All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
              agricolo - A.I.M.A.
          All'Ente nazionale risi
          Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto
               ordinario e speciale e alle province autonome di
               Trento e Bolzano
          Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni
          Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni
          Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle
               regioni
          Al Ministero della sanita' - Direzione generale igiene,
             alimenti e nutrizione
          Al Ministero dell'ambiente - Direzione generale A.R.S.
          Al Ministero delle finanze . Dipartimento dogane e imposte
             indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div.
             XI S.D.
          Alle prefetture
          Ai commissari di Governo
          Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti
          Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
          Alla Confederazione italiana coltivatori
          Alla Confederazione produttori agricoli
          A tutte le altre organizzazioni professionali agricole
          Al Comitato intersindacale risicoltori italiani
          All'Associazione piccole e medie industrie (A.P.I.)
          All'Unione artigiani
          All'Associazione industrie risiere italiane
          All'Unione industrie risiere - UNIONRISO
          All'Associazione italiana industria olearia - ASSITOL
          All'Associazione interprofessionale semi oleosi - AISO
          Alla Direzione generale delle politiche agricole e
               agroindustriali nazionali
          Alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e
               idriche
          All'Ufficio strutture
          Alle divisioni IX e X
   1) NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEL SETTORE DEL RISO.
   PREMESSA
   Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea nel
corso  della  sessione del 19  dicembre 1995 ha approvato ed adottato
il   testo   normativo   che,   a   partire   dalla    campagna    di
commercializzazione 1997/98, corrispondente alla campagna di semina e
al   raccolto  1997,  introduce  nel  comparto  merceologico  di  cui
all'oggetto radicali innovazioni rispetto  all'organizzazione  comune
di mercato attuale.
   La  nuova  normativa,  che  ha  trovato collocazione giuridica nel
regolamento del Consiglio (CE)  n.  3072/95  del  22  dicembre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. L329
del 30/12/1995, prevede:
   a)  la  riduzione  progressiva  del  prezzo  istituzionale  in  un
      triennio   a  partire  dalla  campagna  di  commercializzazione
      1997/98;
   b) lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di  cui  una
      assicurata  dal  mercato  e l'altra da un importo integrativo o
      compensativo  per  effetto  della  riduzione  del   prezzo   di
      intervento;
   c)  la  corresponsione di detta compensazione per ettaro calcolata
      sulla base  del  rendimento  medio  agronomico  constatato  nel
      quinquennio 1990/94, escludendo le punte minima e massima;
   d)  l'individuazione  di  una superficie di base nazionale che non
      puo' essere superata senza incorrere nelle penalita' illustrate
      al titolo VI, capitolo 2. VI.
   Cio' premesso, si precisa quanto segue:
                              TITOLO I
             BENEFICIARI DELLA COMPENSAZIONE AL REDDITO
La  compensazione  al  reddito  di  cui  all'art.  6  del   precitato
regolamento  n.  3072/95 compete ai produttori che seminano il risone
entro il 31 maggio precedente la raccolta per le superfici oggetto di
dichiarazione secondo le condizioni e le modalita' appresso indicate.
                              TITOLO II
         IMPORTO DELLA COMPENSAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
   Capitolo 1. II - Importi della compensazione al reddito e prezzi
                    istituzionali.
   Gli importi della compensazione al reddito, applicabili  in  tutto
il territorio nazionale, sono i seguenti:
   - 106,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1997/1998;
   - 212,00 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1998/1999;
   - 318,01 ECU/ha per la campagna di commercializzazione 1999/2000 e
     seguenti.
   Cio'   in   relazione   alla   progressiva  riduzione  del  prezzo
istituzionale di intervento, attualmente pari a 351  ECU/tonn.,  che,
ai  sensi  dell'art.  3 par. 1 del regolamento n. 3072/95, e' fissato
come segue:
   -  333,45  ECU/tonn.  per  la  campagna   di   commercializzazione
1997/1998;
   -   315,90   ECU/tonn.  per  la  campagna  di  commercializzazione
1998/1999;
   -  298,35  ECU/tonn.  per  la  campagna   di   commercializzazione
1999/2000 e successive.
   Capitolo 2. II - Tasso di conversione e termini di pagamento.
   Il  tasso  di  conversione  in  lire  italiane  dell'importo della
compensazione espresso in ECU e' quello valido il primo giorno  della
campagna di commercializzazione in causa (1 settembre).
   La  corresponsione  dell'importo della compensazione e' effettuata
dall'Ente Nazionale  Risi  tra  il  16  ottobre  ed  il  31  dicembre
immediatamente successivi all'inizio della campagna in questione.
   Capitolo 3. II - Indebita percezione degli importi di
                    compensazione.
   Nel  caso  in  cui  un agricoltore percepisca somme non dovute, lo
stesso e' tenuto a rimborsare il relativo  importo  maggiorato  degli
interessi  di  mora maturati nell'arco temporale compreso tra la data
dell'indebita percezione ed il primo giorno del mese in cui ha  luogo
il rimborso.
   A  tal  fine,  il  tasso di interesse applicabile e' quello legale
vigente.
   Non si applica nessun interesse  in  caso  di  pagamento  indebito
imputabile ad errore dell'Amministrazione.
   Tuttavia,  in sede di recupero, si puo' richiedere all'interessato
la corresponsione di un importo che tenga conto, se del  caso,  della
rivalutazione monetaria.
                             TITOLO III
         PROCEDURE E MODALITA' DI COORDINAMENTO TRA L'AIMA E
                        L'ENTE NAZIONALE RISI
   La  domanda  di  compensazione  al reddito per il settore del riso
deve trovare collocazione nell'ambito del regolamento CEE n. 1765/92,
relativo al regime di sostegno in favore dei  coltivatori  di  taluni
seminativi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 par. 6
del  regolamento  CE  n. 3072/95 ed all'art. 6 par. 1 del regolamento
CEE n. 3508/92.
   Cio' premesso e considerato che l'Ente  Nazionale  Risi  e'  stato
riconosciuto  ed accreditato presso la Commissione CE quale organismo
di intervento ed organo pagatore per lo specifico settore,  ai  sensi
dell'art.  4,  par. 1, lettera b) del Regolamento CEE n. 729/70 cosi'
come modificato dall'art. 1 del reg. CE n. 1287/95, occorre prevedere
procedure di controllo e di corresponsione dell'aiuto che  implichino
il  coinvolgimento  di  ambedue  gli  Organismi operanti nel contesto
delle compensazioni al reddito .
