IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per operatore di costume e moda; Considerato che non esiste un apposito ordine professionale; Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XIII-quater del medesimo, la tabella XIII-quinquies, relativa al corso di diploma universitario per operatore di costume e moda; Decreta: Articolo unico All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il diploma universitario per operatore di costume e moda. La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che le facolta' di lettere e filosofia, architettura, scienze della comunicazione e dello spettacolo, economia possono rilasciare l'anzidetto diploma universitario per operatore di costume e moda. Dopo la tabella XIII-quater, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XIII-quinquies, relativa al diploma universitario per operatore di costume e moda. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 1996 p. Il Ministro: GUERZONI Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996 Registro n. 1 Universita', foglio n. 215