IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto   il   decreto   24   febbraio   1988,  n.  106,  concernente
l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di  farina
di   soia   ristrutturata,   di   proteine   di  soia  concentrate  e
ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate;
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n.  270,  concernente
il   regolamento   per   l'impiego   di  caseinati  alimentari  e  di
maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni
preparate comunque conservate;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537,  concernente
attuazione  della  direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;
  Vista   la   richiesta    dell'Unione    importatori    esportatori
commissionari  grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni
bestiame prodotti derivati (Uniceb);
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive  modifiche,  ed
in particolare l'articolo 7;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  favorevole  del  Consiglio  superiore di sanita'
espresso in data 17 gennaio 1996;
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 25 luglio 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989,
n. 270, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il  comma  4  dell'articolo  6  del  decreto  ministeriale  24
febbraio 1988, n. 106, e' sostituito dal seguente:
  '4. L'aggiunta di caseinati alimentari di sodio e di potassio, e di
maltodestrine,  quali sciroppo di glucosio, e' vietata per i seguenti
alimenti:
    a) insaccati crudi, freschi o stagionati;
    b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;
    c) preparazioni di sole carni crude'".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 12 settembre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
  Registro n. 1 Sanita', foglio n. 342
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n.
          283, e' il  seguente:  "Il  Ministro  per  la  sanita'  con
          proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita',
          puo'  consentire  la produzione ed il commercio di sostanze
          alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito   aggiunte   o
          sottrazioni  o  speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni, prescrivendo, del pari, anche  le  indicazioni  che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  del  comma  2  dell'art.  6  del  decreto
          ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, sostituendo il comma 4
          dell'art. 6 del decreto minsiteriale 24 febbraio  1988,  n.
          106,  stabilisce  che l'aggiunta di caseinati alimentari di
          sodio  e  di  potassio,  di  maltodestrine   (sciroppo   di
          glucosio),  e  di proteine di soia isolate e' vietata per i
          seguenti alimenti: insaccati crudi, freschi  o  stagionati;
          carni  in  pezzi  crude,  salate,  affumicate o stagionate;
          preparazioni di sole carni crude.