ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 tra
                     IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                         LA REGIONE TOSCANA
                            Premesso che:
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2
Presidenza,  foglio n.  76, ha  approvato il  Piano di  Riconversione
Produttiva delle  aree della regione Toscana  interessate dalla crisi
mineraria, ai sensi dell'art. 1 del  decreto legge 24 aprile 1993, n.
121,  convertito  nella  legge  23   giugno  1993,  n.  204,  recante
"Interventi urgenti a sostegno del settore minerario";
  Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica
ed  occupazionale   nelle  aree   della  regione   interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
  L'attuazione del  Piano richiede la gestione  integrata ed unitaria
di  tutti gli  interventi previsti  dal  Piano stesso,  da parte  dei
soggetti   coinvolti,  nonche'   la  disponibilita'   di  un   quadro
informativo  completo e  costantemente aggiornato  in relazione  allo
stato  di  attuazione dei  singoli  interventi,  per una  puntuale  e
corretta valutazione della loro efficacia;
  L'art. 1 della  citata legge 23 giugno 1993, n.  204 prevede che il
Piano, finanziato  con il  concorso di  risorse statali,  regionali e
comunitarie, venga attuato mediante  accordi di programma e contratti
di programma;
  Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione stessa;
  In  attuazione del  Piano sono  stati  gia' stipulati,  in data  27
agosto 1996 e 31 dicembre  1996, tra il Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  e   la  regione  Toscana  accordi  di
programma relativi  ad interventi per la  realizzazione di iniziative
sostitutive di  quelle minerarie ai  sensi dell'art. 1 della  legge 3
febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge
30 luglio  1990, n. 221,  e per  programmi di recupero  ambientale di
compendi  immobiliari  direttamente   o  indirettamente  legati  alle
attivita'  minerarie nella  regione  Toscana, ai  sensi dell'art.  1,
comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204;
  L'art.  1, comma  4  della citata  legge 23  giugno  1993, n.  204,
prevede  che   i  programmi   di  recupero  ambientale   di  compendi
immobiliari  direttamente  o  indirettamente  legati  alle  attivita'
minerarie  debbano essere  destinati al  soddisfacimento di  esigenze
sociali, culturali e di insediamenti produttivi;
  Il  punto 2.4)  del Piano  ricomprende, tra  gli interventi  per la
tutela  ambientale  da  promuovere con  l'utilizzazione  delle  somme
all'uopo stanziate  dalla legge n.  204/1993, quelli per  il recupero
ambientale  di  compendi  immobiliari direttamente  o  indirettamente
legati  alle  attivita' minerarie,  gia'  dismesse  o interessate  da
processi  di  ristrutturazione  o   di  riconversione,  destinati  al
soddisfacimento  di esigenze  sociali,  culturali  e di  insediamenti
produttivi, attraverso  progetti di  valorizzazione del  territorio e
delle sue risorse;
  Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e   dell'artigianato    fondi   statali   per    lire   9.700.000.000
(novemiliardisettecentomilioni)  in  conto   residui  degli  esercizi
precedenti         e          per         lire         13.500.000.000
(tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza 1997;
  Con note  prot. 487095 del 1  settembre 1995 e prot.  487173 del 18
dicembre 1995 trasmesse rispettivamente  alla regione Sardegna e alla
regione Toscana,  la Direzione  generale delle miniere  del Ministero
dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  ha stabilito  le
modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti
minimi  dei progetti  di intervento  per il  recupero ambientale  dei
predetti compendi immobiliari;
  A seguito di intese con dette  regioni, si e' ritenuto di procedere
alla  stipula  di accordi  di  programma  per la  determinazione  dei
progetti  di   recupero  ambientale  dei  compendi   immobiliari,  da
promuovere  con i  fondi statali  all'uopo disponibili  fino a  tutto
l'esercizio finanziario 1996, concordando altresi' di utilizzare, per
la determinazione  della quota parte  di fondi spettanti  alle stesse
regioni, il  metodo gia'  impiegato in occasione  del perfezionamento
dei sopra citati accordi di programma gia' stipulati;
                           Considerato che:
  Sono  pervenute  al  Ministero   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  n.  17  domande  di contributo  per  interventi  di
recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree
della  regione Toscana  interessate  dalla  ristrutturazione o  dalla
cessazione  dell'attivita'  mineraria,  per   4  delle  quali  si  e'
proceduto  all'emanazione   dei  provvedimenti  di   concessione  dei
contributi stessi;
  Per  alcuni dei  progetti di  recupero  ambientale di  cui sopra  e
tuttora giacenti erano stati  concessi contributi, ai sensi dell'art.
