IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   evitare
l'interruzione dell'attivita' di radiodiffusione da parte di soggetti
attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione del  disegno  di
legge  governativo  che,  in  ossequio  alla  sentenza  della   Corte
costituzionale 7  dicembre  1994,  n.  420,  fissa  nuovi  indici  di
concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni per  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie
finalizzate   alla   completa   liberalizzazione   dei   servizi   di
telecomunicazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 ottobre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
              Esercizio dell'attivita' radiotelevisiva 
 
  1. In attesa della riforma complessiva del sistema  radiotelevisivo
e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle  indicazioni
date dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420,
e' consentita ai soggetti  che  legittimamente  svolgono  l'attivita'
radiotelevisiva  alla  data  del  27  agosto  1996  la   prosecuzione
dell'esercizio: 
    a) della radiodiffusione sonora in  ambito  nazionale  e  locale,
nonche' della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al  27
agosto 1997; 
    b) della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale  fino  al
31 gennaio 1997.