IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  1208/81  del  28  aprile  1981 del
Consiglio che stabilisce la tabella  comunitaria  di  classificazione
delle carcasse di bovini adulti;
  Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio
che  estende  il  campo  di applicazione della tabella comunitaria di
classificazione delle carcasse di bovini adulti;
  Visto il regolamento CEE n.  344/91  del  13  febbraio  1991  della
Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono
le  modalita'  di  attuazione  del  regolamento  CEE  n.  1186/90 del
Consiglio;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, relativa al  "Riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
ed istituzione del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali";
  Considerato  che i succitati regolamenti comunitari prescrivono che
i controlli debbano effettuarsi due volte per trimestre nello  stesso
stabilimento di macellazione;
  Considerato  che le funzioni relative ai suddetti controlli possono
essere efficacemente attribuite agli organismi regionali;
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
permanente  delle  politiche  agroalimentari e forestali nella seduta
del 19 luglio 1995;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata con nota n. M/1872 dell'8 settembre 1995;
  Udito   il  parere  favorevole  del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza generale del 21 marzo 1996, n. 54/96;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo  CEE  ai
sensi   della   direttiva   64/433/CEE,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  sono  obbligati  ad  effettuare   la   classificazione
commerciale  delle  carcasse  di  bovini  adulti,  come  sancito  dai
regolamenti comunitari n. 1186/90 del Consiglio  e  n.  344/91  della
Commissione,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo le
prescrizioni contenute nel regolamento CEE n. 1208/81  del  Consiglio
del 28 aprile 1981.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -   La   legge   29   dicembre   1990,  n.  4281,  reca:
          "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -
          Legge comunitaria 1990". Si trascrive il testo del relativo
          art. 4:
             "Art.   4   (Adeguamenti   tecnici    e    provvedimenti
          amministrativi di attuazione). - 1. Ai decreti ministeriali
          da  adottare  a  norma  dell'art.  20 della legge 16 aprile
          1987, n, 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  si  applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4,
          comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
             2. Il Ministro del commercio con  l'estero  di  concerto
          con  il  Ministro  delle  finanze e' autorizzato ad apporre
          agli allegati delle  tabelle  delle  esportazioni  e  delle
          importazioni   le   modifiche  concernenti  merci  o  Paesi
          direttamente  conseguenti   a   regolamenti   o   decisioni
          comunitari  o  ad  accordi  ed  intese  internazionali  cui
          aderiscono  i  Paesi  della  Comunita'  economica  europea,
          riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
             3.   Il   Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
          nell'ambito  della  sua  competenza,  adotta,  con  proprio
          decreto,    provvedimenti    amministrativi    direttamente
          conseguenti  alle  disposizioni  dei  regolamenti  e  delle
          decisioni  emanati  dalla  Comunita'  economica  europea in
          materia di politica comune agricola e forestale, al fine di
          assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".