IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,  n.  492,  di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 2  ottobre  1993,  n.  396,  recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto  l'art.  4  del  proprio  decreto  del  27  ottobre  1990,  e
successive  modificazioni,  il  quale  ha  stabilito  che,   per   le
operazioni  di  mutuo  regolate  a  tasso variabile di cui alle leggi
sopramenzionate, la misura  massima  del  tasso  di  interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici
soggetti  ad  imposta,  comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati
dal  comitato  di  gestione  del  mercato  telematico  dei   depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come
sopra  calcolato,  arrotondato,  se  necessario,  per  eccesso  o per
difetto, allo 0,05% piu' vicino va aggiunto uno spread  nella  misura
dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni  previste  dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate
dai cennati decreti:
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 7,152%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor:
7,4750%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del Ribor va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di  cui  alle  leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492,
regolate a tasso variabile e' pari al 7,70%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1997 e' pari al 8,50%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 dicembre 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO