IL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA
  Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto il testo del proprio  regolamento  interno  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;
  Nella seduta del 9 gennaio 1997;
                            Ha deliberato
di  apportare  modifiche  agli  articoli  16, 18, 19, 20, 25 e 40 del
regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti  articoli
e' formulato come segue:
                              "Art. 16.
               Pubblicita' delle sedute del Consiglio
  1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
  2.  Le  sedute  non  sono  pubbliche  quando  ricorrono  motivi  di
sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicita', prevalgano ragioni
di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato  o  di
terzi  ovvero di salvaguardia del segreto di indagine penale. In tali
casi, l'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di  essa
e'  deliberata  su proposta delle singole commissioni o di almeno tre
componenti del Consiglio. La  delibera  e'  adottata  in  assenza  di
pubblico,  immediatamente  prima  dell'esame  della  questione  e con
maggioranza pari a due terzi dei voti validi espressi.
  3. Quando la seduta e'  pubblica,  l'accesso  della  stampa  e  del
pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da
impianti  audiovisivi a circuito chiuso.  Il vicepresidente determina
le modalita'  e  le  limitazioni  dell'accesso  in  conformita'  alle
indicazioni di massima del Consiglio.
  4.  La  norma  del  primo  comma  non  si applica alle sedute delle
commissioni.
                              Art. 18.
                 Rilascio di copia e visione di atti
  1. Chiunque ha diritto di ottenere  copia  o  visione  dei  verbali
delle  sedute  pubbliche  del  Consiglio  e delle delibere consiliari
assunte in seduta pubblica.
  2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle  commissioni
nonche'  degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei
procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono  autorizzati
dal  comitato  di  presidenza,  previo  parere  della  commissione, a
richiesta  di  chiunque  vi  abbia  un   giustificato   motivo.   Con
provvedimento  motivato,  l'autorizzazione puo' essere negata, ovvero
limitata alla sola visione, in relazione ad atti e  documenti  per  i
quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni
o  persone  o  la  riservatezza  della  sfera  privata dei magistrati
interessati al procedimento o di  terzi,  salvo  che  gli  atti  o  i
documenti  siano  necessari  al  richiedente  per  far  valere propri
interessi giuridicamente rilevanti. In  nessun  caso  possono  essere
autorizzati,  se  non  al  magistrato interessato al procedimento, la
visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto
di indagine penale ovvero dei quali  sia  vietata  la  pubblicazione.
Contro  il  diniego di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio
che provvede entro trenta giorni.
  3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o
il  rilascio  di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle
commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati  o  acquisiti
nel corso del procedimento e' autorizzato dal comitato di presidenza,
previo  parere  della  commissione, esclusivamente nel caso in cui la
conoscenza o la copia di tali atti siano  necessarie  al  richiedente
per  far  valere  propri  interessi giuridicamente rilevanti. In tali
casi,  l'autorizzazione,  se  richiesta  da  soggetti   diversi   dal
magistrato interessato al procedimento, e' limitata alla sola visione
ove  sussistano  prevalenti  esigenze  di  rispetto  del  segreto  di
indagine penale,  di  salvaguardia  della  riservatezza  della  sfera
privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero
specifiche  e  gravi esigenze di efficacia dell'attivita' consiliare.
La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate  in  seduta
segreta  non  sono  consentiti  nei  casi  in cui la segretazione sia
disposta per esigenze di tutela della sicurezza di  beni  o  persone,
salvo  che  la  richiesta  provenga  dal  magistrato  interessato  al
procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di  autorizzazione
e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
  4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il
rilascio  di copia dei verbali delle commissioni nonche' degli atti e
dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e
per i quali la commissione non abbia disposto la  segretazione,  sono
autorizzati   dal   comitato   di  presidenza,  previo  parere  della
commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la  copia
di  tali  atti  siano necessarie al richiedente per far valere propri
interessi  giuridicamente  rilevanti  e  sempre  che  non  vi  ostino
prevalenti  esigenze  di  rispetto del segreto di indagine penale, di
tutela della sicurezza di  beni  o  persone,  di  salvaguardia  della
riservatezza  della  sfera  privata  dei  magistrati  interessati  al
procedimento o di  terzi,  ovvero  specifiche  e  gravi  esigenze  di
efficacia  dell'attivita'  consiliare.  Al  magistrato interessato al
procedimento puo' essere  negata  l'autorizzazione  anche  alla  sola
visione  degli  atti,  soltanto  se  le  esigenze  suddette rivestano
caratteri di  eccezionale  preminenza.    Contro  il  diniego,  anche
parziale,  di  autorizzazione  e'  ammesso  reclamo  al Consiglio che
provvede entro trenta giorni.
  5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente.
                              Art. 19.
