All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. All'Ente nazionale risi Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene, alimenti e nutrizione Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S. Al Ministero delle finanze . Dipartimento dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D. Alle prefetture Ai commissari di Governo Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana coltivatori Alla Confederazione produttori agricoli A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Al Comitato intersindacale risicoltori italiani All'Associazione piccole e medie industrie (A.P.I.) All'Unione artigiani All'Associazione industrie risiere italiane All'Unione industrie risiere - UNIONRISO All'Associazione italiana industria olearia - ASSITOL All'Associazione interprofessionale semi oleosi - AISO Alla Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche All'Ufficio strutture Alle divisioni IX e X 1) NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL SETTORE DEL RISO. PREMESSA Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea nel corso della sessione del 19 dicembre 1995 ha approvato ed adottato il testo normativo che, a partire dalla campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente alla campagna di semina e al raccolto 1997, introduce nel comparto merceologico di cui all'oggetto radicali innovazioni rispetto all'organizzazione comune di mercato attuale. La nuova normativa, che ha trovato collocazione giuridica nel regolamento del Consiglio (CE) n. 3072/95 del 22 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L329 del 30/12/1995, prevede: a) la riduzione progressiva del prezzo istituzionale in un triennio a partire dalla campagna di commercializzazione 1997/98; b) lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una assicurata dal mercato e l'altra da un importo integrativo o compensativo per effetto della riduzione del prezzo di intervento; c) la corresponsione di detta compensazione per ettaro calcolata sulla base del rendimento medio agronomico constatato nel quinquennio 1990/94, escludendo le punte minima e massima; d) l'individuazione di una superficie di base nazionale che non puo' essere superata senza incorrere nelle penalita' illustrate al titolo VI, capitolo 2. VI. Cio' premesso, si precisa quanto segue: TITOLO I BENEFICIARI DELLA COMPENSAZIONE AL REDDITO La compensazione al reddito di cui all'art. 6 del precitato regolamento n. 3072/95 compete ai produttori che seminano il risone entro il 31 maggio precedente la raccolta per le superfici oggetto di dichiarazione secondo le condizioni e le modalita' appresso indicate. TITOLO II IMPORTO DELLA COMPENSAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO Capitolo 1. II - Importi della compensazione al reddito e prezzi istituzionali. Gli importi della compensazione al reddito, applicabili in tutto il territorio nazionale, sono i seguenti: - 106,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1997/1998; - 212,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1998/1999; - 318,01 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e seguenti. Cio' in relazione alla progressiva riduzione del prezzo istituzionale di intervento, attualmente pari a 351 ECU/tonn., che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del regolamento n. 3072/95, e' fissato come segue: - 333,45 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1997/1998; - 315,90 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1998/1999; - 298,35 ECU/tonn. per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e successive. Capitolo 2. II - Tasso di conversione e termini di pagamento. Il tasso di conversione in lire italiane dell'importo della compensazione espresso in ECU e' quello valido il primo giorno della campagna di commercializzazione in causa (1 settembre). La corresponsione dell'importo della compensazione e' effettuata dall'Ente Nazionale Risi tra il 16 ottobre ed il 31 dicembre immediatamente successivi all'inizio della campagna in questione. Capitolo 3. II - Indebita percezione degli importi di compensazione. Nel caso in cui un agricoltore percepisca somme non dovute, lo stesso e' tenuto a rimborsare il relativo importo maggiorato degli interessi di mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data dell'indebita percezione ed il primo giorno del mese in cui ha luogo il rimborso. A tal fine, il tasso di interesse applicabile e' quello legale vigente. Non si applica nessun interesse in caso di pagamento indebito imputabile ad errore dell'Amministrazione. Tuttavia, in sede di recupero, si puo' richiedere all'interessato la corresponsione di un importo che tenga conto, se del caso, della rivalutazione monetaria. TITOLO III PROCEDURE E MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA L'AIMA E L'ENTE NAZIONALE RISI La domanda di compensazione al reddito per il settore del riso deve trovare collocazione nell'ambito del regolamento CEE n. 1765/92, relativo al regime di sostegno in favore dei coltivatori di taluni seminativi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 par. 6 del regolamento CE n. 3072/95 ed all'art. 6 par. 1 del regolamento CEE n. 3508/92. Cio' premesso e considerato che l'Ente Nazionale Risi e' stato riconosciuto ed accreditato presso la Commissione CE quale organismo di intervento ed organo pagatore per lo specifico settore, ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera b) del Regolamento CEE n. 729/70 cosi' come modificato dall'art. 1 del reg. CE n. 1287/95, occorre prevedere procedure di controllo e di corresponsione dell'aiuto che implichino il coinvolgimento di ambedue gli Organismi operanti nel contesto delle compensazioni al reddito . Pertanto, l'attivita' dell'AIMA e dell'Ente