IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visti i propri decreti del 18 dicembre 1996 che hanno disposto  per
il  30  dicembre  1996  l'emissione  dei  buoni ordinari del tesoro a
ottantotto,  centottantadue  e  trecentosessantacinque  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre 1996;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  30  dicembre  1996  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 dicembre  1996
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,40 per i B.O.T. a
ottantotto  giorni, a L. 96,80 per i B.O.T. a centottantadue giorni e
a L. 93,85 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
   La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1997,  ammonta  a  L.  175.669.280.000  per  i  buoni  a
ottantotto  giorni  con  scadenza 28 marzo 1997; a L. 368.569.302.500
per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 giugno 1997 e  a
L.  863.085.610.000  per i titoli a trecentosessantacinque giorni con
scadenza 30 dicembre 1997.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  98,07  per  i
B.O.T.  a ottantotto giorni, a L. 96,11 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 92,60 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1997
                                 p. Il direttore generale: DEL BUFALO