IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazione, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con il quale e' stato stabilito che le societa' cooperative e loro consorzi sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 ottobre 1994, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, precedentemente esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904; Visto il comma 2 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 564 del 1994, con il quale e' stata istituita, per i predetti soggetti, un'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla data del 1 ottobre 1994, in ragione dell'1,15 per cento dell'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992; Visto il comma 5 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 564 del 1994, con il quale e' stato previsto che, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione ivi contenuta ai fini dello scomputo, dall'imposta straordinaria, dell'imposta sul patrimonio netto versata sulla parte precedentemente esclusa; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-3304 del 10 giugno 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le societa' cooperative e loro consorzi, che in data anteriore al 1 ottobre 1994 hanno versato l'imposta sul patrimonio netto delle imprese includendo nella base imponibile le riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, possono computare in diminuzione la parte di imposta relativa a tali riserve, salvo che non ne sia stato chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'imposta straordinaria sul patrimonio netto, istituita dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 1 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "1. Le societa' cooperative, e loro consorzi, sono assoggettate, a decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'imposta sul patrimonio netto delle imprese anche per la parte, finora esclusa, costituita dalle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904". - Si riporta l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904: "Art. 12. - Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento". - Si riporta il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "2. Per le societa' cooperative, e loro consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita una imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese per l'esercizio in corso alla predetta data, in ragione di un'aliquota dell'1,15 per cento sull'ammontare della media delle riserve indivisibili iscritte nel bilancio degli esercizi chiusi successivamente alla data del 30 settembre 1992". - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656: "5. Le societa' cooperative, e loro consorzi, che abbiano gia' versato somme per l'imposta sul patrimonio netto delle imprese per la parte finora esclusa, possono computarle in diminuzione dall'imposta di cui al comma 2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1995 sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui al presente comma". - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e', il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, vedi in nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: "Art. 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio". - Per il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, della legge 30 novembre 1994, n. 656, vedi in nota alle premesse.