IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 9  luglio  1990,  n.  188,  recante:  "Tutela  della
ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di  qualita'",  e,
in particolare l'art. 6, comma 1, lettera a), il quale  prevede  che,
mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale ceramico, siano
emanate norme regolamentari di attuazione  della  predetta  legge  n.
188/90; 
  Visto l'art. 44 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52  (Comunitaria
1994); 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, 
n. 400; 
  Vista la proposta del Consiglio nazionale ceramico formulata  nella
seduta del 27 marzo 1996; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 ottobre 1994; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
123482 del 19 aprile 1996); 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
Modalita' relative all'accertamento della rispondenza del prodotto 
   alle norme previste dal disciplinare di 
  produzione. 
  1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo della  produzione
degli operatori iscritti nel  registro  dei  produttori  di  ceramica
artistica e tradizionale, di cui all'art. 11  della  legge  9  luglio
1990, n. 188, volto  ad  accertare  la  permanenza  di  una  costante
conformita'   dei   prodotti   ai    disciplinari    di    produzione
successivamente alla  iscrizione  al  registro  ed  a  verificare  il
regolare e legittimo uso del marchio, il comitato di disciplinare  ha
facolta'  di  sentire  la  parte  interessata,  di  richiedere   ogni
necessaria documentazione,  di  far  eseguire  perizie  sui  prodotti
ceramici e sulle tecniche di lavorazione, di far  esperire  tutte  le
prove  opportune  e  di  procedere  ad  ogni  accertamento   ritenuto
necessario. 
  2.  L'azione  di  controllo  puo'  estendersi  anche  ad  eventuali
sopralluoghi ed ispezioni nei locali aperti al pubblico dell'impresa,
nonche' all'interno dei  locali  di  produzione  e  lavorazione  alla
presenza e con il consenso del titolare, al  fine  di  verificare  la
conformita' ai disciplinari di produzione. 
  3. Rientra nell'esercizio del potere di controllo dei  comitati  la
facolta' di accertare che altre produzioni ceramiche, non tutelate ai
sensi della citata legge n.  188/1990,  non  riportino  sul  prodotto
ovvero su involucri,  imballaggi,  etichette,  confezioni  o  simili,
indicazioni che in qualsiasi modo, specie per le denominazioni  e  le
rappresentazioni grafiche, siano suscettibili di  trarre  in  inganno
l'acquirente,  riservandosi   di   attivare   le   eventuali   azioni
giudiziarie consentite ai sensi di legge. 
  4. Le decisioni del comitato in ordine alle funzioni  di  controllo
devono  essere  comunicate  per  iscritto  agli  interessati.   Entro
sessanta giorni dalla comunicazione scritta sono impugnabili in  sede
di ricorso amministrativo ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, presso il  Consiglio  nazionale
ceramico il quale decide in via definitiva dopo apposita  istruttoria
svolta dalla segreteria del Consiglio stesso. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          D.P.R.   28  dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge
          9 luglio 1990, n. 188, e' il seguente:
             "1. Entro sei mesi dal  suo  insediamento  il  Consiglio
          nazionale ceramico:
               a)  propone  il  regolamento  di  attuazione  che, tra
          l'altro, disciplina le modalita' relative  all'accertamento
          della  rispondenza  del  prodotto  alle  norme previste dal
          disciplinare  di  produzione.  Esso  viene  sottoposto   al
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          e' emanato con  decreto  ministeriale  e  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             -  Il testo dell'art. 44 delle legge 6 febbraio 1996, n.
          52  "Modifiche  alla  legge  9  luglio  1990,  n.  188"  e'
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale - suppl. ord. n. 34 del 10
          febbraio   1996.   Le  modifiche  concernenti  il  presente
          regolamento sono riportate nelle note successive.
             - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina  dell'attivita'
          di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".  Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
          "3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro e di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione"

    
            Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 11 della legge n.  188/1990  e'  il
          seguente: 
             "Art.  11  (Controllo  della  produzione).  -  1.  Hanno
          diritto di apporre il marchio sulle  rispettive  produzioni
          gli operatori iscritti ai registri di cui all'art. 3. 
             2. Il comitato di  disciplinare  esercita  il  controllo
          secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui
          all'art.  6,  per  le  produzioni  di  ceramica   artistica
          tradizionale.   Il   Consiglio   nazionale   ceramico   nel
          disciplinare  per  la  ceramica  di  qualita'  prevede   le
          modalita' relative al controllo. 
             3. L'apposizione del marchio senza i requisiti  previsti
          dalla presente legge e' punita con l'ammenda da  un  minimo
          di due a un massimo di cinquantamilioni. 
             4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio
          nazionale    ceramico    puo'    richiedere    la    revoca
          dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'art. 3,  secondo  le
          modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 6. 
             5.  Potranno  costituirsi  parte  civile   nei   giudizi
          relativi all'uso illegittimo  del  marchio  i  comitati  di
          disciplinare, le regioni,  gli  enti  locali  ed  economici
          della zona o della provincia, i consorzi o enti di  tutela,
          le associazioni dei produttori ceramici". 
             -  Il  D.P.R.  24  novembre   1971,   n.   1199,   reca:
          "Semplificazione dei procedimenti  in  materia  di  ricorsi
          amministrativi".