   Pertanto, l'attivita' dell'AIMA e  dell'Ente  Nazionale  Risi,  in
questo  contesto,  e',  tenuto conto anche dell'avviso positivo a tal
riguardo  espresso  dalla  Commissione  CE,  disciplinata   in   modo
coordinato come segue :
   fase 1: l'AIMA, ricevute le domande di compensazione al reddito di
cui  all'art.  6  par.  1  del  reg. CEE n. 3072/95, effettua tutti i
controlli di tipo amministrativo previsti dalla normativa comunitaria
che disciplina il  sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo
basandosi,   per   guanto   concerne  i  controlli  oggettivi,  sulle
informazioni ottenute attraverso l'impiego del telerilevamento.
   fase 2: L'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato Agricolo
trasmette, entro il 15 luglio, all'Ente Nazionale Risi, anche per via
telematica, tutte le informazioni necessarie per consentire  all'Ente
di:
   -  rilevare  le  anomalie generate dagli errori materiali commessi
nella fase di compilazione delle domande in causa;
   - effettuare il controllo in loco, sulla base  degli  esiti  della
fotointerpretazione del campione selezionato dall'AIMA;
   -  effettuare  il  controllo  in  campo del campione supplementare
ritenuto  eventualmente  necessario  in   funzione   delle   varieta'
seminate.
   Nel  caso di dichiarazione di superficie seminata esclusivamente a
riso , le anomalie riscontrate in sede di controllo amministrativo ed
oggettivo,  sono  definite  dall'Ente  Nazionale  Risi;  la  medesima
procedura  si  applica  nel  caso in cui le anomalie si riferiscono a
domande di compensazione riguardanti superfici seminate  sia  a  riso
che  ad  altre  colture  contemplate dal regime di sostegno di cui ai
regolamenti (CEE) n. 1765/92 e n. 1577/96. Compete, invece,  all'AIMA
la  definizione  delle anomalie riscontrate nel caso di dichiarazione
di superfici "miste"  ove  le  stesse  anomalie  riguardino  solo  le
coltivazioni diverse dal riso.
   fase  3:  L'Ente  Nazionale  Risi puo', entro il 31 maggio di ogni
anno, programmare controlli aggiuntivi in loco. Il relativo dettaglio
e' notificato  immediatamente,  per  l'opportuna  informazione,  alle
competenti  Autorita'  comunitarie,  all'AIMA  e  al  Ministero delle
Risorse Agricole Alimentari e Forestali -  Direzione  Generale  delle
Politiche Comunitarie ed Internazionali - Ufficio "grandi colture".
   fase  4:  Le  risultanze  provvisorie  dei  controlli in loco e di
quelli di tipo amministrativo effettuati  dall'Ente  Nazionale  Risi,
verranno  trasmesse da quest'ultimo all'AIMA entro il 10 settembre di
ogni anno ai fini della  conseguente  comunicazione  alla  competente
Autorita'  comunitaria  entro  il  15  di  settembre di ogni anno, da
effettuarsi, sulla base del modello  allegato  al  regolamento  della
Commissione  CE, in corso di pubblicazione, concernente le condizioni
di  corresponsione  della  compensazione  al  reddito  prevista   dal
regolamento (CE) n. 3072/95.
   fase   5:   Le   risultanze   definitive  dei  controlli  di  tipo
amministrativo e degli accertamenti in  loco  devono  essere  rimesse
dall'Ente  Nazionale Risi all'AIMA entro il 30 novembre di ogni anno.
L'AIMA,  non  appena  ricevute  tali  informazioni,  ne  informa   le
competenti Autorita' comunitarie.
   fase 6: La liquidazione ed il pagamento degli importi, per la sola
parte  afferente  la  coltivazione  del riso, come gia' precisato nel
Capitolo 2. II del Titolo II verranno effettuate dall'Ente  Nazionale
Risi  a  partire dal 16 ottobre e non oltre il 31 dicembre successivi
al raccolto.
   Il  pagamento  verra' effettuato dall'Ente Nazionale Risi, tenendo
conto delle eventuali penalizzazioni derivanti:
   -  dalla  prima  constatazione  dell'eventuale  superamento  della
superficie di base assegnata all'Italia;
   - dall'applicazione dell'art. 9 del regolamento CEE n.3887/92;
   -  da eventuali motivi ostativi rilevati nel comparto delle grandi
colture (regolamento CEE  n.1765/92)  e  delle  leguminose  in  grani
(regolamento   CE   n.   1577/96)   afferenti  alla  stessa  azienda,
riscontrati dall'AIMA in relazione al precitato art. 9 paragrafo 2  -
comma  III  -  del regolamento CE n.3887/92 e comunicati dalla stessa
Azienda all'Ente  Nazionale  Risi  tassativamente  non  oltre  il  15
ottobre dello stessa anno del raccolto in causa.
   fase   7:   L'Ente  Nazionale  Risi  provvede,  sulla  base  della
definitiva   constatazione   effettuata    dalla    Commissione    CE
successivamente  al  15  di  gennaio  di  ogni  anno,  a  versare o a
recuperare nei confronti dei produttori interessati la differenza tra
l'importo della compensazione iniziale  e  quella  definitiva.  Dette
operazioni devono essere concluse entro il 31 marzo di ogni anno.
   fase  8:  L'Ente  Nazionale  Risi,  al termine delle operazioni di
pagamento e, comunque, entro  il  15  gennaio  dell'anno  successivo,
invia  al  competente  Servizio  della  Commissione  CE, informandone
altresi',  il  Ministero  delle  Risorsa   Agricole,   Alimentari   e
Forestali,   Direzione   Generale   delle  Politiche  Comunitarie  ed
Internazionali - Ufficio FEOGA e Ufficio Grandi Colture e  l'AIMA,  i
prospetti  riepilogativi  relativi  alle  compensazioni erogate sulla
base  della  prima  constatazione  dell'eventuale  superamento  della
superficie di base assegnata all'Italia.
   fase  9:  Entro  il  15 maggio di ogni anno l'Ente Nazionale Risi,
secondo la medesima procedura di cui alla fase precedente, rimette la
situazione definitiva  dei  pagamenti  effettuati  sulla  base  degli
eventuali conguagli conseguenti alla precedente fase 7.
                              TITOLO IV
       TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
           PENALITA' PER RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA.
Capitolo 1. IV - Termini e modalita' di presentazione della domanda
   Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 6 del regolamento CE n.
3072/95, la corresponsione dell'importo di compensazione, fatte salve
le sanzioni previste dalla medesima disposizione comunitaria, nonche'
quelle  riportate  nel  successivo  titolo  VII,  e'  subordinata  al
rispetto delle seguenti condizioni:
   a.   Il   produttore  interessato  deve  presentare  una  domanda,
debitamente  compilata  e  sottoscritta,  su   modello   stampato   e
distribuito  a  cura  dell'Azienda  di  Stato  per gli Interventi nel
Mercato Agricolo - AIMA -, conforme a quello di  cui  all'allegato  I
della  presente circolare che riguarda anche il comparto dei cereali,
dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e delle
leguminose in grani.
   E', comunque, consentita, a  cura  dell'Ente  Nazionale  Risi,  la
riproduzione su "modulo continuo" previa autorizzazione dell'AIMA.