9, comma 5 della legge 30 luglio  1990, n. 221, a favore della stessa
regione o  di altri  Enti locali,  per la  realizzazione di  studi di
piani di fattibilita';
  Tali studi  erano finalizzati  a disporre  di un  esauriente quadro
conoscitivo  per  valutare  la  realizzabilita' e  la  priorita'  dei
progetti  di  recupero  nell'ambito delle  aree  specifiche:  risulta
quindi  indispensabile acquisire  i  risultati  conoscitivi di  detti
studi  di fattibilita',  che  sono da  considerare come  propedeutici
rispetto ai progetti operativi di recupero;
  Alcuni  di detti  studi  non sono  ancora  completati e,  pertanto,
possono  essere  ritenuti  ammissibili   a  contributo  unicamente  i
progetti relativi  a programmi di  intervento per i quali  tali studi
non sono attualmente in corso;
  A seguito delle istruttorie  effettuate dai competenti uffici della
Direzione generale per il  coordinamento degli incentivi alle imprese
del  Ministero dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  e
sulla   base  dell'intesa   espressa   dalla   regione  Toscana   con
deliberazione n. 1456 in data  15 dicembre 1997, i progetti risultati
in atto ammissibili sono i seguenti:
  a) progetto  presentato dal comune  di Gavorrano (Grosseto)  per la
realizzazione  del Parco  Rigoloccio-Teleferica  (Museo aereo)per  un
costo        preventivato         di        lire        7.902.000.000
(settemiliardinovecentoduemilioni),  ritenuto  ammissibile  per  lire
7.687.200.000 (settemiliardiseicentoottantasettemilioniduecentomila),
percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
  b) progetto  presentato dal comune  di Gavorrano (Grosseto)  per la
realizzazione del Parco di Ravi-Marchi,  per un costo preventivato di
lire  1.722.000.000  (unmiliardosettecentoventiduemilioni),  ritenuto
ammissibile             per            lire             1.646.400.000
(unmiliardoseicentoquarantaseimilioniquattrocentomila),   percentuale
di contributo richiesta pari al 100%;
  c) progetto  presentato dal comune  di Gavorrano (Grosseto)  per il
recupero dell'area di Valmaggiore, per  un costo preventivato di lire
964.800.000  (novecentosessantaquattromilioniottocentomila), ritenuto
ammissibile             per              lire             922.800.000
(novecentoventiduemilioniottocentomila),  percentuale  di  contributo
richiesta pari al 100%;
  L'importo  complessivo  dei  costi ammissibili  di  detti  progetti
risulta          pari          a         lire          10.256.400.000
(diecimiliardiduecentocinquantaseimilioniquattrocentomila);
  Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione
generale  per  il  coordinamento  degli incentivi  alle  imprese  del
Ministero  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato,  la
regione  Toscana  ha  espresso  la  propria  intesa  ed  ha  ritenuto
prioritaria la  realizzazione degli  interventi di cui  ai precedenti
punti b), c) con la citata  deliberazione n. 1456 in data 15 dicembre
1997;
  Per fronteggiare la situazione  di crisi economica ed occupazionale
particolarmente  grave  dell'area   mineraria  toscana  e'  opportuno
proseguire  nell'attuazione  del  Piano di  riconversione  produttiva
citato in premessa  per cio' che riguarda gli  interventi di recupero
ambientale  dei   compendi  immobiliari  nelle  aree   della  regione
interessate dalla ristrutturazione  o dalla cessazione dell'attivita'
mineraria, con la  concessione di contributi statali,  nei limiti dei
fondi disponibili  a tutto l'esercizio finanziario  1996, ai progetti
finora presentati e ritenuti ammissibili;
  Altri  interventi  o  stralci  operativi di  progetti  di  recupero
ambientale dei  compendi immobiliari nelle stesse  aree della regione
Toscana, ivi compresi quelli previsti  dai progetti gia' presentati e
ritenuti  attualmente   non  ammissibili,  potranno   beneficiare  di
contributi con ricorso ai  fondi statali complessivamente disponibili
