IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1983,
n.  903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia;
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  197,  recante
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato;
  Considerato che ai sensi dell'art. 24-quater del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,  cosi'   come   inserito
dall'art.  2 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare
con apposito regolamento le modalita'  di  svolgimento  del  concorso
interno,  per  titoli  ed esame scritto, per l'accesso alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia  di  Stato  e  la
composizione della commissione esaminatrice;
  Ritenuto  di  dover  procedere ad una compiuta disciplina di quanto
teste' richiamato;
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito il parere  delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 luglio 1996;
  Data comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ai
sensi dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Nomina a vice sovrintendente
  1.  La  nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato si consegue  mediante  concorso  interno,  per
titoli  ed  esame scritto, consistente in risposte ad un questionario
articolato su domande tendenti ad accertare il grado di  preparazione
culturale  e  professionale  e  successivo  corso  di aggiornamento e
formazione professionale di durata non  inferiore  a  tre  mesi,  con
esami finali.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo dell'art. 24-quater del D.P.R. n. 335/1982,
          aggiunto  dall'art.  2  del  D.Lgs.  n.  197/1995,  e'   il
          seguente:
             "Art.    24-quater    (Immissione    nel    ruolo    dei
          sovrintendenti). - 1.   Alla qualifica iniziale  del  ruolo
          dei   sovrintendenti  della  Polizia  di  Stato  si  accede
          mediante concorso interno, per  titoli  ed  esame  scritto,
          consistente  in  risposte  ad un questionario articolato su
          domande tendenti ad  accertare  il  grado  di  preparazione
          culturale   e   professionale,   e   successivo   corso  di
          aggiornamento  e  formazione  professionale  della   durata
          stabilita  di  norma non inferiore ai tre mesi, al quale e'
          ammesso il personale del ruolo degli  agenti  e  assistenti
          della  Polizia  di  Stato  che,  alla  data di scadenza dei
          termini per la presentazione delle domande:
               a) abbia riportato, nell'ultimo biennio,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono;
               b)  non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
             2. I posti sono conferiti:
               a) nel limite  del  70%  di  posti  disponibili,  agli
          assistenti capo;
               b)  nel  limite  del  30%  dei posti disponibili, agli
          assistenti, agenti scelti e  agenti  che  abbiano  compiuto
          almeno quattro anni di effettivo servizio.
             3.  Ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie  del
          concorso, a parita' di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,
          la  qualifica,  l'anzianita'  di qualifica, l'anzianita' di
          servizio e l'eta'.
             4.  Fermo  restando  quanto  stabilito   in   attuazione
          dell'art.  59  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  le
          modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma  1  e
          la  composizione  delle commissioni esaminatrici, nonche' i
          programmi e le modalita' di svolgimento del corso e  quello
          dello   svolgimento   degli   esami   di  fine  corso  sono
          determinati con decreto del Ministro dell'interno.
             5. I  posti  rimasti  scoperti  in  una  categoria  sono
          devoluti  ai  concorrenti  dell'altra,  risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti.
             6. Coloro che al termine  del  corso  sono  riconosciuti
          idonei   conseguono   la   nomina   a  vice  sovrintendente
          nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso,
          con decorrenza dalla data di fine dello stesso".
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3  febbraio  1993, n. 29, e' il
          seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".