Nazionale Risi, in questo contesto, e', tenuto conto anche dell'avviso positivo a tal riguardo espresso dalla Commissione CE, disciplinata in modo coordinato come segue : fase 1: l'AIMA, ricevute le domande di compensazione al reddito di cui all'art. 6 par. 1 del reg. CEE n. 3072/95, effettua tutti i controlli di tipo amministrativo previsti dalla normativa comunitaria che disciplina il sistema integrato di gestione e di controllo basandosi, per guanto concerne i controlli oggettivi, sulle informazioni ottenute attraverso l'impiego del telerilevamento. fase 2: L'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato Agricolo trasmette, entro il 15 luglio, all'Ente Nazionale Risi, anche per via telematica, tutte le informazioni necessarie per consentire all'Ente di: - rilevare le anomalie generate dagli errori materiali commessi nella fase di compilazione delle domande in causa; - effettuare il controllo in loco, sulla base degli esiti della fotointerpretazione del campione selezionato dall'AIMA; - effettuare il controllo in campo del campione supplementare ritenuto eventualmente necessario in funzione delle varieta' seminate. Nel caso di dichiarazione di superficie seminata esclusivamente a riso , le anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo ed oggettivo, sono definite dall'Ente Nazionale Risi; la medesima procedura si applica nel caso in cui le anomalie si riferiscono a domande di compensazione riguardanti superfici seminate sia a riso che ad altre colture contemplate dal regime di sostegno di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/92 e n. 1577/96. Compete, invece, all'AIMA la definizione delle anomalie riscontrate nel caso di dichiarazione di superfici "miste" ove le stesse anomalie riguardino solo le coltivazioni diverse dal riso. fase 3: L'Ente Nazionale Risi puo', entro il 31 maggio di ogni anno, programmare controlli aggiuntivi in loco. Il relativo dettaglio e' notificato immediatamente, per l'opportuna informazione, alle competenti Autorita' comunitarie, all'AIMA e al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio "grandi colture". fase 4: Le risultanze provvisorie dei controlli in loco e di quelli di tipo amministrativo effettuati dall'Ente Nazionale Risi, verranno trasmesse da quest'ultimo all'AIMA entro il 10 settembre di ogni anno ai fini della conseguente comunicazione alla competente Autorita' comunitaria entro il 15 di settembre di ogni anno, da effettuarsi, sulla base del modello allegato al regolamento della Commissione CE, in corso di pubblicazione, concernente le condizioni di corresponsione della compensazione al reddito prevista dal regolamento (CE) n. 3072/95. fase 5: Le risultanze definitive dei controlli di tipo amministrativo e degli accertamenti in loco devono essere rimesse dall'Ente Nazionale Risi all'AIMA entro il 30 novembre di ogni anno. L'AIMA, non appena ricevute tali informazioni, ne informa le competenti Autorita' comunitarie. fase 6: La liquidazione ed il pagamento degli importi, per la sola parte afferente la coltivazione del riso, come gia' precisato nel Capitolo 2. II del Titolo II verranno effettuate dall'Ente Nazionale Risi a partire dal 16 ottobre e non oltre il 31 dicembre successivi al raccolto. Il pagamento verra' effettuato dall'Ente Nazionale Risi, tenendo conto delle eventuali penalizzazioni derivanti: - dalla prima constatazione dell'eventuale superamento della superficie di base assegnata all'Italia; - dall'applicazione dell'art. 9 del regolamento CEE n.3887/92; - da eventuali motivi ostativi rilevati nel comparto delle grandi colture (regolamento CEE n.1765/92) e delle leguminose in grani (regolamento CE n. 1577/96) afferenti alla stessa azienda, riscontrati dall'AIMA in relazione al precitato art. 9 paragrafo 2 - comma III - del regolamento CE n.3887/92 e comunicati dalla stessa Azienda all'Ente Nazionale Risi tassativamente non oltre il 15 ottobre dello stessa anno del raccolto in causa. fase 7: L'Ente Nazionale Risi provvede, sulla base della definitiva constatazione effettuata dalla Commissione CE successivamente al 15 di gennaio di ogni anno, a versare o a recuperare nei confronti dei produttori interessati la differenza tra l'importo della compensazione iniziale e quella definitiva. Dette operazioni devono essere concluse entro il 31 marzo di ogni anno. fase 8: L'Ente Nazionale Risi, al termine delle operazioni di pagamento e, comunque, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, invia al competente Servizio della Commissione CE, informandone altresi', il Ministero delle Risorsa Agricole, Alimentari e Forestali, Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio FEOGA e Ufficio Grandi Colture e l'AIMA, i prospetti riepilogativi relativi alle compensazioni erogate sulla base della prima constatazione dell'eventuale superamento della superficie di base assegnata all'Italia. fase 9: Entro il 15 maggio di ogni anno l'Ente Nazionale Risi, secondo la medesima procedura di cui alla fase precedente, rimette la situazione definitiva dei pagamenti effettuati sulla base degli eventuali conguagli conseguenti alla precedente fase 7. TITOLO IV TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PENALITA' PER RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA. Capitolo 1. IV - Termini e modalita' di presentazione della domanda Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del regolamento CE n. 3072/95, la corresponsione dell'importo di compensazione, fatte salve le sanzioni previste dalla medesima disposizione comunitaria, nonche' quelle riportate nel successivo titolo VII, e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a. Il produttore interessato deve presentare una domanda, debitamente compilata e sottoscritta, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA -, conforme a quello di cui all'allegato I della presente circolare che riguarda anche il comparto dei cereali, dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e delle leguminose in grani. E', comunque, consentita, a cura dell'Ente Nazionale Risi, la riproduzione su "modulo continuo" previa autorizzazione dell'AIMA. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968, salvo le eventuali diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori, gia' adottate, per le domande di compensazione al reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996, di cui si unisce copia (vedi allegato II). b. La domanda, in triplice copia, deve pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione di riferimento all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA. E' da precisare che le segnalazioni di rettifica delle domande di compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro validita', improrogabilmente depositate presso l'AIMA non oltre il 25 giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito. E' appena il caso di rilevare che le domande di rettifica, depositate oltre detto termine, sono, salvo le eccezioni considerate al successivo Capitolo 3. IV, da ritenersi irricevibili e, pertanto, in conformita' dal disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento (CEE) n. 3987/92, le stesse non saranno prese in considerazione, restando pienamente valide quelle inizialmente presentate nei confronti delle quali si procedera' all'accertamento in "loco" e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 del predetto regolamento (CEE) n. 3887/92. Il produttore interessato deve indicare nell'apposito spazio, previsto nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella. I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto, l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda, nonche' il mancato o tardivo deposito dalla stessa da parte dei terzi, non possono essere validamente opposti nei confronti dell'Amministrazione. Premesso che, nell'ipotesi di societa' giuridicamente costituita, spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di compensazione, si precisa che per la societa' di fatto (comproprieta' o qualsiasi altro tipo di contitolarita'), l'adempimento in causa deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con le superfici per le quali si chiede la compensazione. Nell'ipotesi in cui piu' persone si trovano nella situazione sopra descritta, la domanda puo' essere presentata per l'intera superficie da uno solo degli aventi diritto allo scopo autorizzato dai cointeressati, oppure dai singoli soggetti per la superficie di spettanza. In quest'ultimo caso occorre fare massima attenzione alle indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo che la somma non ecceda la superficie catastale totale. L'AIMA, provveda a trasmettere tempestivamente la copia della domanda all'Ente Nazionale Risi, nonche' all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali. Nel caso di azienda con unita' produttive dislocate in Regioni diverse, la copia della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati regionali territorialmente competenti. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, deve essere depositata, pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilita' della stessa, entro il termine massimo sopra precisato. Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunita' della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al termine di scadenza. La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all'allegato I, ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dal "riso" ed essere corredata della certificazione antimafia resa ai sensi dal Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di evitarne il rinnovo nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 47 del 17 gennaio 1994, non e' richiesta alcuna certificazione per le erogazioni il cui valore complessivo non superi 50 milioni di lire. Al fine di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia riferimento, nella compilazione della domanda, ai dati contenuti nella visura catastale piu' recente. Se la variazione catastale e' stata registrata al catasto periferico, ma non in quello centrale, al fine della verifica fara' fede il dato del catasto periferico. I dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are con arrotondamento per difetto delle centiare. Nel corso del procedimento istruttorio, l'AIMA e l'Ente Nazionale Risi, per le competenze ad esso attribuite, hanno facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione. Capitolo 2. IV - Penalita' per ritardato deposito della domanda. In caso di ritardato deposito della domanda entro il 25 giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, gli importi delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore come definite al successivo Titolo IX sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Come sopra precisato, nell'ipotesi di ritardo superiore a 25 giorni, la domanda e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione. Capitolo 3. IV - Possibilita' di correzione della domanda. Dopo la scadenza del termine fissato, la domanda di compensazione presentata puo' essere modificata solo in caso di: - manifesto errore riconosciuto dall'AIMA o dall'Ente Nazionale Risi; - eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne le particelle catastali. A tal fine l'interessato avra' cura di presentare all'AIMA, e all'Ente Nazionale Risi nel piu' breve tempo possibile e non oltre il 1 settembre di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione. La domanda di rettifica puo' essere inoltrata successivamente alla data di presentazione, ma non puo', comunque, essere