IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43,  concernente  l'istituzione  del  servizio di riscossione dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica  n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari
di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle  finanze  i
dati  relativi  alle somme riscosse secondo le modalita' ed i termini
stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto  con  il
Ministro del tesoro;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
quale  istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli
immobili (ICI);
  Visto l'art. 10, comma  3,  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
504/1992,  per  effetto  del  quale l'imposta comunale sugli immobili
deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario
della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune  sul
cui  territorio  insiste  interamente o prevalentemente la superficie
dell'immobile soggetto  ad  imposizione,  ovvero  su  apposito  conto
corrente postale intestato al predetto concessionario;
  Visto  l'art.  10,  comma  5,  secondo  periodo,  del detto decreto
legislativo n. 504/1992, per la parte  relativa  alla  determinazione
delle  modalita'  di  registrazione  e  di  trasmissione  dei dati di
riscossione, distintamente per ogni  contribuente,  ai  comuni  e  al
sistema informativo del Ministero delle finanze;
  Visto  l'art  7,  comma  1,  del decreto interministeriale 5 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
  Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze  11
ottobre   1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del
successivo  14  ottobre,  e'  stato  costituito  il   Consorzio   tra
l'Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani  ed  il  Consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio  riscossione,
denominato "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale";
  Ritenuta  la  necessita'  di estendere all'ICI l'applicazione delle
disposizioni dettate dal decreto ministeriale del  30  ottobre  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  262  del 6 novembre 1992,
relativo all'esecuzione di  controlli  per  i  tributi  riscossi  dai
concessionari;
  Considerata   l'opportunita'   di  disciplinare,  con  il  presente
decreto, i termini  e  le  modalita'  di  trasmissione  dei  dati  di
riscossione   e   di   effettuazione   dei   controlli  relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta  per  l'anno  1995,  salva
restando  l'emanazione  di ulteriori decreti per l'ICI dovuta per gli
anni successivi;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  dati  relativi  ai versamenti effettuati dai contribuenti, a
titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1995
ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504  del
30  dicembre  1992,  devono  essere  inviati, su supporto magnetico o
tramite  collegamento  telematico,  dai   concessionari   al   Centro
informativo del Dipartimento delle entrate entro il 31 dicembre 1996.
I  dati  relativi  ai  versamenti,  sempre  a  titolo  di  ICI  1995,
effettuati  o  per   i   quali   sia   pervenuta   comunicazione   di
accreditamento  dopo  il  predetto  invio  devono essere trasmessi al
centro informativo entro il mese successivo ad ogni trimestre solare.
I dati da registrare sui  supporti  magnetici  e  le  caratteristiche
tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato al presente
decreto.
  2.  La  trasmissione  dei  supporti  magnetici  e'  effettuata  dai
concessionari tramite  il  Consorzio  nazionale  obbligatorio  tra  i
concessionari del servizio riscossione.
  3.     I     concessionari    devono    tenere    a    disposizione
dell'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  un   duplicato   dei
supporti  magnetici  per  un periodo di cinque anni a decorrere dalla
data  di  trasmissione  dell'originale  al  centro  informativo   del
Dipartimento delle entrate.