AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Nella  Gazzetta  Ufficiale del 20 febbraio 1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
         Interventi di emergenza a favore delle zone colpite
               da calamita' naturali dell'ottobre 1996
  1.  Nei  territori  delle province colpite da eventi calamitosi nel
mese di ottobre 1996, per le quali e' stato decretato  dal  Consiglio
dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il
coordinamento  della  protezione civile individua, sentite le regioni
interessate, i territori dei comuni  o  parte  di  essi  maggiormente
danneggiati.
  2.  Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare  gli  interventi  di
emergenza  che dovranno ricomprendere l'attivita' di primo soccorso e
di  assistenza  alle  popolazioni  e  le   azioni   necessarie   alla
salvaguardia   dell'incolumita'  pubblica  e  privata,  al  fine  del
ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  eliminando,  ove   possibile,
situazioni    di    pericolo   preesistenti,   e   delle   condizioni
socio-economiche ed ambientali essenziali per l'avvio  della  ripresa
delle  normali  condizioni  di  vita  delle  zone  colpite,  compresa
l'attivita' produttiva anche agro-industriale.
  3. Le  regioni,  nel  cui  territorio  ricadano  le  zone  colpite,
provvedono  ad  attivare  le procedure per gli interventi di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185, e  successive  modificazioni.  ((  La
percentuale  dei  danni  di  cui all'articolo 3, comma 1, della legge
medesima e' fissata nella misura del 25 per cento. ))
      3-bis. (( Per completare e integrare le azioni di somma      ))
(( urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di            ))
(( ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al   ))
(( comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse ))
(( proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate ))
(( e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze   ))
(( medesime.                                                       ))
  4. Per i primi interventi urgenti di cui al comma 2, e' autorizzata
la  spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi
per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello  stato  di
previsione  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo
onere si provvede, per  l'anno  1996,  quanto  a  lire  7,2  miliardi
iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello
stato  di  previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1987, n.  384,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470,
quanto a lire  3  miliardi  iscritti  in  termini  di  competenza  al
capitolo  7591  della  rubrica  6  dello  stato  di  previsione della
Presidenza    del    Consiglio     dei     Ministri,     intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730,  quanto
a  lire  5  miliardi  iscritti in termini di residui per l'importo di
lire 3,5 miliardi al capitolo  2062  e  per  l'importo  di  lire  1,5
miliardi  al  capitolo 2066 della rubrica 6 dello stato di previsione
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione  di  spesa,  di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e
quanto a lire 10 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,
mediante  corrispondente  riduzione  del capitolo 8793 dello stato di
previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1996  intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 1995,  n.
560,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n.
74.
  5.   Ulteriori   disponibilita'   derivanti   dalle   revoche   dei
finanziamenti  previsti  per  interventi  di protezione civile di cui
all'articolo 8 sono utilizzate per le finalita' di cui al comma 2.
  6.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi
annui,  alla  copertura  degli  oneri di ammortamento di mutui che le
regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al  limite  di
indebitamento stabilito dalla
normativa   vigente   per  le  diverse  tipologie  di  enti,  per  la
realizzazione degli interventi di cui al comma 2. A tal fine la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle  regioni  e  agli
enti  locali  interessati  mutui  ventennali. (( Al relativo onere si
provvede con utilizzo delle proiezioni di cui  all'autorizzazione  di
spesa  disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550,
volta ad assicurare il finanziamento  del  fondo  per  la  protezione
civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo. ))