IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'articolo 2, lettera c), in base al quale la ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati agli enti di ricerca viene effettuata sulla base di criteri oggettivi definiti con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997; Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la concessione dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, espresso nella seduta del 19 aprile 1995; Udito il parere n. 1965/95 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 799/III.6/96 dell'8 marzo 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti legittimati ad accedere ai contributi 1. Possono usufruire dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche previsti nello stato di previsione della spesa di questo Ministero gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici e privati che non siano parti di altri Enti, che svolgano attivita' di ricerca o di formazione post-universitaria.
Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".