IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attivita' economiche e favorire
la   ripresa   delle   attivita'   imprenditoriali,  nonche'  per  la
semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  i Ministri della
difesa,   delle   finanze,   del   tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  per i beni culturali e ambientali, per la
funzione  pubblica  e  gli  affari  regionali  e  per la solidarieta'
sociale;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                      Modifiche all'articolo 39
                della legge 23 dicembre 1994, n. 724

  1.  All'articolo  39  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, come
modificato  dall'articolo  14  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1 l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il
procedimento  di  sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla
persona  imputata  di  uno  dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis  e  648-ter  del  codice penale, o da terzi per suo conto, e'
sospeso  fino  alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento  o  di  assoluzione.  Non  puo'  essere conseguita la
concessione  in  sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza
definitiva  di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti  di  ufficio  in  ordine  alle  condanne  riportate  nel
certificato  generale  del casellario giudiziale ad opera del comune,
il  richiedente  deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle
forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non
avere  carichi  pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli
416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.";
    b)  al comma 4, quarto periodo, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite dalle seguenti:
"dalla  data  di  scadenza  del  termine  per  la presentazione della
domanda";
    c)  al  comma  4,  dopo  il  penultimo  periodo,  e'  inserito il
seguente:  "Le  citate  sanzioni  non si applicano nel caso in cui il
versamento  sia  stato  effettuato  nei termini per errore ad ufficio
incompetente alla riscossione dello stesso";
    d)  al  comma 5, alla fine del terzo periodo le parole: "31 marzo
1995"  sono  sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 1995, purche' la
domanda sia stata presentata nei termini";
    e)  al  comma  6,  primo periodo, le parole: "31 marzo 1995" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1996";
    f)  al comma 11, secondo periodo, le parole: "Entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 1996";
    g)  al  comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le
regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
37  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
le  norme  di  attuazione  degli  articoli  5,  6 e 10 della legge 28
gennaio  1977,  n.  10.  La  misura del contributo di concessione, in
relazione  alla  tipologia  delle costruzioni, alla loro destinazione
d'uso  ed  alla  loro  localizzazione  in riferimento all'ampiezza ed
all'andamento    demografico    dei    comuni   nonche'   alle   loro
caratteristiche  geografiche,  non puo' risultare inferiore al 70 per
cento  di  quello  determinato  secondo le norme vigenti alla data di
entrata   in   vigore  della  presente  disposizione.  Il  potere  di
legiferare  in  tal  senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla
predetta  data;  decorso  inutilmente  tale  termine, si applicano le
disposizioni vigenti alla medesima data.";
    h)   al  comma  18  le  parole:  "modificativi  di  quelli"  sono
sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
    i)  alla  tabella  B le parole: "10.000 a m", riferite all'ultima
tipologia  di  abuso,  sono  sostituite  dalle seguenti: "10.000 a mq
oltre all'importo previsto fino a 750 m(Elevato al Cubo)";
    l)  al  titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori" e la parola: "dovuti" e' sostituita dalla seguente:
"dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli
oneri concessori".
  2.  Ai  fini  della  determinazione  delle somme da corrispondere a
titolo di oblazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994,  n.  724, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 23
febbraio  1995,  n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo  1995,  n.  85, e' fatto salvo il quinto comma dell'articolo 34
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.