validamente depositata in data successiva all'eventuale comunicazione di sopralluogo aziendale. E' data facolta', inoltre, al produttore di modificare l'ordinamento colturale dell'azienda risultante dalla domanda di compensazione presentata per una superficie al massimo pari a quella inizialmente dichiarata. E' bene, comunque, precisare che la modifica di cui sopra e' ammissibile solo durante il periodo che va dalla data di deposito della domanda di compensazione fino al 31 maggio successivo. Le predette modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova domanda all'AIMA, barrando l'apposita casella relativa alla fattispecie considerata. TITOLO V AMMISSIBILITA' ALLA COMPENSAZIONE Capitolo 1. V - Condizioni di ammissibilita' alla compensazione. Una superficie puo' essere oggetto di compensazione una sola volta per campagna di commercializzazione. La superficie da prendere in conto e' quella interamente utilizzata. Una superficie si intende utilizzata quando sulla stessa sono state effettuate le ordinarie tecniche di coltivazione. Ai fini della compensazione al reddito il risone seminato sulla predetta superficie deve raggiungere almeno lo stadio vegetativo della fioritura. In caso di presenza di superfici "improprie" (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale e' richiesta la compensazione deve essere dedotta della quota di superficie "impropria" non seminata. Un appezzamento di terreno, dichiarato nell'ambito del regime in causa, non puo' costituire oggetto di altro aiuto diverso da quelli contemplati al Capitolo 3. X della presente circolare. La superficie minima investita a risone ammissibile alla compensazione e' fissata a 0,3 ettari ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 0,05 ettari (500 metri quadrati). TITOLO VI SUPERFICIE DI BASE NAZIONALE E PENALITA' CONNESSE AL SUPERAMENTO. Capitolo 1. VI - Superficie di base. L'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95 ha istituito una superficie di base per singolo Stato membro. Per l'Italia tale superficie e' determinata in 239.259 ha e rappresenta gli investimenti realizzati nell'anno di produzione 1995, ultimo dato statistico piu' favorevole disponibile al momento del varo della riforma. Capitolo 2. VI - Penalita' in caso di superamento della superficie di base. La corresponsione integrale della compensazione al reddito e' subordinata, oltre che al rispetto dei criteri, delle modalita' e dei termini illustrati nella presente circolare, alla constatazione del non superamento della "superficie di base nazionale". Nel caso in cui la superficie globale ammissibile alla compensazione al reddito, superi la superficie di base nazionale, si applica, per lo stesso anno, a tutti i produttori una riduzione dell'importo della compensazione al recito pari a: - tre volte il tasso di superamento se quest'ultimo e' inferiore all'1%; - quattro volte il tasso di superamento se quest'ultimo e' pari o superiore all'1%, ma inferiore al 3%; - cinque volte il tasso di superamento se quest'ultimo e' pari o superiore al 3%, ma inferiore al 5%; - sei volte il tasso di superamento se quest'ultimo e' pari o superiore al 5 %. TITOLO VII CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA - TOLLERANZE E PENALITA' Capitolo 1. VII - Controlli amministrativi. L'Amministrazione sottopone tutte le domande di compensazione ai controlli amministrativi previsti dall'art. 8 par. 1 del Reg. (CEE) del Consiglio n. 3508/92 ed all'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92 della Commissione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni di ammissibilita' al regime in causa, accertando, altresi', attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa campagna e per la medesima superficie. In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione: - sia stata debitamente compilata, completata di tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti, nonche' datata e firmata; - sia pervenuta all'AIMA entro il termine fissato, fatta salve le disposizioni di cui al Titolo IX della presente circolare concernente le cause di forza maggiore. Ai fini della verifica di cui sopra, l'Amministrazione utilizza tutti gli strumenti e le possibili informazioni cui ha facolta' di accedere. L'Amministrazione, inoltre, effettua controlli documentali ed ulteriori verifiche, qualora una particella sia oggetto di piu' di una domanda di compensazione nello stesso anno. Capitolo 2. VII - Criteri per la formazione del campione e disposizioni per i controlli aziendali. I sopralluoghi aziendali sono programmati dall'Amministrazione attraverso la procedura di campionamento prevista dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni relative all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92. Nel programma di controllo dovranno essere, altresi', incluse tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami di carattere amministrativo, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in esse contenuti. Sulla base del programma di controllo predisposto dall'Amministrazione, si provvede ai conseguenti adempimenti, effettuando i sopralluoghi sull'insieme degli appezzamenti riportati nella domanda, con un preavviso che non deve essere superiore a quarantott'ore. Le risultanze dell'accertamento in loco sono prese a base dall'AIMA e dall'Ente Nazionale Risi ai fini del pagamento. Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi sono assicurati dall'AIMA e dall'Ente Nazionale Risi d'intesa con la Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Ufficio Grandi Colture di questo Ministero. Capitolo 3. VII - Tolleranze e penalita' Nel caso in cui il controllo evidenzi discordanze relative all'entita' delle superfici in causa, si applicano, salvo cause di forza maggiore, le seguenti disposizioni: a) nell'ipotesi di superficie accertata superiore a quella dichiarata, il pagamento della compensazione e' limitato a quest'ultima superficie; b) nel caso in cui la differenza tra la superficie dichiarata e quella accertata risulti contenuta entro il limite del 3%, e, comunque, non oltre i 2 ha, il pagamento della compensazione e' limitato alla superficie effettivamente accertata; c) nel caso, invece, di superamento del limite di tolleranza, di cui alla precedente lettera b), fino al limite massimo del 20%, la compensazione e' decurtata di due volte la percentuale di scostamento riscontrata tra la superficie dichiarata e quella effettivamente accertata. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza constatata sia superiore al 20 % della superficie accertata, non e' concesso alcun aiuto riferito alla superficie in causa. In caso di riduzione della superficie per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, par. 2 del regolamento (CEE) n. 3887/92, il calcolo dalla superficie massima ammissibile per la compensazione prevista a favore dei produttori di riso si effettua in basa alla superficie effettivamente accertata. Le disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richiamati non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione formulata per negligenza grave o deliberatamente, in quanto in tali casi la regolamentazione comunitaria ha inteso sanzionare severamente il comportamento fraudolento del produttore. Infatti: - nell'ipotesi di falsa dichiarazione formulata per negligenza grave, il produttore agricolo e' escluso dal beneficio del regime di compensazione in questione per l'anno considerato; - nel caso, invece, di falsa dichiarazione resa deliberatamente, il coltivatore e', in aggiunta alla penalita' di cui al trattino precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.3508/92 per l'anno successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto e' stata respinta. Qualora il controllo in "loco" non possa essere effettuato per responsabilita' imputabile al titolare della domanda, quest'ultima e' respinta, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti al successivo Titolo IX. TITOLO VIII DATA LIMITE DELLE SEMINE Capitolo 1. VIII - Data limite per l'effettuazione delle semine. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 6, par. 2 del reg.to (CEE) n.3508/92, nonche' alla normativa di applicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione in corso di pubblicazione, i produttori interessati, che abbiano presentato domanda di compensazione entro il termine previsto per ciascuna campagna (31 marzo), potranno effettuare le semine entro la data limite del 31 maggio. Detti produttori non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori adempimenti qualora le semine intervenute successivamente alla domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici gia' indicate nella medesima domanda. Qualora, invece, intervengano modifiche rispetto alla superficie dichiarata in domanda, il produttore e' tenuto a depositare presso l'AIMA entro il 31 maggio una nuova domanda di compensazione in triplice copia contenente l'indicazione delle superfici effettivamente seminate, provvedendo a barrare l'apposita casella prevista nel modello di domanda. A tal riguardo, si rileva che la suddetta variazione non puo' riguardare un numero di ettari superiore a quello dichiarato nella domanda iniziale e, pertanto, nell'ipotesi in cui venga presentata domanda in tal senso, la stessa e' ritenuta irricevibile. L'AIMA provvede a trasmettere la copia di detta domanda di rettifica all'Ente Nazionale Risi, nonche' all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio. TITOLO IX CAUSE DI FORZA MAGGIORE Capitolo 1. IX - Principi e fattispecie. La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti, dall'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, illustrati nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanto invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria. Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forza maggiore: a) il decesso dell'imprenditore; b) l'incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore; c) l'espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda; d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale; I casi di forza maggiore e la relativa documentazione devono essere notificati, con comunicazione scritta, all'AIMA, all'Ente Nazionale Risi, nonche' al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture - Roma, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'imprenditore e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo. Nel caso di cui al punto a) e' chiaro che quest'ultima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'Amministrazione sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessita' della tempestiva effettuazione dei controlli. Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare l'ampliamento del termine "sine die", trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili controlli. Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentiti l'AIMA e l'Ente Nazionale Risi, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture - d'intesa con le Autorita' comunitarie. E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovra' essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in tal senso gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi: - la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo; - la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, puo' essere considerata come una concretizzazione del principio di proporzionalita', alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee; - le prove, richieste agli interessati che invocano la forza maggiore, devono essere incontestabili. TITOLO X NOTE INTERPRETATIVE Capitolo 1. X - Definizione di azienda agricola. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, parag. 4, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, per azienda si intende l'insieme delle unita' di produzione gestite del coltivatore, quale definito dal primo trattino della medesima disposizione, che si trovano nel territorio di uno Stato membro. Pertanto, un'azienda puo' avanzare, una sola richiesta di compensazione per unita' produttive anche molto distanti fra loro purche' facenti capo alla stessa azienda. Capitolo 2. X - Trasferimento della titolarita' della coltivazione di riso. Un produttore puo' presentare una valida domanda di compensazione solo a condizione che lo stesso abbia provveduto alla semina sulla superficie oggetto di domanda. Cio' comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprieta' intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione della domanda di aiuto. Si ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi devono trovare soluzione nello spirito delle disposizioni comunitarie, evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto per la stessa superficie. Pertanto, in tale contesto, vige il principio generale interpretativo in base al quale nel caso di cambiamento della proprieta' della superficie (in ordine alla quale si chiede l'aiuto), intervenuto tra la semina e la presentazione della domanda ovvero, prima della semina successiva, la destinazione finale della compensazione deve essere disciplinata attraverso convenzione fra le parti in causa, convenzione che deve essere notificata all'AIMA e all'Ente Nazionale Risi ai fini del pagamento. In difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di cui trattasi connessi alla presentazione della domanda, sono attribuiti al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa. Capitolo 3. X - Cumulo degli, aiuti "seminativi" (sostegno al reddito relativo alla coltivazione dei terreni ammissibili e di quelli ritirati dalla produzione) e taluni aiuti derivanti dai regolamenti (CEE) nn. 2328/91, 2780/92 e 2078/92 (misure a finalita' strutturali e di accompagnamento). Si precisa che il cumulo degli aiuti previsti dalle sopra citate disposizioni comunitarie e' ammissibile nella misura in cui il richiedente rispetta le condizioni di accesso prescritte dalla rispettiva regolamentazione comunitaria. 2) AIUTO COMUNITARIO A FAVORE DI TALUNE LEGUMINOSE IN GRANI TITOLO XI Capitolo 1. XI - Campo di Applicazione. Con la circolare n. D/119 del 30 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'8 agosto 1996, sono state tra l'altro adottate le disposizioni di carattere transitorio concernenti l'applicazione dei regolamenti (CE), all'epoca in corso di pubblicazione, n. 1577/96 del Consiglio e n. 1644/96 della Commissione relativi rispettivamente alla istituzione, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1996/97, di una misura specifica a favore di talune leguminose in grani e alle conseguenti modalita' di applicazione. Cio' premesso e' necessario, sulla base della predetta regolamentazione comunitaria, precisare il quadro normativo di attuazione della misura in causa con effetto dalla prossima campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente alla campagna di semina 1996/97. I prodotti per i quali puo' essere richiesto detto aiuto sono i seguenti: a) lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre; b) ceci del codice NC 0713 20 90, altri; c) vecce della specie Vicia sativa L. e Vicia ervilla Willd. del codice NC ex0713 90 90, altre. Capitolo 2. XI - Importo della compensazione. L'aiuto e' riconosciuto a condizione che le superfici dichiarate siano state interamente seminate entro il 15 maggio di ogni anno ed il relativo raccolto sia stato conseguito in condizioni di crescita normali. In caso di presenza di superfici "improprie" (tare improduttive, ecc.) alla coltura "ordinaria", l'area per la quale e' richiesto l'aiuto deve essere dedotta della quota della superficie "impropria" non seminata. La superficie minima (investita a leguminose in grani), ammissibile all'aiuto e' fissata a 0,3 ettari ed ogni appezzamento deve avere la dimensione minima di 0,05 ettari 500 metri quadrati). Il regime di cui trattasi prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 181 ECU per ettaro. Il tasso di conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto espresso in ECU e' quello applicabile, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1068/93 del 30 aprile 1993, all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale detto aiuto e' concesso. Pertanto, tenuto conto che per i prodotti in causa la campagna di commercializzazione inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo, il fatto generatore del tasso di conversione interviene il 1 luglio. L'aiuto e' corrisposto nella sua integralita' nel limite della superficie massima garantita comunitaria fissata in 400.000 ettari. Qualora le superfici dichiarate dai produttori e ritenute ammissibili eccedano il limite sopra detto, l'importo dell'aiuto e' ridotto, a valere sulla campagna di riferimento, della stessa percentuale di superamento. La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro nell'ambito di un regime finanziato a norma dell'art. 1, par. 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 e' esclusa dall'aiuto di cui trattasi. Capitolo 3. XI - Termini di pagamento. La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto e' effettuata dall'AIMA entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa, entro il 15 novembre, l'importo definitivo dell'aiuto sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati Membri ai fini della verifica del superamento o meno della suddetta superficie massima garantita. TITOLO XII TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PENALITA' PER RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA, NONCHE' CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA. Capitolo 1. XII - Termini e modalita' di presentazione della domanda. Ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1577/96 del 30/7/1996, la corresponsione dell'importo di compensazione, fatte salve le sanzioni previste all'art. 3 del predetto regolamento, e' subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a. Il produttore interessato deve presentare una domanda, debitamente compilata e sottoscritta, su modello stampato e distribuito a cura dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo - AIMA -, conforme a quello di cui all'allegato I della presente circolare che riguarda anche il comparto dei cereali, dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del riso. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4.1.1968, salvo le eventuali diverse forme di identificazione e di responsabilizzazione dei sottoscrittori, gia' adottate, per le domande di compensazione al reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA con la circolare n. 4508/S del 15 gennaio 1996, di cui si unisce copia ( vedi allegato II). b. La domanda, in duplice copia, deve pervenire improrogabilmente entro il 31 marzo antecedente l'inizio della campagna di commercializzazione di riferimento all'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD, a mezzo di raccomandata postale o mediante consegna effettuata direttamente o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via Palestro, 81 - 00185 - ROMA. E' da precisare che la segnalazioni di rettifica dalle domande di compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro validita', improrogabilmente depositate presso l'AIMA non oltre il 25 giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito. E' appena il caso di rilevare che le domande di rettifica, depositate oltre detto termine, sono, salvo le eccezioni considerate al successivo cap. 3. XII, da ritenersi irricevibili e, pertanto, in conformita' del disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento (CEE) n. 3887/92, le stesse non saranno prese in considerazione, restando pienamente valide quelle inizialmente presentate nei confronti delle quali si procedera' all'accertamento in "loco" e si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9 del predetto regolamento (CEE) n. 3887/92. Il produttore interessato deve indicare nell'apposito spazio, previsto nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto, barrando la relativa casella. I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di compensazione. E', comunque, da precisare che il produttore e' l'unico responsabile della corretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini dell'acquisizione del diritto alla compensazione, stessa, e, pertanto, l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda, nonche' il mancato o tardivo deposito della stessa da parte dei terzi, non possono essere validamente opposti nei confronti dell'Amministrazione. Premesso che, nell'ipotesi di societa' giuridicamente costituita, spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di compensazione, si precisa che per le societa' di fatto (comproprieta' o qualsiasi altro tipo di contitolarita'), l'adempimento in causa deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione con le superfici per le quali si chiede la compensazione. Nell'ipotesi in cui piu' persone si trovano nella situazione sopra descritta, la domanda puo' essere presentata per l'intera superficie da uno solo degli aventi diritto allo scopo autorizzato dai cointeressati, oppure dai singoli soggetti per la superficie di spettanza. In quest'ultimo caso occorre fare massima attenzione alle indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo che la somma non ecceda la superficie catastale totale. L'AIMA provvede a trasmettere tempestivamente la copia della domanda all'Assessorato Regionale dall'Agricoltura competente per territorio, al fine del successivo espletamento dei controlli aziendali. Nel caso di azienda con unita' produttiva doslocate in Regioni diverse, la copia della domanda va rimessa a tutti gli Assessorati regionale territorialmente competenti. Ad ogni buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda, secondo quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria, deve essere depositata, pena l'applicazione delle sanzioni appresso indicate o la irricevibilita' della stessa, entro il termine massimo sopra precisato. Di conseguenza, si richiama la particolare attenzione dei produttori su tale specifico aspetto, rappresentando l'opportunita' della consegna diretta e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto al termina di scadenza. La domanda di compensazione deve contenere tutte le indicazioni prescritte nel modello di cui all'allegato I ivi compresa l'indicazione dei riferimenti catastali concernenti le superfici aziendali investite a colture diverse dalle leguminose in grani ed essere corredata della certificazione antimafia resa ai sensi del Decreto legge n. 152 del 13-5-1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di evitarne il rinnovo nel corso della procedura di erogazione, e' consigliabile che la certificazione in questione abbia validita' di almeno sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 47 del 17 gennaio 1994, non e' richiesta alcuna certificazione per le erogazioni il cui valore complessivo non superi 50 milioni di lire. Al fine di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia riferimento, nella compilazione della