   La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo
le  modalita'  previste  dalla  legge  n.  15  del 4.1.1968, salvo le
eventuali diverse forme di identificazione e di  responsabilizzazione
dei sottoscrittori, gia' adottate, per le domande di compensazione al
reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA
con  la  circolare  n.  4508/S  del 15 gennaio 1996, di cui si unisce
copia (vedi allegato II).
b.  La  domanda,  in triplice copia, deve pervenire improrogabilmente
entro  il  31  marzo   antecedente   l'inizio   della   campagna   di
commercializzazione  di  riferimento  all'Azienda  di  Stato  per gli
Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD,
a mezzo  di  raccomandata  postale  o  mediante  consegna  effettuata
direttamente  o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda - Via
Palestro, 81 - 00185 - ROMA.
   E' da precisare che le segnalazioni di rettifica delle domande  di
compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro
validita', improrogabilmente depositate presso l'AIMA non oltre il 25
giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito.
   E'  appena  il  caso  di  rilevare  che  le  domande di rettifica,
depositate oltre detto termine, sono, salvo le eccezioni  considerate
al  successivo Capitolo 3. IV, da ritenersi irricevibili e, pertanto,
in conformita' dal disposto di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento
(CEE) n. 3987/92, le stesse  non  saranno  prese  in  considerazione,
restando   pienamente   valide  quelle  inizialmente  presentate  nei
confronti delle quali si procedera' all'accertamento in "loco"  e  si
applicheranno   le  disposizioni  di  cui  all'art.  9  del  predetto
regolamento (CEE) n. 3887/92.
   Il produttore  interessato  deve  indicare  nell'apposito  spazio,
previsto  nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto,
barrando la relativa casella.
   I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone  fisiche
o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di
compensazione.  E',  comunque,  da  precisare  che  il  produttore e'
l'unico responsabile  della  corretta  osservanza  degli  adempimenti
prescritti   dalla   normativa   comunitaria   e  nazionale  ai  fini
dell'acquisizione del diritto alla compensazione stessa, e, pertanto,
l'eventuale incompleta e/o errata compilazione della domanda, nonche'
il mancato o tardivo deposito dalla stessa da parte  dei  terzi,  non
possono      essere     validamente     opposti     nei     confronti
dell'Amministrazione.
   Premesso che, nell'ipotesi di societa' giuridicamente  costituita,
spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di
compensazione, si precisa che per la societa' di fatto (comproprieta'
o  qualsiasi  altro  tipo  di contitolarita'), l'adempimento in causa
deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione
con le superfici per le quali si chiede la compensazione.
   Nell'ipotesi in cui piu' persone si trovano nella situazione sopra
descritta, la domanda puo' essere presentata per l'intera  superficie
da   uno  solo  degli  aventi  diritto  allo  scopo  autorizzato  dai
cointeressati, oppure dai  singoli  soggetti  per  la  superficie  di
spettanza.
   In   quest'ultimo   caso  occorre  fare  massima  attenzione  alle
indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo
che la somma non ecceda la superficie catastale totale.
   L'AIMA, provveda a  trasmettere  tempestivamente  la  copia  della
domanda  all'Ente  Nazionale  Risi, nonche' all'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura competente per territorio  al  fine  del  successivo
espletamento dei controlli aziendali.
   Nel  caso  di  azienda  con unita' produttive dislocate in Regioni
diverse, la copia della domanda va rimessa a  tutti  gli  Assessorati
regionali territorialmente competenti.
   Ad  ogni  buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda,
secondo quanto  disposto  dalla  regolamentazione  comunitaria,  deve
essere   depositata,  pena  l'applicazione  delle  sanzioni  appresso
indicate o la irricevibilita' della stessa, entro il termine  massimo
sopra precisato.
   Di   conseguenza,   si  richiama  la  particolare  attenzione  dei
produttori su tale specifico aspetto,  rappresentando  l'opportunita'
della  consegna  diretta  e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di
provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto  al
termine di scadenza.
   La  domanda  di  compensazione deve contenere tutte le indicazioni
prescritte  nel  modello  di  cui  all'allegato   I,   ivi   compresa
l'indicazione  dei  riferimenti  catastali  concernenti  le superfici
aziendali investite a colture diverse dal "riso" ed essere  corredata
della certificazione antimafia resa ai sensi dal Decreto legge n. 152
del  13-5-1991  convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del
12-7-1991;  allo  scopo  di  evitarne  il  rinnovo  nel  corso  della
procedura  di  erogazione,  e' consigliabile che la certificazione in
questione abbia validita' di almeno sessanta (60)  giorni  decorrenti
dalla data di deposito della domanda.
   Si  precisa  che,  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 5 della
Legge  n.  47  del  17  gennaio  1994,  non   e'   richiesta   alcuna
certificazione per le erogazioni il cui valore complessivo non superi
50 milioni di lire.
   Al  fine  di accelerare al massimo la procedura di pagamento delle
compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia
riferimento, nella compilazione  della  domanda,  ai  dati  contenuti
nella visura catastale piu' recente.
   Se   la  variazione  catastale  e'  stata  registrata  al  catasto
periferico, ma non in quello centrale, al fine della  verifica  fara'
fede il dato del catasto periferico.
   I  dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are con
arrotondamento per difetto delle centiare.
   Nel corso del procedimento istruttorio, l'AIMA e l'Ente  Nazionale
Risi,  per  le  competenze  ad  esso  attribuite,  hanno  facolta' di
richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la
verifica  della  fondatezza  dei  dati  esposti  nella   domanda   di
compensazione.
   Capitolo 2. IV - Penalita' per ritardato deposito della domanda.
   In  caso  di  ritardato  deposito della domanda entro il 25 giorno
successivo alla scadenza del termine di  presentazione,  gli  importi
delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore
come  definite  al successivo Titolo IX sono ridotti dell'1% per ogni
giorno lavorativo di ritardo.
   Come sopra precisato,  nell'ipotesi  di  ritardo  superiore  a  25
giorni,  la  domanda  e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun
caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione.
   Capitolo 3. IV - Possibilita' di correzione della domanda.
   Dopo la scadenza del termine fissato, la domanda di  compensazione
presentata puo' essere modificata solo in caso di:
   -  manifesto  errore  riconosciuto dall'AIMA o dall'Ente Nazionale
     Risi;
   - eventi  debitamente  documentati,  quali  quelli  richiamati,  a
     titolo  di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento
     (CEE) della Commissione  n.  3887/92  del  23.12.1992  (decesso,
     matrimonio,  acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per
     quanto concerne le particelle catastali.
   A tal fine l'interessato avra'  cura  di  presentare  all'AIMA,  e
all'Ente Nazionale Risi nel piu' breve tempo possibile e non oltre il
1  settembre  di ogni anno, la documentazione relativa alle cause che
hanno determinato la variazione della titolarita' di  possesso  delle
particelle in questione.
