IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'", e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera a), il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale ceramico, siano emanate norme regolamentari di attuazione della predetta legge n. 188/90; Visto l'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Comunitaria 1994); Visto l'art. 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400; Vista la proposta del Consiglio nazionale ceramico formulata nella seduta del 27 marzo 1996; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1994; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 123482 del 19 aprile 1996); ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1. Modalita' relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. 1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo della produzione degli operatori iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, volto ad accertare la permanenza di una costante conformita' dei prodotti ai disciplinari di produzione successivamente alla iscrizione al registro ed a verificare il regolare e legittimo uso del marchio, il comitato di disciplinare ha facolta' di sentire la parte interessata, di richiedere ogni necessaria documentazione, di far eseguire perizie sui prodotti ceramici e sulle tecniche di lavorazione, di far esperire tutte le prove opportune e di procedere ad ogni accertamento ritenuto necessario. 2. L'azione di controllo puo' estendersi anche ad eventuali sopralluoghi ed ispezioni nei locali aperti al pubblico dell'impresa, nonche' all'interno dei locali di produzione e lavorazione alla presenza e con il consenso del titolare, al fine di verificare la conformita' ai disciplinari di produzione. 3. Rientra nell'esercizio del potere di controllo dei comitati la facolta' di accertare che altre produzioni ceramiche, non tutelate ai sensi della citata legge n. 188/1990, non riportino sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette, confezioni o simili, indicazioni che in qualsiasi modo, specie per le denominazioni e le rappresentazioni grafiche, siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, riservandosi di attivare le eventuali azioni giudiziarie consentite ai sensi di legge. 4. Le decisioni del comitato in ordine alle funzioni di controllo devono essere comunicate per iscritto agli interessati. Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta sono impugnabili in sede di ricorso amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, presso il Consiglio nazionale ceramico il quale decide in via definitiva dopo apposita istruttoria svolta dalla segreteria del Consiglio stesso.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n. 188, e' il seguente: "1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico: a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalita' relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 44 delle legge 6 febbraio 1996, n. 52 "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188" e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale - suppl. ord. n. 34 del 10 febbraio 1996. Le modifiche concernenti il presente regolamento sono riportate nelle note successive. - La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione" Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 11 della legge n. 188/1990 e' il seguente: "Art. 11 (Controllo della produzione). - 1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'art. 3. 2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 6, per le produzioni di ceramica artistica tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualita' prevede le modalita' relative al controllo. 3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge e' punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquantamilioni. 4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico puo' richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'art. 3, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 6. 5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici". - Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, reca: "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".