IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo  sostituito  dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  individuare gli uffici di livello
dirigenziale    generale    e   relative   funzioni   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di
assicurare  la  economicita',  la  speditezza  e  la  rispondenza  al
pubblico interesse dell'azione amministrativa;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1996;
  Sulla   proposta   del   Ministro   della   pubblica  istruzione  e
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e gli affari
regionali  con  il  Ministro  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Ministro ed uffici di diretta collaborazione
  1.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica  e'  l'organo  di  direzione  politica del Ministero e ne
determina  gli  indirizzi,  avvalendosi  del  gabinetto, dell'ufficio
legislativo, della segreteria particolare e dell'ufficio stampa.
  2.   I  Sottosegretari  di  Stato  si  avvalgono  delle  rispettive
segreterie particolari.
  3.  Il  nucleo  di  valutazione  opera,  in posizione di autonomia,
presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.
  4.  L'ufficio  legislativo  provvede  alle attivita' di studio e di
definizione  degli  interventi  normativi nelle materie di competenza
del   Ministero,   avvalendosi,  per  gli  adempimenti  istruttori  e
strumentali,   dei   competenti   uffici.  Ad  esso  e'  preposto  un
consigliere giuridico.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate.    Restano  invariati  il  valore e l'efficacia
          degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  La legge n. 168/1989 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica".
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.
          29,  come  sostituito  dall'art.  4  del D.Lgs. 23 dicembre
          1993, n. 546, e' il seguente:
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.   Nelle   amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  formulata  d'intesa con il Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa    informazione    alle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la  definizione  delle  piante  organiche comporti maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri.   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".