   La domanda di rettifica puo' essere inoltrata successivamente alla
data  di  presentazione,  ma  non  puo', comunque, essere validamente
depositata  in  data  successiva   all'eventuale   comunicazione   di
sopralluogo aziendale.
   E'   data   facolta',   inoltre,   al   produttore  di  modificare
l'ordinamento colturale  dell'azienda  risultante  dalla  domanda  di
compensazione  presentata per una superficie al massimo pari a quella
inizialmente dichiarata.
   E' bene, comunque, precisare che  la  modifica  di  cui  sopra  e'
ammissibile  solo  durante  il  periodo che va dalla data di deposito
della domanda di compensazione fino al 31 maggio successivo.
   Le predette modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova
domanda  all'AIMA,  barrando   l'apposita   casella   relativa   alla
fattispecie considerata.
                              TITOLO V
                  AMMISSIBILITA' ALLA COMPENSAZIONE
   Capitolo 1. V - Condizioni di ammissibilita' alla compensazione.
   Una superficie puo' essere oggetto di compensazione una sola volta
per campagna di commercializzazione.
   La   superficie   da  prendere  in  conto  e'  quella  interamente
utilizzata. Una superficie si intende utilizzata quando sulla  stessa
sono  state effettuate le ordinarie tecniche di coltivazione. Ai fini
della compensazione al reddito  il  risone  seminato  sulla  predetta
superficie   deve  raggiungere  almeno  lo  stadio  vegetativo  della
fioritura.
   In caso di presenza di superfici "improprie"  (tare  improduttive,
ecc.)  alla  coltura "ordinaria", l'area per la quale e' richiesta la
compensazione  deve  essere  dedotta  della   quota   di   superficie
"impropria" non seminata.
   Un  appezzamento  di terreno, dichiarato nell'ambito del regime in
causa, non puo' costituire oggetto di altro aiuto diverso  da  quelli
contemplati al Capitolo 3. X della presente circolare.
   La   superficie   minima   investita  a  risone  ammissibile  alla
compensazione e' fissata a 0,3 ettari ed ogni appezzamento deve avere
la dimensione minima di 0,05 ettari (500 metri quadrati).
                              TITOLO VI
              SUPERFICIE DI BASE NAZIONALE E PENALITA'
                      CONNESSE AL SUPERAMENTO.
   Capitolo 1. VI - Superficie di base.
   L'articolo 6, paragrafo 4  del  regolamento  (CE)  n.  3072/95  ha
istituito  una  superficie  di  base  per  singolo  Stato membro. Per
l'Italia tale superficie e' determinata in 239.259 ha  e  rappresenta
gli investimenti realizzati nell'anno di produzione 1995, ultimo dato
statistico  piu'  favorevole  disponibile  al  momento del varo della
riforma.
Capitolo 2. VI - Penalita' in caso di superamento della superficie di
                 base.
   La corresponsione integrale  della  compensazione  al  reddito  e'
subordinata, oltre che al rispetto dei criteri, delle modalita' e dei
termini  illustrati  nella presente circolare, alla constatazione del
non superamento della "superficie di base nazionale".
   Nel  caso  in  cui  la   superficie   globale   ammissibile   alla
compensazione  al reddito, superi la superficie di base nazionale, si
applica, per lo stesso anno,  a  tutti  i  produttori  una  riduzione
dell'importo della compensazione al recito pari a:
   -  tre  volte il tasso di superamento se quest'ultimo e' inferiore
all'1%;
   - quattro volte il tasso di superamento se quest'ultimo e' pari  o
superiore all'1%, ma inferiore al 3%;
   -  cinque  volte il tasso di superamento se quest'ultimo e' pari o
superiore al 3%, ma inferiore al 5%;
   - sei volte il tasso di superamento  se  quest'ultimo  e'  pari  o
superiore al 5 %.
                             TITOLO VII
   CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA - TOLLERANZE E PENALITA'
   Capitolo 1. VII - Controlli amministrativi.
   L'Amministrazione  sottopone  tutte le domande di compensazione ai
controlli amministrativi previsti dall'art. 8 par. 1 del  Reg.  (CEE)
del  Consiglio  n.  3508/92  ed  all'art. 6 del Reg. (CEE) n. 3887/92
della Commissione in modo da assicurare il rispetto delle  condizioni
di   ammissibilita'   al   regime  in  causa,  accertando,  altresi',
attraverso verifiche incrociate,  che  uno  stesso  aiuto  non  venga
concesso  due  o  piu' volte per la stessa campagna e per la medesima
superficie.
   In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:
   - sia stata debitamente compilata, completata di tutti i dati,  le
informazioni e la documentazione richiesti, nonche' datata e firmata;
   -  sia pervenuta all'AIMA entro il termine fissato, fatta salve le
disposizioni di cui al Titolo IX della presente circolare concernente
le cause di forza maggiore.
   Ai fini della verifica di cui  sopra,  l'Amministrazione  utilizza
tutti  gli  strumenti  e le possibili informazioni cui ha facolta' di
accedere.
   L'Amministrazione,  inoltre,  effettua  controlli  documentali  ed
ulteriori  verifiche,  qualora  una particella sia oggetto di piu' di
una domanda di compensazione nello stesso anno.
   Capitolo 2. VII  -  Criteri  per  la  formazione  del  campione  e
                     disposizioni per i controlli aziendali.
   I  sopralluoghi  aziendali  sono  programmati dall'Amministrazione
attraverso la procedura di campionamento prevista dalle  disposizioni
contenute  nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92 e in quello
di applicazione della  Commissione  (CEE)  n.  3887/92  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  relative  all'istituzione  di un sistema
integrato di gestione e  di  controllo  di  taluni  regimi  di  aiuti
comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art.
6, paragrafi 3 e 4 del predetto regolamento n. 3887/92.
   Nel  programma  di  controllo  dovranno  essere, altresi', incluse
tutte le domande che, alla  luce  dei  risultati  e  degli  esami  di
carattere   amministrativo,   abbiano   dato   luogo  a  dubbi  circa
l'esattezza dei dati in esse contenuti.
   Sulla   base    del    programma    di    controllo    predisposto
dall'Amministrazione,   si   provvede   ai  conseguenti  adempimenti,
effettuando i sopralluoghi sull'insieme degli appezzamenti  riportati
nella  domanda,  con  un  preavviso  che  non deve essere superiore a
quarantott'ore.
   Le  risultanze  dell'accertamento  in  loco  sono  prese  a   base
dall'AIMA e dall'Ente Nazionale Risi ai fini del pagamento.
   Gli  adempimenti  di  cui  ai precedenti paragrafi sono assicurati
dall'AIMA e  dall'Ente  Nazionale  Risi  d'intesa  con  la  Direzione
Generale  delle  Politiche  Comunitarie  e  Internazionali  - Ufficio
Grandi Colture di questo Ministero.
