IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al
risanamento,  alla  ristrutturazione e alla privatizzazione del Banco
di Napoli S.p.a.;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Interventi finanziari
  1.  Fermi gli impegni gia' previsti da altre leggi, il Ministro del
tesoro e' autorizzato a sottoscrivere uno o piu' aumenti del capitale
del  Banco  di Napoli S.p.a. unitamente all'intervento finanziario di
una  o  piu'  banche  ed  altri  investitori  istituzionali ovvero in
presenza  dell'impegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), al
fine di risanare, ristrutturare e privatizzare il Banco di Napoli.
  2. Gli interventi finanziari delle banche e degli altri investitori
istituzionali di cui al comma 1 possono assumere la forma di prestito
subordinato,   anche   convertibile,   ovvero  di  partecipazione  al
capitale,   anche   attraverso  aumenti  di  capitale  riservati  con
emissione  di  azioni  di  risparmio  o  privilegiate,  eventualmente
convertibili in azioni ordinarie.
  3.  L'ammontare  degli  aumenti  di capitale da parte del Tesoro e'
determinato  con  decreti  del Ministro del tesoro tenuto conto delle
finalita'  del  presente  decreto  e  degli  impegni finanziari delle
banche e degli altri investitori istituzionali.
  4.  Per  la realizzazione dell'operazione prevista dai commi 1, 2 e
3,  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato a stipulare accordi di
sindacato  per la gestione del Banco, concedere diritti di prelazione
sull'acquisto   della   partecipazione   del   Tesoro,  acquistare  a
trattativa  diretta o a seguito di offerta pubblica, azioni del Banco
di  Napoli  o  diritti  di  opzione sulle stesse anche in deroga alle
norme   di   contabilita'   di  Stato  e  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
all'articolo  13  del  decreto  legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
L'offerta  di  acquisto  deve  avere ad oggetto, almeno alle medesime
condizioni, anche le azioni di risparmio.
  5.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  lo  svincolo  della  somma
depositata  dal  Banco  di Napoli a titolo di riserva obbligatoria di
cui  all'articolo 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, al fine di
facilitare il superamento della situazione di difficolta'.
  6.  Gli  eventuali versamenti gia' effettuati dal Tesoro, destinati
ad  aumenti  di  capitale,  vengono  imputati al capitale dopo che si
siano perfezionati gli aumenti di capitale del Tesoro di cui al comma
1.