IL MINISTRO DELLE POSTE 
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive
modificazioni; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; 
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto  legislativo  n.
29/1993 che attribuisce  ad  un  regolamento  adottato  dal  Ministro
competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
con il Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  dirigente  generale
competente, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale e le relative funzioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 
  Visto  l'art.  6  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  come
sostituito dall'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
395; 
  Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri  3
marzo   1995,   relativo   all'autorizzazione   del   Governo    alla
sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro  del  comparto  del
personale  dipendente  dai  Ministeri,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  124  del  30
maggio 1995; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 
166, con il quale e' stato emanato il regolamento riguardante la 
  riorganizzazione   del    Ministero    delle    poste    e    delle
  telecomunicazioni; Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1996,
  n. 438; 
  Su proposta del Capo di Gabinetto del Ministro delle poste e  delle
telecomunicazioni, del segretario generale del Ministero delle  poste
e delle telecomunicazioni, del  direttore  generale  per  gli  affari
generali  e  per  il  personale,  del  direttore  generale   per   le
concessioni e  le  autorizzazioni,  del  direttore  generale  per  la
pianificazione e la gestione delle frequenze, del direttore  generale
per la regolamentazione e la qualita' dei servizi; 
  Vista la lettera n. 655/41.10 del 6 giugno  1996  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; 
  Vista la lettera n. 1219 del  26  giugno  1996  del  Ministero  del
tesoro; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 luglio 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
GM/99017/4343DL/CR del 13 agosto 1996; 
                               ADOTTA 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Uffici ausiliari del Ministro 
  1. Il Ministro determina,  con  apposito  decreto,  l'articolazione
interna dei propri uffici ausiliari.  Alle  strutture  risultanti  da
tale articolazione possono essere preposti dirigenti. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.