Con decreto 28 ottobre 1996 la riscossione del  carico  tributario
di L. 388.897.470, dovuto dalla G.E.O. S.p.a. incorporante della Lago
sud,  con sede in Firenze, e' stata sospesa ai sensi del quinto comma
dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.
46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto
stesso. La direzione regionale delle entrate per la Toscana - Sezione
staccata di Firenze nel  provvedimento  di  esecuzione,  determinera'
l'ammontare   degli  interessi  dovuti  ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602
introdotto  dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario,
in via cautelare, manterra' in  vita  gli  atti  esecutivi  posti  in
essere   sui   beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia,  anche
fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato
dai  predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione  sara'  revocata con
successivo decreto ove vengano a cessare i  presupposti  in  base  ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.