IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di stato giuridico del personale militare,
con riferimento al collocamento in ausiliaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e  fino  al  31  dicembre  1997  il  collocamento  in  ausiliaria del
personale   militare   delle   Forze   armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri   e   del   Corpo   della  guardia  di  finanza,  avviene
esclusivamente  a  seguito  di cessazione dal servizio permanente per
raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito.
  2.  Il  personale  militare  che  abbia  gia' presentato domanda di
cessazione  dal  servizio  puo'  produrre  istanza  di  revoca  entro
quarantacinque  giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto.