IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, del citato decreto-legge n. 307 del 1994, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere fino all'importo massimo di lire 10.000 miliardi; Visto il proprio decreto n. 398876 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, con il quale, in applicazione dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, della durata di otto anni, con godimento 1 gennaio 1995; Visto il proprio decreto n. 788632 del 19 dicembre 1996, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con cui si e' provveduto, in forza della citata normativa, all'emissione ed all'assegnazione agli aventi diritto di una prima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro, per l'importo di L. 195.788.000.000, con conseguente versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente al controvalore dei titoli stessi; Considerato che nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1996, il capitolo 4776 presenta una disponibilita' residua, anche in termini di cassa, di complessive L. 8.299.148.000.000; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad un'emissione dei suddetti certificati di credito per l'ulteriore importo di L. 2.000.000.000.000, in attesa della definitiva assegnazione agli aventi diritto, che verra' effettuata sulla base degli appositi elenchi che il Ministero delle finanze provvedera' a trasmettere; ed al fine di consentire il versamento del medesimo importo all'entrata del bilancio statale; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 2.000.000.000.000, alle seguenti condizioni: durata: otto anni godimento: 1 gennaio 1995; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 22 dicembre 1994, citato nelle premesse; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2003. Con successivi decreti ministeriali, da emanarsi sulla base degli elenchi dei creditori d'imposta che verranno trasmessi dal Ministero delle finanze, si provvedera' all'assegnazione agli aventi diritto dei certificati di cui al comma precedente, per importi debitamente arrotondati secondo il criterio stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 1994, citato nelle premesse.