IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art 1, comma 3-bis, del decreto-legge 10  giugno  1994,  n.
370,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge 8 agosto 1994, n.
496, che istituisce, presso il Ministero della  pubblica  istruzione,
l'osservatorio   per   la   dispersione   scolastica,   composto  dai
rappresentanti  degli  organismi  nazionali,   regionali   e   locali
competenti  in  materia,  con compiti di valutazione degli interventi
attuati e dei risultati conseguiti;
  Considerato che il predetto art. 1, comma 3-bis, del  decreto-legge
10  giugno  1994,  convertito  con  legge  8  agosto  1994,  n.  496,
stabilisce altresi' che l'osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro
della  pubblica  istruzione il quale ne determina la composizione con
proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Visto l'art. 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 3145/BL del 25 luglio 1996);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'osservatorio  per la dispersione scalastica, istituito presso
il Ministero della pubblica istruzione dall'art. 1, comma 3-bis,  del
decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  370,  convertito  in legge, con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1994,  n.  496,  ha   durata
triennale.
  2.   L'osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro  della  pubblica
istruzione o da un vice  presidente  designato  dal  Ministro  stesso
anche al di fuori dei suoi componenti, ed e' composto da:
   1) un rappresentante del Ministero dell'interno;
   2) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
   3) un rappresentante del Ministero della sanita';
   4)   un   rappresentante   del  Ministro  per  la  famiglia  e  la
solidarieta' sociale;
   5)  cinque  rappresentanti  della  Conferenza  permanente  per   i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano;
   6) il vice  presidente  del  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione;
   7)   un  rappresentante  della  Conferenza  dei  presidenti  degli
I.R.R.S.A.E.;
   8) il dirigente dell'ufficio studi, bilancio e programmazione  del
Ministero della pubblica istruzione;
   9)   un  provveditore  agli  studi  designato  dalla  associazione
nazionale dei provveditori  agli  studi  con  particolari  esperienze
afferenti alla prevenzione e alla lotta al fenomeno della dispersione
scolastica;
   10)   tre  rappresentanti  delle  associazioni  professionali  dei
docenti;
   11) due rappresentanti delle associazioni professionali  dei  capi
d'istituto;
   12) tre rappresentanti delle associazioni dei genitori;
   13)  due  ispettori  tecnici designati dal Ministro della pubblica
istruzione, con particolari  competenze  in  materia  di  prevenzione
della dispersione scolastica;
   14) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione.
  3.  L'osservatorio e' validamente costituito nel caso in cui vi sia
almeno la meta' dei suoi componenti.
  4.  Alle   sedute   dell'osservatorio   possono   partecipare,   su
convocazione  del  presidente  ovvero  per  deliberazione  adottata a
maggioranza, e senza diritto di  voto,  eventuali  rappresentanti  di
organismi, enti o associazioni nazionali di particolare rilevanza nel
campo  socio-pedagogico o giuridico-sociale, o altri esperti, nonche'
rappresentanti dell'associazionismo studentesco, per contribuire alle
finalita' istitutive.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  3-bis,  del  D.L. n.
          370/1994, (Interventi urgenti in materia di  prevenzione  e
          rimozione   dei   fenomeni   di   dispersione   scolastica)
          convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella  legge
          n.  396/1994  e'  il  seguente:  "E'  istituito  presso  il
          Ministero della pubblica istruzione, l'osservatorio per  la
          dispersione  scolastica,  composto dai rappresentanti degli
          organismi  nazionali,  regionali  e  locali  competenti  in
          materia,   con  compiti  di  valutazione  degli  interventi
          attuati e dei  risultati  conseguiti.    L'osservatorio  e'
          presieduto  dal  Ministro della pubblica istruzione o da un
          suo   rappresentante.   Il   Ministro   ne   determina   la
          composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e  Bolzano.  L'osservatorio  si
          avvale    della   collaborazione   dell'ufficio   studi   e
          programmazione   del   Ministero.   L'istituzione   e    il
          funzionamento  del  predetto  osservatorio  non determinano
          oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  delle attivita' di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali  e interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1, comma 3-bis, del D.L. n.
          370/1994 convertito,  con  modificazioni  ed  integrazioni,
          nella legge n.  496/1994, si veda in nota alle premesse.