IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  67,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che
le  norme  regolamentari  per l'applicazione del testo unico medesimo
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
  Visti l'art. 61 del citato testo unico, che prevede le disposizioni
generali  per  l'applicazione  di altre imposizioni indirette diverse
dalle  accise,  ed il successivo art. 62, che sottopone ad imposta di
consumo  gli  oli  lubrificanti,  i  bitumi  e gli altri prodotti ivi
indicati;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 14 dicembre 1995;
  Considerato  che  l'adeguamento  al  parere  del Consiglio di Stato
nella parte in cui si chiede di stabilire l'obbligo di una preventiva
comunicazione,  da  parte  dei  soggetti  obbligati  d'imposta, della
ricezione  di  partite  di  prodotti  di  provenienza comunitaria non
appare  necessario,  essendosi  provveduto a rendere piu' probante la
documentazione  commerciale  che scorta i suddetti prodotti nonche' a
ridurre,  da sette a tre giorni, il termine entro il quale i suddetti
soggetti  devono  comunicare all'amministrazione l'avvenuta ricezione
delle partite medesime;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a  norma  del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3907 del 10 luglio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo d'applicazione
  1.  Le  disposizioni del presente regolamento si applicano agli oli
lubrificanti,  anche rigenerati, tal quali o contenuti in altre merci
o  prodotti,  di  cui  all'art. 62 del testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  approvato con decreto
legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  d'ora in avanti denominato
"testo   unico",   quando   siano  destinati  ad  usi  diversi  dalla
combustione  o  carburazione,  e ai bitumi di petrolio. Si applicano,
inoltre,  agli  oli  minerali  greggi,  agli estratti aromatici, alle
miscele  di  alchilbenzoli  sintetici  ed  ai  polimeri poliolefinici
sintetici di cui all'art. 62, comma 6, del testo unico, intendosi per
lubrificazione  meccanica ogni applicazione che comporti la funzione,
anche  congiuntamente  ad  altre,  di  ridurre l'attrito tra parti di
meccanismi in movimento relativo tra loro.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo  unico  delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative  (piu'  brevemente  "testo unico") approvato
          con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  279
          del  29 novembre 1995, e' il seguente: "1.  Con decreto del
          Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art.   17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
          le  norme  regolamentari  per  l'applicazione  del presente
          testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e
          contabilizzazione   dell'imposta,    all'istituzione    dei
          depositi  fiscali,  al  riconoscimento  delle  qualita'  di
          operatore professionale, di  rappresentante  fiscale  o  di
          obbligato  d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
          di agevolazioni,  esenzioni,  abbuoni  o  restituzioni,  al
          riconoscimento  di  non  assoggettabilita'  al regime delle
          accise, all'effettuazione  della  vigilanza  finanziaria  e
          fiscale,   alla   circolazione   e  deposito  dei  prodotti
          sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla  cessione
          dei  contrassegni  di  Stato,  all'istituzione degli uffici
          finanziari  di  fabbrica.  In  attuazione  dei  criteri  di
          carattere  generale  stabiliti  dalle  norme regolamentari,
          l'amministrazione finanziaria  impartisce  le  disposizioni
          specifiche  per  i  singoli casi. Fino a quando non saranno
          emanate le predette norme regolamentari restano  in  vigore
          quelle  vigenti,  in quanto applicabili. I cali ammissibili
          all'abbuono  dell'imposta,  fino  a  quando   non   saranno
          determinati  con  il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
          si determinano in base  alle  percentuali  stabilite  dalle
          norme vigenti".
             -  I testi degli articoli 61 e 62 del testo unico sono i
          seguenti:
             "Art. 61 (Disposizioni generali). -  1.  Le  imposizioni
          indirette  sulla produzione e sui consumi diverse da quelle
          previste dai titoli I e II si  applicano  con  le  seguenti
          modalita':
              a)  l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo
          nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota  vigente
          alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;
              b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
               1)   il   fabbricante  per  i  prodotti  ottenuti  nel
          territorio nazionale;
               2) il soggetto che effettua  la  prima  immissione  in
          consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
               3)  l'importatore  per  i  prodotti  di provenienza da
          Paesi terzi;
              c) l'immissione in consumo si verifica:
               1)  per  i prodotti nazionali, all'atto della cessione
          sia ai diretti  utilizzatori  o  consumatori  sia  a  ditte
          esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
               2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto
          del   ricevimento   della   merce  da  parte  del  soggetto
          acquirente  ovvero  nel  momento  in   cui   si   considera
          effettuata,  ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, la
          cessione, da parte del venditore residente in  altro  Stato
          membro,  a  privati  consumatori  o a soggetti che agiscono
          nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
               3) per i  prodotti  di  provenienza  da  Paesi  terzi,
          all'atto dell'importazione;
               4)   per   i  prodotti  che  risultano  mancanti  alle
          verifiche e per i  quali  non  e'  possibile  accertare  il
          regolare esito, all'atto della loro constatazione;
              d)  i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono
          muniti  di  una  licenza  fiscale  rilasciata  dall'ufficio
          tecnico  di  finanza, competente per territorio. Gli stessi
          soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale  ed
          a  prestare  cauzione  per  un importo pari al 10 per cento
          dell'imposta gravante su  tutto  il  prodotto  giacente  e,
          comunque,  non  inferiore all'imposta dovuta mediamente per
          il periodo di  tempo  cui  si  riferisce  la  dichiarazione
          presentata ai fini del pagamento dell'imposta;
              e)  l'imposta  dovuta  viene determinata sulla base dei
          dati  e  degli  elementi   richiesti   dall'amministrazione
          finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
          mensile  che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
          dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
          riferisce. Entro lo stesso termine deve  essere  effettuato
          il  versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
          delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
          essere modificati con decreti del Ministro  delle  finanze,
          di concerto con il Ministro del tesoro;
              f)  per  i  prodotti  di  provenienza  da  Paesi  terzi
          l'imposta viene accertata e riscossa dalle  dogane  con  le
          modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando
          che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo
          di  tempo  superiore  a  quello  mediamente  previsto per i
          prodotti nazionali e comunitari;
              g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le
          indennita' di mora e gli interessi  previsti  nell'art.  3,
          comma 4.
