IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come  risulta  modificato dall'articolo 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria  1985),  in  virtu'
del  quale  il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad effettuare
operazioni  di  indebitamento,  anche   attraverso   l'emissione   di
certificati  di  credito  del  Tesoro,  con  l'osservanza delle norme
contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'articolo 9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito  nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro  sono
determinate  ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto il decreto-legge 23 maggio  1994,  n.  307,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  luglio  1994,  n. 457, recante, fra
l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta;
  Visto, in particolare, l'art.  5,  commi  1  e  1-bis,  del  citato
decreto-legge   n.   307   del   1994,  con  cui  si  stabilisce  che
all'estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla  liquidazione   delle
dichiarazioni  dei  redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta
sul valore aggiunto e delle  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta
relative  agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai
periodi d'imposta chiusi entro  il  31  dicembre  1989,  si  provvede
mediante  assegnazione  ai  creditori  di  titoli  di  Stato,  che il
Ministro del tesoro  e'  autorizzato  ad  emettere  fino  all'importo
massimo di lire 10.000 miliardi;
  Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale,
in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994,
si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui  alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati  certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della
durata di otto anni, con godimento 1 gennaio 1995;
  Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996,  in  corso
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con cui si e' provveduto,
in forza della citata normativa,  all'emissione  ed  all'assegnazione
agli  aventi diritto di una prima tranche dei suddetti certificati di
credito  del  Tesoro,  per  l'importo  di  L.  195.788.000.000,   con
conseguente  versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo
corrispondente al controvalore dei titoli stessi;
  Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, per l'anno finanziario 1996, il  capitolo  4776  presenta
una disponibilita' residua, anche in termini di cassa, di complessive
L. 8.299.148.000.000;
  Ritenuta  l'opportunita'  di procedere ad un'emissione dei suddetti
certificati   di   credito   per   l'ulteriore    importo    di    L.
2.000.000.000.000,  in  attesa  della  definitiva  assegnazione  agli
aventi diritto, che  verra'  effettuata  sulla  base  degli  appositi
elenchi  che il Ministero delle finanze provvedera' a trasmettere; ed
al  fine di consentire il versamento del medesimo importo all'entrata
del bilancio statale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita' di cui
all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella
legge 22 luglio 1994, n. 457, e' disposta un'emissione di certificati
di credito del Tesoro al portatore,  per  l'importo  di  nominali  L.
2.000.000.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: otto anni
   godimento: 1 gennaio 1995;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso  d'interesse  semestrale:  variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22  dicembre
1994, citato nelle premesse;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003.
  Con  successivi  decreti ministeriali, da emanarsi sulla base degli
elenchi dei creditori d'imposta che verranno trasmessi dal  Ministero
delle  finanze,  si  provvedera' all'assegnazione agli aventi diritto
dei certificati di cui al comma precedente, per  importi  debitamente
arrotondati  secondo  il  criterio  stabilito dall'art. 2 del decreto
ministeriale 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.