IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto il decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno  1983,  recante  norme
igienico-sanitarie  concernenti  la  produzione,   il   commercio   e
l'impiego delle proteine plasmatiche; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive  modifiche,  ed
in particolare gli articoli 7 e 22; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994,  n.  286,  concernente
attuazione  delle  direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE  relative   a
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul  mercato
di carni fresche; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,  concernente
attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi  sanitari  in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; 
  Vista la richiesta dell'impresa Nestle' italiana S.p.a., tendente a
rimuovere il divieto di congelare il plasma destinato alla produzione
di prodotti alimentari; 
  Considerato che non esistono motivi  di  ordine  igienico-sanitario
che ostino all'accoglimento di tale richiesta; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere  favorevole  del  Consiglio  superiore  di  sanita'
espresso in data 13 settembre 1995; 
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 25 luglio 1996; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  173  del  25
giugno 1983, e' abrogato. 
  2. L'ultimo  comma  dell'art.  7  del  decreto  9  giugno  1983  e'
sostituito dal seguente: 
  "Come legante nella preparazione di prodotti carnei,  limitatamente
agli insaccati cotti, alla dose massima del 2%  riferito  a  sostanza
secca del plasma". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 12 settembre 1996 
                                                   Il Ministro: BINDI 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996 
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 339 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 7 della legge  30  aprile  1962,  n.
          283, e' il seguente: 
            "Il Ministro per la sanita' con proprio decreto,  sentito
          il Consiglio  superiore  di  sanita',  puo'  consentire  la
          produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande
          che  abbiano  subito  aggiunte  o  sottrazioni  o  speciali
          trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi  ultravioletti,
          radiazioni ionizzanti, antibiotici,  ormoni,  prescrivendo,
          del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate
          sul prodotto finito". 
            - Il testo dell'art. 22 della  legge  sopracitata  e'  il
          seguente: 
            "Il  Ministro  per  la  sanita',  entro  sei  mesi  dalla
          pubblicazione della presente legge,  sentito  il  Consiglio
          superiore  di  sanita',  pubblichera',  con  suo   decreto,
          l'elenco   degli   additivi   chimici   consentiti    nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza, i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i  casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. 
            Entro un anno il Ministro  per  la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco dei  metodi  ufficiali  d'analisi  delle  sostanze
          alimentari. 
            Il Ministro per la sanita': e' autorizzato  a  provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti". 
 
          Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 5  del  decreto  9
          giugno  1983  era  il  seguente:  "Non  e'  consentita   la
          congelazione del plasma e del plasma concentrato". 
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7  del  decreto  9
          giugno  1983  era  il   seguente:   "Come   legante   nella
          preparazione  di  prodotti   carnei,   limitatamente   agli
          insaccati cotti, alla dose massima dell'1% di impasto".