             2.  Per  i  tributi  disciplinati dal presente titolo si
          applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4,  terzo
          periodo,  4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18
          e 19.
             3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal  comma  1,
          lettera  d)  e del divieto di estrazione di cui all'art. 3,
          comma 4, come  richiamato  al  comma  2,  indipendentemente
          dall'azione  penale  per  le  violazioni  che costituiscono
          reato, comporta la revoca della licenza di cui al  predetto
          comma 1, lettera d).
             4.   Per   le   violazioni   all'obbligo  del  pagamento
          dell'imposta  si  applicano  le  sanzioni  stabilite  dagli
          articoli  40  e  44. Se la quantita' sottratta al pagamento
          dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica  la
          sanzione  amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
          evasa, non inferiore in ogni caso  a  lire  1  milione.  Si
          applicano  le  penalita' previste dagli articoli da 45 a 51
          per  le  fattispecie  di  violazioni  riferibili  anche  ai
          prodotti   del  presente  titolo  III;  in  particolare  la
          sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50,  si  applica  in
          caso  di  revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la
          tardiva presentazione della dichiarazione di cui  al  comma
          1,   lettera   e),   e  per  ogni  altra  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo  e  delle  modalita'  di
          applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire
          500 mila a lire 3 milioni.
             5.  Ai  fini  dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase
          antecedente all'immissione  in  consumo  e'  assimilata  al
          regime  sospensivo  previsto  per  i prodotti sottoposti ad
          accisa.
             6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti,  acquistati
          all'estero  dai  privati e da loro trasportati, che possono
          essere  introdotti  in  territorio   nazionale   senza   la
          corresponsione dell'imposta".
             "Art.  62  (Imposizione  sugli  oli  lubrificanti  e sui
          bitumi di petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti  (codice  NC
          da  2710  00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione
          prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad  imposta
          di  consumo  (1)  anche  quando  sono  destinati,  messi in
          vendita o impiegati, per usi diversi  dalla  combustione  o
          carburazione.
             2.  I  bitumi  di  petrolio  (codice NC 2713 20 00) sono
          sottoposti ad imposta di consumo (1).
             3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per  gli
          oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
          funzione  di  lubrificazione  e  non  e' dovuta per gli oli
          lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
          della gomma naturale e sintetica per la  fabbricazione  dei
          relativi   manufatti,   nella   produzione   delle  materie
          plastiche e delle resine artificali o sintetiche,  comprese
          le  colle  adesive,  nella produzione degli antiparassitari
          per le piante da frutta e nei consumi di cui  all'art.  22,
          comma  2.  Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
          di bordo di aerei o navi si applica lo  stesso  trattamento
          previsto per i carburanti.
             4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli
          oli  lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni
          lubrificanti (codice NC 3403)  e  negli  altri  prodotti  o
          merci importati o di provenienza comunitaria.
             5.  Gli  oli  lubrificanti  e  gli  altri  oli  minerali
          ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di  oli  usati,
          derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
          in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50
          per  cento  dell'aliquota  normale  prevista per gli oli di
          prima  distillazione  e  per  gli  altri  prodotti.      La
          percentuale  anzidetta  puo'  essere modificata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e
          dell'ambiente,  in  relazione  alla  esigenza di assicurare
          competitivita'  all'attivita'  della  rigenerazione,  ferma
          restando,   in   caso  di  diminuzione  della  percentuale,
          l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare
          con  lo  stesso  decreto,   mediante   una   corrispondente
          variazione   in  aumento  dell'aliquota  normale.  Gli  oli
          lubrificanti usati  destinati  alla  combustione  non  sono
          soggetti  a  tassazione.  Gli  oli  minerali  contenuti nei
          residui  di  lavorazione  della  rigenerazione   non   sono
          soggetti a tassazione.
             6.  Ferma  restando la tassazione prevista dall'art. 21,
          comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709  00),  gli
          estratti  aromatici  (codice  NC 2713 90 90), le miscele di
          alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed  i  polimeri
          poliolefinici  sintetici  (codice  NC 3902) sono sottoposti
          alla   medesima   imposizione   prevista   per   gli    oli
          lubrificanti,  quando  sono  destinati,  messi in vendita o
          usati per la lubrificazione meccanica.
          ------------
             (1) Per le aliquote vedasi allegato I.
             7. L'imposta prevista per i bitumi di  petrolio  non  si
          applica   ai   bitumi  utilizzati  nella  fabbricazione  di
          pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
          quelli impiegati come combustibile nei cementifici.  Per  i
          bitumi  impiegati  nella  produzione  o  autoproduzione  di
          energia elettrica si applicano le  aliquote  stabilite  per
          l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
             8.  Ai  fini dell'applicazione della disposizione di cui
          al  comma  6,  si  considerano  miscele  di   alchilbenzoli
          sintetici  i  miscugli  di idrocarburi archilarilici aventi
          almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
          ottenuti per alchilazione del benzolo con  procedimento  di
          sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
          anche  impurezze  purche'  non  superiori al 5 per cento in
          volume.
             9. Per la circolazione  e  per  il  deposito  degli  oli
          lubrificanti  e  dei  bitumi  assoggettati  ad  imposta  si
          applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  prima della loro emanazione. I comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi
          note alle premesse.