La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516 1. E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione, e' il seguente: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Nota all'art. 1: - La legge 22 novembre 1988, n. 516, reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno".