IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCENTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
  Vista   la   legge   29   dicembre   1993,   n.  580,  concernente:
"Riordinamento  delle  camere  di commercio, industria, artigianato e
agricoltura"  e,  in  particolare,  l'art.  22,  modificato dall'art.
3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, con legge 15 novembre 1995, n. 480;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito    il    Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
  Considerato che, ai sensi del citato art. 22 della legge n. 580 del
1993,  la denominazione "camera di commercio" puo' essere assunta sul
territorio  nazionale  anche dalle camere di commercio italo-estere o
estere  site  in Italia che siano iscritte in un apposito Albo tenuto
presso   la   sezione  separata  di  cui  all'art.  1  dello  statuto
dell'Unioncamere;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare  l'iscrizione  presso il suddetto
albo,  mediante  l'emanazione  di norme che presiedono all'iscrizione
medesima;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Albo delle camere di commercio italo-estere
                         o estere in Italia
  1.  E'  istituito  l'Albo  delle camere di commercio italo-estere o
estere  in  Italia  (in  appresso  denominato Albo), tenuto presso la
sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere.
  2.  Ai  sensi dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la
denominazione  "camera  di  commercio  .."  puo'  essere assunta, nel
territorio  nazionale,  anche dalle associazioni cui partecipino enti
ed  imprese  italiane  e  di  altro  Stato  riconosciuto  dallo Stato
italiano  i  cui  amministratori  abbiano i requisiti di cui al sopra
citato  art.  22 e che abbiano per scopo statutario la promozione dei
rapporti  economici  fra i due Stati ed abbiano ottenuto l'iscrizione
all'Albo.
  3. L'Albo riporta le seguenti indicazioni:
    a) la ragione e la sede sociale della camera;
    b) la data di costituzione;
    c)   i  dati  identificativi  degli  amministratori  (presidente,
segretario generale, giunta);
    d) la composizione degli organi sociali;
    e) la data dell'iscrizione all'Albo.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 22 della legge n.  580/1993  e'  il
          seguente:
              "Art.   22   (Uso   della   denominazione   'camera  di
          commercio'). - 1.    Oltre  agli  enti  disciplinati  dalla
          presente  legge,  possono assumere nel territorio nazionale
          la denominazione 'camera di commercio' le associazioni  cui
          partecipino  enti  ed  imprese  italiani  e  di altro Stato
          riconosciuto dallo Stato  italiano,  i  cui  amministratori
          cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati
          punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini
          stranieri    siano   in   possesso   di   benestare   della
          rappresentanza diplomatica dello Stato  di  appartenenza  e
          abbiano  ottenuto  il  riconoscimento  di  cui alla legge 1
          luglio 1970, n 518, ovvero siano iscritte  in  un  apposito
          albo,  disciplinato  con decreto del Ministro del commercio
          con l'estero, di concerto  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1
          dello  statuto  dell'Unioncamere, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.
             2. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  tutti  gli  altri  organismi che usino la
          denominazione "camera di commercio"  e  che  non  risultino
          disciplinati  dalla  presente legge sono tenuti a mutare la
          propria denominazione. In caso di inosservanza, si  applica
          una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire
          cinque  milioni  ad  un  massimo  di  lire dieci milioni e,
          previa diffida a provvedere al mutamento  di  denominazione
          nel  successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede
          con decreto del presidente del  tribunale  territorialmente
          competente, con oneri a carico degli amministratori".
             -  La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 22 della legge n.  580/1993  si
          veda in nota alle premesse.