IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art.  26  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  1 novembre 1965, n. 1179, recante norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto il decreto-legge 6 ottobre  1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni,   nella   legge  2  dicembre  1972,  n.  734,  recante
provvidenze a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle  Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Attesa  la  necessita'  di  determinare,  per   l'anno   1997,   la
commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato  previste  dalle  leggi
sopra menzionate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli
oneri connessi alle operazioni di credito  agevolato  previste  dalle
leggi citate in premessa, e' fissata come appresso:
    a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 1997;
    b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi
a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 1995;
    c) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1997 e relativi
a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;
    d)  1,75  per  i contratti stipulati sempre nel 1997 e relativi a
contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1996
                                                  Il Ministro: CIAMPI