IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1996, riguardante i termini per la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 1996; Verificato che negli allegati 1 e 6 al suddetto decreto ministeriale sono stati riportati errori materiali; Ritenuto che si debba procedere alla correzione degli errori materiali; Decreta: 1. Negli allegati 1 e 6 al decreto ministeriale 25 settembre 1996, nei quali sono stati riportati degli errori materiali, sono apportate le seguenti rettifiche: al punto E2) dell'allegato 1 le parole "che i dati indicati nel presente modulo di domanda, ed in particolare quelli di cui ai punti da A16) ad A20), corrispondono al vero" devono intendersi sostituite da "che i dati indicati nel presente modulo di domanda ed in particolare quelli di cui ai punti da A15) ad A19), corrispondono al vero"; all'allegato 6 concernente l'elenco dei comuni, ordinati per regione e per provincia, con l'indicazione dell'obiettivo di riferimento e l'intensita' dell'agevolazione differenziata in base alla dimensione aziendale, per le imprese situate nelle sole aree dell'obiettivo 2 e 5 b del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni i valori indicati nelle colonne P.I. ed M.I. vanno riferiti all'ESL e non all'ESN, come erroneamente riportato; all'allegato 6 nell'elenco dei comuni vanno ricompresi anche quelli riportati nell'allegato A al presente decreto insistenti nel territorio della provincia di Torino; l'allegato 6 deve essere, inoltre, integrato e modificato a seguito della decisione della Commissione CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 193/54 del 3 agosto 1996 che modifica per il triennio 1997-1999 l'elenco iniziale dei territori previsti dall'obiettivo 2, con le esclusioni ed inclusioni dei territori indicati rispettivamente negli allegati B e C al presente decreto. 2. Per le imprese insistenti nei territori di cui all'allegato B, ammissibili solo nel periodo 1994-1996, ma esclusi per il periodo 1997-1999, le domande di ammissione ai benefici della legge n. 341/1995 potranno essere accolte soltanto se trasmesse entro la data del 31 dicembre 1996. 3. Per le imprese insistenti nei territori di cui all'allegato C, da aggiungere all'elenco iniziale per il periodo 1997-1999, le istanze di ammissione ai benefici della legge n. 341/1995 potranno essere presentate a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1996 Il Ministro: BERSANI