   Capitolo 3. VII - Tolleranze e penalita'
   Nel  caso  in  cui  il  controllo  evidenzi  discordanze  relative
all'entita'  delle  superfici  in causa, si applicano, salvo cause di
forza maggiore, le seguenti disposizioni:
   a)  nell'ipotesi  di  superficie  accertata  superiore  a   quella
dichiarata,   il   pagamento   della   compensazione  e'  limitato  a
quest'ultima superficie;
   b) nel caso in cui la differenza tra la  superficie  dichiarata  e
quella  accertata  risulti  contenuta  entro  il  limite  del  3%, e,
comunque, non oltre i 2  ha,  il  pagamento  della  compensazione  e'
limitato alla superficie effettivamente accertata;
   c)  nel  caso, invece, di superamento del limite di tolleranza, di
cui alla precedente lettera b), fino al limite massimo  del  20%,  la
compensazione e' decurtata di due volte la percentuale di scostamento
riscontrata  tra  la  superficie  dichiarata  e quella effettivamente
accertata.
   Nell'ipotesi in cui l'eccedenza constatata sia superiore al  20  %
della superficie accertata, non e' concesso alcun aiuto riferito alla
superficie in causa.
   In    caso    di    riduzione   della   superficie   per   effetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9,  par.  2  del
regolamento  (CEE)  n.  3887/92,  il calcolo dalla superficie massima
ammissibile per la compensazione prevista a favore dei produttori  di
riso si effettua in basa alla superficie effettivamente accertata.
   Le  disposizioni relative ai limiti di tolleranza sopra richiamati
non trovano applicazione nel caso di  falsa  dichiarazione  formulata
per  negligenza  grave  o  deliberatamente, in quanto in tali casi la
regolamentazione comunitaria  ha  inteso  sanzionare  severamente  il
comportamento fraudolento del produttore.
   Infatti:
   -  nell'ipotesi  di  falsa  dichiarazione formulata per negligenza
grave, il produttore agricolo e' escluso dal beneficio del regime  di
compensazione in questione per l'anno considerato;
   -  nel  caso, invece, di falsa dichiarazione resa deliberatamente,
il coltivatore e', in aggiunta alla  penalita'  di  cui  al  trattino
precedente, escluso dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui
all'articolo  1,  paragrafo  1  del  regolamento  (CEE) n.3508/92 per
l'anno successivo e per una superficie uguale a quella per  la  quale
la sua domanda di aiuto e' stata respinta.
   Qualora  il  controllo  in  "loco" non possa essere effettuato per
responsabilita' imputabile al titolare della domanda, quest'ultima e'
respinta, fatti salvi i casi di forza maggiore previsti al successivo
Titolo IX.
                             TITOLO VIII
                      DATA LIMITE DELLE SEMINE
   Capitolo 1. VIII - Data limite per l'effettuazione delle semine.
   In conformita' alle disposizioni di cui all'art.  6,  par.  2  del
reg.to (CEE) n.3508/92, nonche' alla normativa di applicazione di cui
al  regolamento  (CE)  della Commissione in corso di pubblicazione, i
produttori   interessati,   che   abbiano   presentato   domanda   di
compensazione  entro  il  termine  previsto per ciascuna campagna (31
marzo), potranno effettuare le semine entro la  data  limite  del  31
maggio.
   Detti  produttori non saranno peraltro tenuti a svolgere ulteriori
adempimenti  qualora  le  semine  intervenute  successivamente   alla
domanda iniziale di compensazione riguardino esattamente le superfici
gia' indicate nella medesima domanda.
   Qualora,  invece,  intervengano modifiche rispetto alla superficie
dichiarata in domanda, il produttore e' tenuto  a  depositare  presso
l'AIMA  entro  il  31  maggio  una  nuova domanda di compensazione in
triplice   copia    contenente    l'indicazione    delle    superfici
effettivamente  seminate,  provvedendo  a  barrare l'apposita casella
prevista nel modello di domanda. A tal riguardo,  si  rileva  che  la
suddetta variazione non puo' riguardare un numero di ettari superiore
a  quello dichiarato nella domanda iniziale e, pertanto, nell'ipotesi
in cui venga presentata domanda in tal senso, la stessa  e'  ritenuta
irricevibile.
   L'AIMA  provvede  a  trasmettere  la  copia  di  detta  domanda di
rettifica all'Ente Nazionale Risi, nonche' all'Assessorato  Regionale
dell'Agricoltura competente per territorio.
                              TITOLO IX
                       CAUSE DI FORZA MAGGIORE
   Capitolo 1. IX - Principi e fattispecie.
   La  puntuale,  tempestiva  e rigorosa osservanza degli adempimenti
derivanti, dall'attuazione  della  riforma  della  Politica  Agricola
Comune,  illustrati  nella  presente circolare, trova un temperamento
nel caso di constatate cause di forza maggiore in  quanto  invocabili
ai sensi della regolamentazione comunitaria.
   Detta  regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di
forza maggiore:
   a) il decesso dell'imprenditore;
   b) l'incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore;
   c) l'espropriazione di una parte  ragguardevole  della  superficie
      agricola   dell'azienda  gestita  dall'imprenditore,  se  detta
      espropriazione non  era  prevedibile  al  momento  dell'inoltro
      della domanda;
   d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante la
      superficie agricola aziendale;
   I  casi  di  forza  maggiore  e  la relativa documentazione devono
essere notificati,  con  comunicazione  scritta,  all'AIMA,  all'Ente
Nazionale   Risi,   nonche'  al  Ministero  delle  Risorse  Agricole,
Alimentari  e  Forestali  -  Direzione   Generale   delle   Politiche
Comunitarie  ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture - Roma, entro
il  termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
l'imprenditore e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
   Nel  caso  di  cui  al  punto  a)  e'  chiaro   che   quest'ultima
disposizione  non  si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti
sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi  in  un
termine  ragionevole  da  stabilire  dall'Amministrazione  sulla base
della  particolare  situazione  creata  dal  decesso   del   titolare
dell'impresa,  e,  in  ogni  caso, in relazione alla necessita' della
tempestiva effettuazione dei controlli.
   Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo'  comportare
l'ampliamento  del  termine  "sine  die",  trovando la causa di forza
maggiore  in  questione   una   insuperabile   limitazione   connessa
all'esigenza prioritaria di rendere possibili controlli.
   Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentiti
l'AIMA e l'Ente Nazionale Risi, dal Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari   e   Forestali   -  Direzione  Generale  delle  Politiche
Comunitarie ed Internazionali - Ufficio Grandi Colture - d'intesa con
le Autorita' comunitarie.
   E'  bene,  comunque,   rilevare,   a   tal   proposito,   che   la
determinazione  di  casi  diversi da quelli espressamente considerati
dalla  regolamentazione  comunitaria  dovra'  essere  ispirata   alle
indicazioni  che  la  Commissione  CEE con comunicazione C (88) 1696,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n.  C/259
del  6/10/1988,  ha ritenuto di dover fornire ai fini di orientare in
tal senso gli Stati membri.