                         Obbligo del segreto
  1. I componenti del Consiglio sono  tenuti  al  segreto  su  quanto
riguarda  le  sedute  del  Consiglio per le quali e' stata esclusa la
pubblicita' nonche' su quanto concerne i lavori delle commissioni per
i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui  essa
e'  stata disposta. In nessun caso sono coperti da segreto, salvo che
ricorrano  esigenze  di  sicurezza,  le  deliberazioni  adottate  dal
Consiglio,   i  dispositivi  delle  proposte  delle  commissioni,  il
risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
  2. Le  commissioni,  se  sussistono  le  esigenze  di  riservatezza
indicate   nell'art.   18,  possono  deliberare,  a  maggioranza  dei
componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti.  Per
gli    stessi   motivi,   il   comitato   di   presidenza,   all'atto
dell'assegnazione della pratica  alla  commissione  competente,  puo'
disporne  la  segretazione  provvisoria fino a che la commissione non
abbia deliberato in merito.
  3.  La  segretazione  disposta  dalla commissione ha efficacia fino
alla deliberazione delle proposte da sottoporre al  Consiglio,  salvo
che  la  commissione  non deliberi, con il voto della maggioranza dei
propri  componenti,  di  proporre  al  Consiglio  di   escludere   la
pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di
singoli atti o documenti.
  4.  I  magistrati della segreteria e dell'ufficio studi, nonche' il
personale addetto, sono tenuti  al  segreto  su  quanto  riguarda  le
sedute  del  Consiglio  per le quali e' stata esclusa la pubblicita',
salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.
  5. I magistrati della segreteria e dell'ufficio studi,  nonche'  il
personale  addetto,  sono  tenuti  al  segreto  su quanto riguarda le
sedute delle commissioni nonche' sugli atti e i documenti  formati  o
acquisiti  nel  corso  dei  procedimenti  consiliari  sino  alla loro
definizione  in  seduta  pubblica.  Sono  escluse   da   segreto   le
informazioni di cui all'art. 9, comma 3.
                              Art. 20.
                      Notiziario del Consiglio
  1.  Il  Consiglio  pubblica  un  proprio  notiziario nel quale sono
contenute, subito dopo l'approvazione:
    a) le vacanze degli uffici giudiziari;
    b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti
articoli 13, 14 e 16;
    c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15.
  2. Il Consiglio, su  proposta  della  commissione  per  la  riforma
giudiziaria  e  l'amministrazione della giustizia, delibera in ordine
alla periodicita', ai destinatari ed alla struttura del notiziario.
  3.  Su  richiesta  di  almeno  tre  componenti,  si  procede   alla
pubblicazione  dei  verbali  delle  sedute  consiliari,  salvo che si
tratti di sedute segrete.
  4. La richiesta deve essere formulata  entro  trenta  giorni  dalla
seduta cui si riferisce.
                              Art. 25.
                          V o t a z i o n i
  1.   Le   votazioni,   nelle  sedute  del  Consiglio  e  delle  sue
commissioni, sono valide  se  ad  esse  partecipi  il  numero  legale
previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.
  2.  Alle  votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede
per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi.
  3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha  luogo,  oltre
che  nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano tre
componenti; in tal caso si procede iniziando da un  nome  estratto  a
sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
  4.  Si  da'  luogo  a  votazione per scrutinio segreto soltanto per
questioni concernenti persone,  ad  esclusione  del  conferimento  di
incarichi  direttivi, a richiesta, in commissione, di due componenti,
o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede  scrivendo
sulla  scheda  'SI'  o 'NO' alla proposta messa in votazione, ovvero,
nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la  proposta
votata.  Nelle  sedute  del  Consiglio,  la  richiesta di votazione a
scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di
voto. Se  alla  richiesta  di  votazione  per  scrutinio  segreto  si
oppongono almeno tre componenti, decide il Consiglio.
  5.  E'  approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei
voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti  o  abbiano
depositato  scheda  bianca,  concorrono  soltanto alla formazione del
numero legale.
                              Art. 40.
                          Esame degli atti
  1. Ciascun componente del Consiglio ha facolta' di prendere visione
e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro
delle commissioni e di tutti  i  verbali,  gli  atti  e  i  documenti
relativi  ad  ogni  pratica che vi sia iscritta, nonche' di ogni atto
pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del comitato di
presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione
disciplinare.
  2. I  componenti  del  Consiglio  hanno  diritto  di  consultare  i
fascicoli  relativi a procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria
e' chiusa ai sensi dell'art. 33  del  regio  decreto  legislativo  31
maggio 1946, n. 511.
  3.  I  suddetti  componenti  consultano  i  fascicoli  relativi  ai
procedimenti  disciplinari  presso  la   segreteria   della   sezione
disciplinare, che ne prende nota.
  4.  Nel  caso in cui la consultazione degli atti sia necessaria per
la  definizione  di  una  specifica  pratica,  su  richiesta  di  una
commissione  o  del  'plenum',  gli  atti  possono essere esibiti dal
segretario addetto alla sezione disciplinare  che  partecipera'  alla
seduta della commissione o del 'plenum' conservando la disponibilita'
del fascicolo.".
   Roma, 9 gennaio 1997
                                           Il Vice Presidente: GROSSO