IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e,  in  particolare,  l'articolo  2,  lettera c), in base al quale la
ripartizione  degli  stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero
destinati agli enti di ricerca viene effettuata sulla base di criteri
oggettivi  definiti  con  decreto  ministeriale, sentito il Consiglio
nazionale della scienza e della tecnologia;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12 che prevede
la predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la  legge  23 dicembre 1994, n. 726, relativa al bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario 1995 e al bilancio
pluriennale per il triennio 1995-1997;
  Considerata la necessita' di determinare criteri e modalita' per la
concessione  dei  contributi  per  il  funzionamento  degli  istituti
scientifici speciali;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  nazionale  della scienza e della
tecnologia, espresso nella seduta del 19 aprile 1995;
  Udito  il  parere  n.  1965/95  espresso  dal  Consiglio  di  Stato
nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  del  citato  articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
compiuta con nota n. 799/III.6/96 dell'8 marzo 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Soggetti legittimati ad accedere ai contributi
  1.  Possono  usufruire  dei  contributi  per il funzionamento degli
istituti  scientifici  speciali  e  per  l'acquisto, il rinnovo ed il
noleggio   di   attrezzature   didattiche  previsti  nello  stato  di
previsione  della spesa di questo Ministero gli enti e le istituzioni
di  ricerca pubblici e privati che non siano parti di altri Enti, che
svolgano attivita' di ricerca o di formazione post-universitaria.
 
          Nota alle premesse:
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".