   In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i  seguenti
principi:
   -  la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale
del  rispetto  rigoroso  della  normativa  vigente  e  va,  pertanto,
interpretata ed applicata in modo restrittivo;
   -  la  forza  maggiore  non  costituisce  un principio generale di
diritto ma, in casi eccezionali, puo'  essere  considerata  come  una
concretizzazione  del  principio di proporzionalita', alle condizioni
rigorose determinate dalla giurisprudenza della  Corte  di  Giustizia
delle Comunita' Europee;
   -  le  prove,  richieste  agli  interessati  che invocano la forza
maggiore, devono essere incontestabili.
                              TITOLO X
                         NOTE INTERPRETATIVE
   Capitolo 1. X - Definizione di azienda agricola.
   Ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  1,  parag.  4,  secondo
trattino  del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, per azienda
si  intende  l'insieme  delle  unita'  di  produzione   gestite   del
coltivatore,   quale  definito  dal  primo  trattino  della  medesima
disposizione, che si trovano nel territorio di uno Stato membro.
   Pertanto,  un'azienda  puo'  avanzare,  una  sola   richiesta   di
compensazione  per  unita'  produttive  anche molto distanti fra loro
purche' facenti capo alla stessa azienda.
   Capitolo 2. X - Trasferimento della titolarita' della coltivazione
                   di riso.
   Un produttore puo' presentare una valida domanda di  compensazione
solo  a  condizione  che lo stesso abbia provveduto alla semina sulla
superficie oggetto di domanda.
   Cio'  comporta complicazioni nel caso di cambiamento di proprieta'
intervenuto durante il periodo che va dalla semina alla presentazione
della domanda di aiuto.
   Si ritiene che le singole fattispecie che possono prodursi  devono
trovare  soluzione  nello  spirito  delle  disposizioni  comunitarie,
evitando, in particolare, ogni rischio di doppio pagamento dell'aiuto
per la stessa superficie.
   Pertanto,  in  tale   contesto,   vige   il   principio   generale
interpretativo  in  base  al  quale  nel  caso  di  cambiamento della
proprieta' della superficie (in ordine alla quale si chiede l'aiuto),
intervenuto tra la semina e la presentazione  della  domanda  ovvero,
prima   della   semina   successiva,  la  destinazione  finale  della
compensazione deve essere disciplinata attraverso convenzione fra  le
parti  in  causa,  convenzione  che deve essere notificata all'AIMA e
all'Ente Nazionale Risi ai fini del pagamento.
   In difetto di diversa statuizione tra le parti, i benefici di  cui
trattasi  connessi  alla presentazione della domanda, sono attribuiti
al produttore che abbia provveduto alla presentazione della stessa.
Capitolo 3. X - Cumulo degli, aiuti "seminativi"
                (sostegno al reddito relativo alla
                coltivazione dei terreni ammissibili
                e di quelli ritirati dalla produzione)
                e taluni aiuti derivanti dai
                regolamenti (CEE) nn. 2328/91, 2780/92
                e 2078/92 (misure a finalita'
                strutturali e di accompagnamento).
   Si precisa che il cumulo degli aiuti previsti dalle  sopra  citate
disposizioni  comunitarie  e'  ammissibile  nella  misura  in  cui il
richiedente  rispetta  le  condizioni  di  accesso  prescritte  dalla
rispettiva regolamentazione comunitaria.
2) AIUTO COMUNITARIO A FAVORE DI TALUNE LEGUMINOSE IN GRANI
                              TITOLO XI
   Capitolo 1. XI - Campo di Applicazione.
   Con  la  circolare  n.  D/119 del 30 luglio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 dell'8 agosto  1996,  sono
state  tra  l'altro adottate le disposizioni di carattere transitorio
concernenti l'applicazione dei regolamenti (CE), all'epoca  in  corso
di  pubblicazione,  n.  1577/96  del  Consiglio  e  n.  1644/96 della
Commissione relativi rispettivamente alla  istituzione,  a  decorrere
dalla   campagna   di  commercializzazione  1996/97,  di  una  misura
specifica a favore di talune leguminose in grani e  alle  conseguenti
modalita' di applicazione.
   Cio'   premesso   e'   necessario,   sulla   base  della  predetta
regolamentazione  comunitaria,  precisare  il  quadro  normativo   di
attuazione  della misura in causa con effetto dalla prossima campagna
di  commercializzazione  1997/98,  corrispondente  alla  campagna  di
semina 1996/97.
   I  prodotti  per  i quali puo' essere richiesto detto aiuto sono i
seguenti:
   a) lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre;
   b) ceci del codice NC 0713 20 90, altri;
   c) vecce della specie Vicia sativa L. e Vicia ervilla  Willd.  del
codice NC ex0713 90 90, altre.
   Capitolo 2. XI - Importo della compensazione.
   L'aiuto  e'  riconosciuto a condizione che le superfici dichiarate
siano state interamente seminate entro il 15 maggio di ogni  anno  ed
il  relativo  raccolto sia stato conseguito in condizioni di crescita
normali.
   In caso di presenza di superfici "improprie"  (tare  improduttive,
ecc.)  alla  coltura  "ordinaria",  l'area  per la quale e' richiesto
l'aiuto deve essere dedotta della quota della superficie  "impropria"
non seminata.
   La   superficie   minima   (investita   a  leguminose  in  grani),
ammissibile all'aiuto e' fissata a 0,3 ettari  ed  ogni  appezzamento
deve avere la dimensione minima di 0,05 ettari 500 metri quadrati).
   Il  regime  di  cui  trattasi  prevede  l'erogazione  di  un aiuto
comunitario pari a 181 ECU per ettaro.
   Il  tasso  di  conversione  in   moneta   nazionale   dell'importo
dell'aiuto  espresso  in  ECU  e'  quello applicabile, secondo quanto
disposto dal  regolamento  (CEE)  n.  1068/93  del  30  aprile  1993,
all'inizio  della  campagna di commercializzazione per la quale detto
aiuto e' concesso.
   Pertanto, tenuto conto che per i prodotti in causa la campagna  di
commercializzazione  inizia  il  1  luglio  e  termina  il  30 giugno
dell'anno successivo, il fatto generatore del  tasso  di  conversione
interviene il 1 luglio.
   L'aiuto  e'  corrisposto  nella  sua integralita' nel limite della
superficie massima garantita comunitaria fissata in 400.000 ettari.
   Qualora  le  superfici  dichiarate  dai  produttori   e   ritenute
ammissibili  eccedano  il limite sopra detto, l'importo dell'aiuto e'
ridotto,  a  valere  sulla  campagna  di  riferimento,  della  stessa
percentuale di superamento.
   La superficie coltivata oggetto di una domanda di aiuto per ettaro
nell'ambito  di  un regime finanziato a norma dell'art. 1, par. 2 del
regolamento (CEE) n. 729/70 e' esclusa dall'aiuto di cui trattasi.
