IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto 24 febbraio 1988, n. 106, concernente l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne; Vista la richiesta dell'Unione importatori esportatori commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame prodotti derivati (Uniceb); Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 17 gennaio 1996; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 luglio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, e' sostituito dal seguente: " 2. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, e' sostituito dal seguente: '4. L'aggiunta di caseinati alimentari di sodio e di potassio, e di maltodestrine, quali sciroppo di glucosio, e' vietata per i seguenti alimenti: a) insaccati crudi, freschi o stagionati; b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate; c) preparazioni di sole carni crude'". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 12 settembre 1996 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 342 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, sostituendo il comma 4 dell'art. 6 del decreto minsiteriale 24 febbraio 1988, n. 106, stabilisce che l'aggiunta di caseinati alimentari di sodio e di potassio, di maltodestrine (sciroppo di glucosio), e di proteine di soia isolate e' vietata per i seguenti alimenti: insaccati crudi, freschi o stagionati; carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate; preparazioni di sole carni crude.