IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che dispone l'obbligo per i concessionari di trasmettere al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati relativi alle somme riscosse secondo le modalita' ed i termini stabiliti con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992, per effetto del quale l'imposta comunale sugli immobili deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario; Visto l'art. 10, comma 5, secondo periodo, del detto decreto legislativo n. 504/1992, per la parte relativa alla determinazione delle modalita' di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze; Visto l'art 7, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993; Visto che, in attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del successivo 14 ottobre, e' stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione, denominato "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale"; Ritenuta la necessita' di estendere all'ICI l'applicazione delle disposizioni dettate dal decreto ministeriale del 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 6 novembre 1992, relativo all'esecuzione di controlli per i tributi riscossi dai concessionari; Considerata l'opportunita' di disciplinare, con il presente decreto, i termini e le modalita' di trasmissione dei dati di riscossione e di effettuazione dei controlli relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995, salva restando l'emanazione di ulteriori decreti per l'ICI dovuta per gli anni successivi; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. 1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1995 ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere inviati, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, dai concessionari al Centro informativo del Dipartimento delle entrate entro il 31 dicembre 1996. I dati relativi ai versamenti, sempre a titolo di ICI 1995, effettuati o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il predetto invio devono essere trasmessi al centro informativo entro il mese successivo ad ogni trimestre solare. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato al presente decreto. 2. La trasmissione dei supporti magnetici e' effettuata dai concessionari tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione. 3. I concessionari devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al centro informativo del Dipartimento delle entrate.