IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071 modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - libera inclusione di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del  Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma universitario per
operatore di costume e moda;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico  universitario  e  di  aggiungere,  dopo la
tabella XIII-quater del medesimo, la tabella XIII-quinquies, relativa
al corso di diploma universitario per operatore di costume e moda;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario per operatore di costume e moda.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  le facolta' di lettere e filosofia, architettura, scienze
della comunicazione e dello spettacolo, economia  possono  rilasciare
l'anzidetto diploma universitario per operatore di costume e moda.
  Dopo la tabella XIII-quater, annessa al citato decreto 30 settembre
1938,  n.  1652,  e'  aggiunta la tabella XIII-quinquies, relativa al
diploma universitario per operatore di costume e moda.
  L'anzidetta  tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di   cui
costituisce parte integrante.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1996
                                             p. Il Ministro: GUERZONI
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996
Registro n. 1 Universita', foglio n. 215