IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, riguardante la gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato ed in particolare la previsione della utilizzazione, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa, dell'apposito fondo presso la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., per la corresponsione - a decorrere dal 1 gennaio 1994 - di contributi sugli interessi relativi ai finanziamenti concessi alla stessa Sezione o ad altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite; Visto l'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 163 del 30 aprile 1985; Visto l'art. 1, n. 1 e n. 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 555; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, delegato per lo spettacolo; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Misura del contributo sugli interessi 1. Il fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' utilizzato annualmente, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi - su sovvenzioni statali, assegnate per le medesime attivita' - dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 97/1995 e' il seguente: "Art. 4 (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il Fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' utllizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o societa' finanziarie legalmente costituite, a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalita' ed i termini per la loro corresponsione". Note alla premesse: - Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 97/1995 si veda in nota al titolo. - Il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), e' il seguente: "il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa". - La legge n. 555/1988 reca disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo. Si trascrive il testo dei commi 1 e 3 del relativo art. 1: "1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto per le finalita' di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato art. 13. Resta ferma la facolta' del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo. 2. (Omissis). 3. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinera' entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182 (Interventi straordinari nel settore dello spettacolo), e' il seguente: "Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'art. 2, lettera b), della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonche' dagli istituti di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 859. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e deli enti che fruiscono della predetta agevolazione e' ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti". - La legge 13 luglio 1984, n. 311, concerne: "Interventi integrativi in favore dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1984". - Per il testo della lettera d) del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 163/1985 si veda in nota alle premesse. - L'art. 106 del testo unico delle legge in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. n. 385/1993, e' cosi' formulato: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC. 2. Gli intemerdiari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte sale le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. Le modalita' di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministero del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB. 6. L'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura".