IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,  recante
disposizioni  per  l'attuazione  della  direttiva 80/777/CEE relativa
alla utilizzazione e alla commercializzazione  delle  acque  minerali
naturali;
  Visti  in  particolare  il primo e il secondo comma dell'art. 2 del
citato  decreto,  che   prevedono   l'emanazione   di   provvedimenti
concernenti  i  criteri  di  valutazione  delle caratteristiche delle
acque minerali naturali, ed il primo comma dell'art. 21  che  prevede
la  revisione  dei  riconoscimenti  delle  acque minerali naturali in
vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
  Visto l'art. 6, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 332,
in materia  di  differimento  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative;
  Ritenuto  di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale
12 novembre 1992, n. 542, al punto 4) dell'art. 16  per  riportare  a
coerenza  normativa  i  criteri  di  valutazione per la revisione dei
riconoscimenti delle acque minerali naturali  in  commercio,  fruendo
del  differimento  del  termine  gia'  fissato  (3 marzo 1995) per la
revisione delle acque minerali;
  Considerato,  pertanto   che   il   testo   della   norma   vigente
("documentazione  bibliografica  accompagnata  dalla  relazione di un
esperto  clinico  e/o  farmacologo")  puo'  essere   convenientemente
sostituito  con il contenuto dell'art. 13 del decreto ministeriale n.
542/1992;
  Visto l'art. 34 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto l'art. 6, lettera l), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n.  1856,  e
successive integrazioni;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' in data 11
aprile 1995 - III sezione e 12 luglio 1995 assemblea generale;
  Udito il Consiglio di Stato che si e' espresso nella seduta del  14
dicembre 1995;
  Vista  la  comunicazione fatta in data 20 agosto 1996 al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il testo del punto 4) dell'art. 16 del decreto  ministeriale  12
novembre 1992, n. 542, e' sostituito dal seguente:
   "4)  studi  clinici, farmacologici e tossicologici condotti presso
strutture ospedaliere o universitarie nel rispetto  delle  regole  di
buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 20 agosto 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1996
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 317
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Si trascrive  il  testo  del  primo  e  secondo  comma
          dell'art.  2  ed  il testo del primo comma dell'art. 21 del
          D.Lgs. n. 105/1992:
              "Art. 2 (Criteri di  valutazione).  -  1.  Il  Ministro
          della  sanita'  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio  superiore  di
          sanita',  entro  otto  mesi  dalla  entrata  in  vigore del
          presente decreto, fissa  i  criteri  di  valutazione  delle
          caratteristiche  di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni
          tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE
          del Consiglio del 15 luglio 1980.
             2. Detta valutazione deve in particolare riguardare:
              a)-c) (omissis);
              d) la natura degli esami farmacologici e  clinici,  cui
          si  deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati
          alle caratteristiche dell'acqua  minerale  naturale  ed  ai
          suoi effetti sull'organismo umano".
             "Art.  21  (Acque  minerali  gia'  riconosciute). - 1. I
          riconoscimenti delle acque  minerali  naturali  in  vendita
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, ai
          sensi dell'art. 199 del regio decreto 27  luglio  1934,  n.
          1265  e del regio decreto 28 settembre 1919, n.  1924, sono
          sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto  con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  3. La domanda di revisione deve essere presentata
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto".
             - Il comma 10 dell'art. 6  del  D.L.  n.  332/1996,  non
          convertito    in   legge   per   decorrenza   dei   termini
          costituzionali, differiva al 31 agosto 1996, ai fini  della
          revisione   delle   acque  minerali,  il  termine  previsto
          dall'art. 21 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105. Il D.L. n.
          332/1996 e'  stato  sostituito,  da  ultimo,  dal  D.L.  23
          ottobre  1996,  n.   542, in corso di conversione in legge,
          che al comma 3 dell'art. 4 prevede il differimento di detto
          termine al 31 dicembre 1997.
             - Il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, reca  i  criteri  di
          valutazione  delle  caratteristiche  delle  acque  minerali
          naturali. Si trascrive il testo del punto  4  del  relativo
          art. 16 nella stesura precedente:
              "4) Una documentazione bibliografica accompagnata dalla
          relazione  di  un esperto clinico o farmacologo operante in
          una delle strutture di cui all'art. 13".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.