IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stato giuridico del personale militare, con riferimento al collocamento in ausiliaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito. 2. Il personale militare che abbia gia' presentato domanda di cessazione dal servizio puo' produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.