domanda, ai dati contenuti nella visura catastale piu' recente. Se la variazione catastale e' stata registrata al catasto periferico, ma non in quello centrale, al fine della verifica fara' fede il dato del catasto periferico. I dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are con arrotondamento per difetto delle centiare. Nel corso del procedimento istruttorio, l'AIMA ha facolta' di richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la verifica della fondatezza dei dati esposti nella domanda di compensazione. Capitolo 2. XII - Penalita' per ritardato deposito della domanda. In caso di ritardato deposito della domanda entro il 25 giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione, gli importi delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore come definite al precedente Titolo IX, sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Come sopra precisato, nell'ipotesi di ritardo superiore a 25 giorni, la domanda e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione. Capitolo 3. XII - Possibilita' di correzione della domanda. Dopo la scadenza del termine fissato, la domanda di compensazione presentata puo' essere modificata solo in caso di: - manifesto errore riconosciuto dall'AIMA; - eventi debitamente documentati, quali quelli richiamati, a titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) della Commissione n. 3887/92 del 23.12.1992 (decesso, matrimonio, acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per quanto concerne le particelle catastali. A tal fine l'interessato avra' cura di presentare all'AIMA, nel piu' breve tempo possibile e preferibilmente non oltre il 30 settembre di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che hanno determinato la variazione della titolarita' di possesso delle particelle in questione. La domanda di rettifica puo' essere inoltrata successivamente alla data di presentazione, ma non puo', comunque, essere validamente depositata in data successiva all'eventuale comunicazione di sopralluogo aziendale. E' data, inoltre, facolta' al produttore di modificare l'ordinamento colturale dell'azienda risultante dalla domanda di compensazione presentata per una superficie al massimo pari a quella inizialmente dichiarata. E' bene, comunque, precisare che la modifica di cui sopra e' ammissibile solo durante il periodo che va dalla data di deposito della domanda di compensazione fino al 15 maggio successivo. Le suddette modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova domanda, all'AIMA, barrando l'apposita casella relativa alla fattispecie considerata. Capitolo 4. XII - Controlli amministrativi ed in azienda. Per quanto concerne la materia in causa, si rinvia a quanto precisato al Titolo VII della presente circolare, eccezion fatta per le disposizioni specifiche riguardanti il settore del riso che postula il coinvolgimento sia dell'Ente Nazionale Risi che dell'AIMA. oooooooooooooooooooooo Le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. D/119 del 30 luglio 1996 sopra citata cessano di avere vigore a partire dalla campagna di commercializzazione 1996/97. 3) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI MODIFICA DELLE CIRCOLARE N. D/ 1289 DELL'11 NOVEMBRE 1995. TITOLO XIII Capitolo 1. XIII - Disposizioni integrative e di modifica del Titolo VIII - paragr. 1 - ultimo capoverso e dell'allegato XVI della circolare ministeriale n. D/1289 dell'11/11/1995. La disposizione contenuta al Titolo VIII, par. 1, ultimo capoverso della circolare n. D/1289/95 e' soppressa. Rimane tuttavia in vigore la particolare procedura di controllo che l'AIMA dovra' garantire per la regioni omogenee indicate all'allegato III, che sostituisce l'allegato XVI della precitata circolare, in maniera rafforzata e proporzionale allo sviluppo degli investimenti sulla base delle risultanze delle domande presentate per la campagna precedente. A tal proposito, si ricorda che, conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. D/477 del 14 maggio 1996 il controllo dovra' peraltro accertare, sia in ambito nazionale, sia per le regioni in questione, che le colture dei semi oleosi siano in condizioni ordinarie di crescita sino alla fioritura e mantenute in campo almeno fino al 30 giugno di ogni anno. Per quanto concerne, in particolare il colza, il relativo raccolto non puo' essere conseguito prima di detta data, a meno che non sia stata raggiunta, in precedenza, la piena maturazione. L'AIMA, pertanto, avra' cura di garantire, una puntuale procedura di controllo secondo i termini e le modalita' previste dalla sopra richiamata circolare. TITOLO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capitolo 1. XIV - Data del deposito della domanda di compensazione al reddito. A titolo eccezionale per la sola campagna di commercializzazione 1997/98, corrispondente al raccolto 1997, la data ultima di deposito della domanda di compensazione al reddito di cui ai regimi di sostegno previsti dai regolamenti CE del Consiglio n. 1765/92 (cereali, semi oleosi, piante proteiche e lino non tessile), n. 3072/95 (riso) e n. 1577/96 (leguminosa in grani) e' fissata al 30 aprile 1997. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia e alla normativa nazionale che disciplina attualmente il regime di sostegno di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92. Si rivolge, la piu' viva raccomandazione agli Assessorati, agli Uffici, agli Enti ed alle Organizzazioni in indirizzo affinche' sia data la massima diffusione, con ogni mezzo disponibile, al contenuto del presente provvedimento. oooooooooooooooooo La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati. il Ministro: PINTO Registrata alla Corte dei conti il 28 dicembre 1996 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 235