IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze; Visti l'art. 61 del citato testo unico, che prevede le disposizioni generali per l'applicazione di altre imposizioni indirette diverse dalle accise, ed il successivo art. 62, che sottopone ad imposta di consumo gli oli lubrificanti, i bitumi e gli altri prodotti ivi indicati; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Considerato che l'adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede di stabilire l'obbligo di una preventiva comunicazione, da parte dei soggetti obbligati d'imposta, della ricezione di partite di prodotti di provenienza comunitaria non appare necessario, essendosi provveduto a rendere piu' probante la documentazione commerciale che scorta i suddetti prodotti nonche' a ridurre, da sette a tre giorni, il termine entro il quale i suddetti soggetti devono comunicare all'amministrazione l'avvenuta ricezione delle partite medesime; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 3-3907 del 10 luglio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Campo d'applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli oli lubrificanti, anche rigenerati, tal quali o contenuti in altre merci o prodotti, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", quando siano destinati ad usi diversi dalla combustione o carburazione, e ai bitumi di petrolio. Si applicano, inoltre, agli oli minerali greggi, agli estratti aromatici, alle miscele di alchilbenzoli sintetici ed ai polimeri poliolefinici sintetici di cui all'art. 62, comma 6, del testo unico, intendosi per lubrificazione meccanica ogni applicazione che comporti la funzione, anche congiuntamente ad altre, di ridurre l'attrito tra parti di meccanismi in movimento relativo tra loro. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (piu' brevemente "testo unico") approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, e' il seguente: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti". - I testi degli articoli 61 e 62 del testo unico sono i seguenti: "Art. 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle previste dai titoli I e II si applicano con le seguenti modalita': a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo; b) obbligato al pagamento dell'imposta e': 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; 2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria; 3) l'importatore per i prodotti di provenienza da Paesi terzi; c) l'immissione in consumo si verifica: 1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita; 2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di una impresa, arte o professione; 3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione; 4) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non e' possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione; d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta; e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi l'imposta viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalita' previste per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali e comunitari; g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti nell'art. 3, comma 4. 2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente dall'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto comma 1, lettera d). 4. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 40 e 44. Se la quantita' sottratta al pagamento dell'imposta e' inferiore a 100 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 1 milione. Si applicano le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per ogni altra violazione delle disposizioni del presente articolo e delle modalita' di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni. 5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad accisa. 6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro trasportati, che possono essere introdotti in territorio nazionale senza la corresponsione dell'imposta". "Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo (1) anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. 2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo (1). 3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti. 4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria. 5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitivita' all'attivita' della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione. 6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. ------------ (1) Per le aliquote vedasi allegato I. 7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. 9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. I comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il riferimento all'art. 62 del testo unico vedansi note alle premesse.