   Capitolo 3. XI - Termini di pagamento.
   La corresponsione dell'aiuto agli  aventi  diritto  e'  effettuata
dall'AIMA  entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
regolamento della Commissione CE che fissa,  entro  il  15  novembre,
l'importo   definitivo  dell'aiuto  sulla  base  delle  comunicazioni
effettuate dagli Stati Membri ai fini della verifica del  superamento
o meno della suddetta superficie massima garantita.
                             TITOLO XII
        TERMINI, MODALITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA,
           PENALITA' PER RITARDATO DEPOSITO DELLA STESSA,
           NONCHE' CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN AZIENDA.
   Capitolo  1.  XII  -  Termini  e  modalita' di presentazione della
                     domanda.
   Ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE)  n.  1577/96  del
30/7/1996,  la  corresponsione  dell'importo  di compensazione, fatte
salve le sanzioni previste all'art. 3 del  predetto  regolamento,  e'
subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
   a.   Il   produttore  interessato  deve  presentare  una  domanda,
debitamente  compilata  e  sottoscritta,  su   modello   stampato   e
distribuito  a  cura  dell'Azienda  di  Stato  per gli Interventi nel
Mercato Agricolo - AIMA -, conforme a quello di  cui  all'allegato  I
della  presente circolare che riguarda anche il comparto dei cereali,
dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile  e  del
riso.
   La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo
le  modalita'  previste  dalla  legge  n.  15  del 4.1.1968, salvo le
eventuali diverse forme di identificazione e di  responsabilizzazione
dei sottoscrittori, gia' adottate, per le domande di compensazione al
reddito per le grandi colture in relazione al raccolto '96, dall'AIMA
con  la  circolare  n.  4508/S  del 15 gennaio 1996, di cui si unisce
copia ( vedi allegato II).
   b. La domanda, in duplice copia, deve pervenire  improrogabilmente
entro   il   31   marzo   antecedente   l'inizio  della  campagna  di
commercializzazione di  riferimento  all'Azienda  di  Stato  per  gli
Interventi nel Mercato Agricolo, - Casella postale n. 2279 - ROMA AD,
a  mezzo  di  raccomandata  postale  o  mediante  consegna effettuata
direttamente o, per il tramite di terzi, alla predetta Azienda -  Via
Palestro, 81 - 00185 - ROMA.
   E'  da precisare che la segnalazioni di rettifica dalle domande di
compensazione, precedentemente presentate, devono essere, per la loro
validita', improrogabilmente depositate presso l'AIMA non oltre il 25
giorno successivo alla scadenza del termine ordinario di deposito.
   E' appena il  caso  di  rilevare  che  le  domande  di  rettifica,
depositate  oltre detto termine, sono, salvo le eccezioni considerate
al successivo cap. 3. XII, da ritenersi irricevibili e, pertanto,  in
conformita'  del  disposto  di cui all'art. 8, par. 1 del regolamento
(CEE) n. 3887/92, le stesse  non  saranno  prese  in  considerazione,
restando   pienamente   valide  quelle  inizialmente  presentate  nei
confronti delle quali si procedera' all'accertamento in "loco"  e  si
applicheranno   le  disposizioni  di  cui  all'art.  9  del  predetto
regolamento (CEE) n. 3887/92.
   Il produttore  interessato  deve  indicare  nell'apposito  spazio,
previsto  nel modello di domanda, il mezzo di trasmissione prescelto,
barrando la relativa casella.
   I produttori possono affidare a terzi, siano essi persone  fisiche
o giuridiche, il mandato di compilare e/o di consegnare la domanda di
compensazione.  E',  comunque,  da  precisare  che  il  produttore e'
l'unico responsabile  della  corretta  osservanza  degli  adempimenti
prescritti   dalla   normativa   comunitaria   e  nazionale  ai  fini
dell'acquisizione  del  diritto  alla   compensazione,   stessa,   e,
pertanto,   l'eventuale  incompleta  e/o  errata  compilazione  della
domanda, nonche' il mancato o tardivo deposito della stessa da  parte
dei  terzi,  non  possono  essere  validamente  opposti nei confronti
dell'Amministrazione.
   Premesso che, nell'ipotesi di societa' giuridicamente  costituita,
spetta al legale rappresentante della stessa presentare la domanda di
compensazione, si precisa che per le societa' di fatto (comproprieta'
o  qualsiasi  altro  tipo  di contitolarita'), l'adempimento in causa
deve essere soddisfatto da chi ha un rapporto diretto di coltivazione
con le superfici per le quali si chiede la compensazione.
   Nell'ipotesi in cui piu' persone si trovano nella situazione sopra
descritta, la domanda puo' essere presentata per l'intera  superficie
da   uno  solo  degli  aventi  diritto  allo  scopo  autorizzato  dai
cointeressati, oppure dai  singoli  soggetti  per  la  superficie  di
spettanza.
   In   quest'ultimo   caso  occorre  fare  massima  attenzione  alle
indicazioni delle superfici attribuite a ciascun richiedente, in modo
che la somma non ecceda la superficie catastale totale.
   L'AIMA provvede  a  trasmettere  tempestivamente  la  copia  della
domanda  all'Assessorato  Regionale  dall'Agricoltura  competente per
territorio,  al  fine  del  successivo  espletamento  dei   controlli
aziendali.
   Nel  caso  di  azienda  con unita' produttiva doslocate in Regioni
diverse, la copia della domanda va rimessa a  tutti  gli  Assessorati
regionale territorialmente competenti.
   Ad  ogni  buon fine, si ritiene utile far presente che la domanda,
secondo quanto  disposto  dalla  regolamentazione  comunitaria,  deve
essere   depositata,  pena  l'applicazione  delle  sanzioni  appresso
indicate o la irricevibilita' della stessa, entro il termine  massimo
sopra precisato.
   Di   conseguenza,   si  richiama  la  particolare  attenzione  dei
produttori su tale specifico aspetto,  rappresentando  l'opportunita'
della  consegna  diretta  e, nel caso di ricorso al mezzo postale, di
provvedere, comunque, all'adempimento con largo anticipo rispetto  al
termina di scadenza.
   La  domanda  di  compensazione deve contenere tutte le indicazioni
prescritte  nel  modello  di  cui   all'allegato   I   ivi   compresa
l'indicazione  dei  riferimenti  catastali  concernenti  le superfici
aziendali investite a colture diverse dalle leguminose  in  grani  ed
essere  corredata  della  certificazione  antimafia resa ai sensi del
Decreto legge n. 152 del  13-5-1991  convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  n. 203 del 12-7-1991; allo scopo di evitarne il rinnovo
nel corso della procedura di  erogazione,  e'  consigliabile  che  la
certificazione  in  questione abbia validita' di almeno sessanta (60)
giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda.
