimborso  mediante  ordinativo   di
          pagamento. 
             Si applicano il  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo
          precedente. 
             Quando l'importo del versamento  diretto  effettuato  ai
          sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma,  lettera
          c),  dell'art.  3  e'  superiore  a   quello   dell'imposta
          liquidata in base alla  dichiarazione  ai  sensi  dell'art.
          36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600,  l'intendente
          di  finanza  provvede  al  rimborso  della  differenza  con
          ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio". 
             - Per il testo del comma  2  dell'art.  2  del  D.L.  30
          settembre 1994,  n.  564,  convertito,  con  modificazioni,
          della legge 30 novembre 1994, n. 656,  vedi  in  nota  alle
          premesse.