IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, recante norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 7 e 22; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE relative a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Vista la richiesta dell'impresa Nestle' italiana S.p.a., tendente a rimuovere il divieto di congelare il plasma destinato alla produzione di prodotti alimentari; Considerato che non esistono motivi di ordine igienico-sanitario che ostino all'accoglimento di tale richiesta; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 13 settembre 1995; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, e' abrogato. 2. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto 9 giugno 1983 e' sostituito dal seguente: "Come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima del 2% riferito a sostanza secca del plasma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 settembre 1996 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 339
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il testo dell'art. 22 della legge sopracitata e' il seguente: "Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita': e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". Note all'art. 1: - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983 era il seguente: "Non e' consentita la congelazione del plasma e del plasma concentrato". - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto 9 giugno 1983 era il seguente: "Come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima dell'1% di impasto".