IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988; Nella seduta del 9 gennaio 1997; Ha deliberato di apportare modifiche agli articoli 16, 18, 19, 20, 25 e 40 del regolamento interno a seguito delle quali il testo di detti articoli e' formulato come segue: "Art. 16. Pubblicita' delle sedute del Consiglio 1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. 2. Le sedute non sono pubbliche quando ricorrono motivi di sicurezza o quando, sulle esigenze di pubblicita', prevalgano ragioni di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi ovvero di salvaguardia del segreto di indagine penale. In tali casi, l'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa e' deliberata su proposta delle singole commissioni o di almeno tre componenti del Consiglio. La delibera e' adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione e con maggioranza pari a due terzi dei voti validi espressi. 3. Quando la seduta e' pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il vicepresidente determina le modalita' e le limitazioni dell'accesso in conformita' alle indicazioni di massima del Consiglio. 4. La norma del primo comma non si applica alle sedute delle commissioni. Art. 18. Rilascio di copia e visione di atti 1. Chiunque ha diritto di ottenere copia o visione dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica. 2. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta pubblica sono autorizzati dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, a richiesta di chiunque vi abbia un giustificato motivo. Con provvedimento motivato, l'autorizzazione puo' essere negata, ovvero limitata alla sola visione, in relazione ad atti e documenti per i quali sia prevalente l'esigenza di salvaguardare la sicurezza di beni o persone o la riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, salvo che gli atti o i documenti siano necessari al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In nessun caso possono essere autorizzati, se non al magistrato interessato al procedimento, la visione o il rilascio di copia di atti o documenti coperti da segreto di indagine penale ovvero dei quali sia vietata la pubblicazione. Contro il diniego di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni. 3. Per i procedimenti definiti in seduta non pubblica, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle sedute del Consiglio e delle commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento e' autorizzato dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti. In tali casi, l'autorizzazione, se richiesta da soggetti diversi dal magistrato interessato al procedimento, e' limitata alla sola visione ove sussistano prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attivita' consiliare. La visione o il rilascio di copie delle delibere adottate in seduta segreta non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato al procedimento. Contro ogni diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni. 4. Anteriormente alla definizione del procedimento, la visione o il rilascio di copia dei verbali delle commissioni nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso del procedimento stesso e per i quali la commissione non abbia disposto la segretazione, sono autorizzati dal comitato di presidenza, previo parere della commissione, esclusivamente nel caso in cui la conoscenza o la copia di tali atti siano necessarie al richiedente per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti e sempre che non vi ostino prevalenti esigenze di rispetto del segreto di indagine penale, di tutela della sicurezza di beni o persone, di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al procedimento o di terzi, ovvero specifiche e gravi esigenze di efficacia dell'attivita' consiliare. Al magistrato interessato al procedimento puo' essere negata l'autorizzazione anche alla sola visione degli atti, soltanto se le esigenze suddette rivestano caratteri di eccezionale preminenza. Contro il diniego, anche parziale, di autorizzazione e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni. 5. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente. Art. 19. Obbligo del segreto 1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita' nonche' su quanto concerne i lavori delle commissioni per i quali sia stata deliberata la segretazione, nei limiti in cui essa e' stata disposta. In nessun caso sono coperti da segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente. 2. Le commissioni, se sussistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 18, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la segretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il comitato di presidenza, all'atto dell'assegnazione della pratica alla commissione competente, puo' disporne la segretazione provvisoria fino a che la commissione non abbia deliberato in merito. 3. La segretazione disposta dalla commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la commissione non deliberi, con il voto della maggioranza dei propri componenti, di proporre al Consiglio di escludere la pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la segretazione di singoli atti o documenti. 4. I magistrati della segreteria e dell'ufficio studi, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1. 5. I magistrati della segreteria e dell'ufficio studi, nonche' il personale addetto, sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle commissioni nonche' sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica. Sono escluse da segreto le informazioni di cui all'art. 9, comma 3. Art. 20. Notiziario del Consiglio 1. Il Consiglio pubblica un proprio notiziario nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione: a) le vacanze degli uffici giudiziari; b) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti articoli 13, 14 e 16; c) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 15. 2. Il Consiglio, su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, delibera in ordine alla periodicita', ai destinatari ed alla struttura del notiziario. 3. Su richiesta di almeno tre componenti, si procede alla pubblicazione dei verbali delle sedute consiliari, salvo che si tratti di sedute segrete. 4. La richiesta deve essere formulata entro trenta giorni dalla seduta cui si riferisce. Art. 25. V o t a z i o n i 1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37. 2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi. 3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiedano tre componenti; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico. 4. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in commissione, di due componenti, o, in Consiglio, di sei componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda 'SI' o 'NO' alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppongono almeno tre componenti, decide il Consiglio. 5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale. Art. 40. Esame degli atti 1. Ciascun componente del Consiglio ha facolta' di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, del registro delle commissioni e di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonche' di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del comitato di presidenza, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare. 2. I componenti del Consiglio hanno diritto di consultare i fascicoli relativi a procedimenti disciplinari, quando l'istruttoria e' chiusa ai sensi dell'art. 33 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. 3. I suddetti componenti consultano i fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari presso la segreteria della sezione disciplinare, che ne prende nota. 4. Nel caso in cui la consultazione degli atti sia necessaria per la definizione di una specifica pratica, su richiesta di una commissione o del 'plenum', gli atti possono essere esibiti dal segretario addetto alla sezione disciplinare che partecipera' alla seduta della commissione o del 'plenum' conservando la disponibilita' del fascicolo.". Roma, 9 gennaio 1997 Il Vice Presidente: GROSSO