   Si precisa che, ai sensi di  quanto  disposto  dall'art.  5  della
Legge   n.   47   del  17  gennaio  1994,  non  e'  richiesta  alcuna
certificazione per le erogazioni il cui valore complessivo non superi
50 milioni di lire.
   Al fine di accelerare al massimo la procedura di  pagamento  delle
compensazioni al reddito, risulta opportuno che il richiedente faccia
riferimento,  nella  compilazione  della  domanda,  ai dati contenuti
nella visura catastale piu' recente.
   Se  la  variazione  catastale  e'  stata  registrata  al   catasto
periferico,  ma  non in quello centrale, al fine della verifica fara'
fede il dato del catasto periferico.
   I dati relativi alle superfici vanno indicati in ettari e are  con
arrotondamento per difetto delle centiare.
   Nel  corso  del  procedimento  istruttorio,  l'AIMA ha facolta' di
richiedere al produttore la documentazione ritenuta necessaria per la
verifica  della  fondatezza  dei  dati  esposti  nella   domanda   di
compensazione.
   Capitolo 2. XII - Penalita' per ritardato deposito della domanda.
   In  caso  di  ritardato  deposito della domanda entro il 25 giorno
successivo alla scadenza del termine di  presentazione,  gli  importi
delle compensazioni spettanti, fatte salve le cause di forza maggiore
come  definite al precedente Titolo IX, sono ridotti dell'1% per ogni
giorno lavorativo di ritardo.
   Come  sopra  precisato,  nell'ipotesi  di  ritardo  superiore a 25
giorni, la domanda e' irricevibile e non puo' dar  luogo,  in  nessun
caso, alla corresponsione delle compensazioni in questione.
   Capitolo 3. XII - Possibilita' di correzione della domanda.
   Dopo  la scadenza del termine fissato, la domanda di compensazione
presentata puo' essere modificata solo in caso di:
   - manifesto errore riconosciuto dall'AIMA;
   - eventi  debitamente  documentati,  quali  quelli  richiamati,  a
titolo di esempio, dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
della  Commissione  n.  3887/92  del 23.12.1992 (decesso, matrimonio,
acquisto o vendita, contratto di affitto, ecc.) per  quanto  concerne
le particelle catastali.
   A  tal  fine  l'interessato avra' cura di presentare all'AIMA, nel
piu'  breve  tempo  possibile  e  preferibilmente  non  oltre  il  30
settembre  di  ogni  anno,  la documentazione relativa alle cause che
hanno determinato la variazione della titolarita' di  possesso  delle
particelle in questione.
   La domanda di rettifica puo' essere inoltrata successivamente alla
data  di  presentazione,  ma  non  puo', comunque, essere validamente
depositata  in  data  successiva   all'eventuale   comunicazione   di
sopralluogo aziendale.
   E'   data,   inoltre,   facolta'   al   produttore  di  modificare
l'ordinamento colturale  dell'azienda  risultante  dalla  domanda  di
compensazione  presentata per una superficie al massimo pari a quella
inizialmente dichiarata.
   E' bene, comunque, precisare che  la  modifica  di  cui  sopra  e'
ammissibile  solo  durante  il  periodo che va dalla data di deposito
della domanda di compensazione fino al 15 maggio successivo.
   Le suddette modifiche devono costituire oggetto di specifica nuova
domanda,  all'AIMA,  barrando  l'apposita   casella   relativa   alla
fattispecie considerata.
   Capitolo 4. XII - Controlli amministrativi ed in azienda.
   Per  quanto  concerne  la  materia  in  causa,  si rinvia a quanto
precisato al Titolo VII della presente circolare, eccezion fatta  per
le  disposizioni  specifiche  riguardanti  il  settore  del  riso che
postula il coinvolgimento sia dell'Ente Nazionale Risi che dell'AIMA.
                       oooooooooooooooooooooo
   Le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. D/119 del 30
luglio 1996 sopra citata cessano di  avere  vigore  a  partire  dalla
campagna di commercializzazione 1996/97.
3)  DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI MODIFICA DELLE CIRCOLARE N. D/ 1289
   DELL'11 NOVEMBRE 1995.
                             TITOLO XIII
Capitolo 1. XIII - Disposizioni integrative e di modifica del
                   Titolo VIII - paragr. 1 - ultimo capoverso
                   e dell'allegato XVI della circolare
                   ministeriale n. D/1289 dell'11/11/1995.
   La disposizione contenuta al Titolo VIII, par. 1, ultimo capoverso
della circolare n. D/1289/95 e' soppressa.
   Rimane tuttavia in vigore la particolare  procedura  di  controllo
che   l'AIMA  dovra'  garantire  per  la  regioni  omogenee  indicate
all'allegato III, che  sostituisce  l'allegato  XVI  della  precitata
circolare,  in maniera rafforzata e proporzionale allo sviluppo degli
investimenti sulla base delle risultanze delle domande presentate per
la campagna precedente.
   A  tal  proposito, si ricorda che, conformemente a quanto previsto
dalla circolare ministeriale n. D/477 del 14 maggio 1996 il controllo
dovra' peraltro accertare,  sia  in  ambito  nazionale,  sia  per  le
regioni  in  questione,  che  le  colture  dei  semi  oleosi siano in
condizioni ordinarie di crescita sino alla fioritura e  mantenute  in
campo almeno fino al 30 giugno di ogni anno.
   Per quanto concerne, in particolare il colza, il relativo raccolto
non  puo'  essere  conseguito prima di detta data, a meno che non sia
stata raggiunta, in precedenza, la piena maturazione.
   L'AIMA, pertanto, avra' cura di garantire, una puntuale  procedura
di  controllo  secondo  i termini e le modalita' previste dalla sopra
richiamata circolare.
                             TITOLO XIV
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
   Capitolo 1. XIV - Data del deposito della domanda di compensazione
                     al reddito.
   A titolo eccezionale per la sola campagna  di  commercializzazione
1997/98,  corrispondente al raccolto 1997, la data ultima di deposito
della domanda di  compensazione  al  reddito  di  cui  ai  regimi  di
sostegno  previsti  dai  regolamenti  CE  del  Consiglio  n.  1765/92
(cereali, semi oleosi, piante  proteiche  e  lino  non  tessile),  n.
3072/95  (riso)  e  n. 1577/96 (leguminosa in grani) e' fissata al 30
aprile 1997.
   Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare,
si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti  nella  materia  e
alla  normativa  nazionale  che  disciplina  attualmente il regime di
sostegno di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92.
   Si rivolge, la piu' viva raccomandazione  agli  Assessorati,  agli
Uffici,  agli  Enti ed alle Organizzazioni in indirizzo affinche' sia
data la massima diffusione, con ogni mezzo disponibile, al  contenuto
del presente provvedimento.
                         oooooooooooooooooo
   La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli Organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
                                                   il Ministro: PINTO
Registrata alla Corte dei conti il 28 dicembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 235