nell'esercizio finanziario 1997  per la quota parte  che compete alla
stessa regione sulla  base delle intese citate in  premessa nonche' a
risorse  regionali e  comunitarie,  come previsto  dall'art. 1  della
citata legge n. 204/1993;
                Si conviene e si stipula quanto segue:
                             Articolo 1
  Con   la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana
concludono un accordo di programma ai  sensi dell'art. 1, comma 1 del
decreto-legge  24 aprile  1993,  n. 121,  convertito  nella legge  23
giugno  1993, n.  204,  recante "Interventi  urgenti  a sostegno  del
settore minerario",  per proseguire nell'attuazione  degli interventi
previsti dall'art. 2 del presente  Accordo, per programmi di recupero
ambientale  di  compendi  immobiliari direttamente  o  indirettamente
legati alle attivita' minerarie nei bacini minerari caratterizzati da
attivita' minerarie dismesse o in  fase di dismissione, ai fini della
gestione unitaria ed integrata  del Piano di riconversione produttiva
delle  aree della  stessa  regione destinato  a  favorire la  ripresa
economica  ed  occupazionale  nelle   aree  interessate  dalla  crisi
mineraria.
                             Articolo 2
  Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del
Piano di  riconversione produttiva  delle aree della  regione Toscana
per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari
sono  costituiti   dai  progetti  citati  nella   premessa  ai  punti
contraddistinti con le lettere b), c);
  Per la realizzazione di tali  interventi di recupero ambientale dei
compendi immobiliari,  verranno erogati contributi statali  fino alla
concorrenza       dell'importo       di      lire       2.569.200.000
(duemiliardicinquecentosessantanovemilioniduecentomila);
  L'impegno   delle   relative   somme   avverra',   con   successivi
provvedimenti,  sul  capitolo  7911  dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1997,  residui 1996, dopo aver  ricevuto dalla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri l'autorizzazione  all'assunzione  dello
stesso impegno  ai sensi dell'art.  8, comma 2, del  decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669.
                             Articolo 3
  In  attuazione  del presente  Accordo  di  programma, il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana
si impegnano:
  a  provvedere  a  quanto  di propria  competenza  per  l'attuazione
dell'Accordo stesso;
  ad  adeguare  la  propria  azione   agli  indirizzi  del  Piano  di
riconversione   produttiva,   gestendo   in   maniera   unitaria   le
problematiche esposte nel medesimo;
  ad indirizzare secondo  le linee del presente  Accordo le societa',
le  aziende  e  gli  enti che  siano  direttamente  o  indirettamente
coinvolti nella realizzazione  degli interventi previsti dall'Accordo
stesso;
  a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano
di riconversione produttiva e del  presente Accordo di programma, con
particolare  riguardo  alla  situazione economica,  occupazionale  ed
ambientale  delle aree  di  crisi mineraria,  nonche'  allo stato  di
realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.
  La regione Toscana si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari
dei  contributi  le  concessioni   e  gli  affidamenti  eventualmente
necessari  per l'attuazione  degli interventi  previsti nel  presente
Accordo.
                             Articolo 4
  I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi
ai   soggetti   attuatori   con   decreti   emanati   dal   Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  secondo le  norme
vigenti.
                             Articolo 5
  Il presente Accordo di programma ha validita' fino al completamento
delle realizzazioni di  cui all'art. 2 e delle  verifiche sulle spese
effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.
                             Articolo 6
  Sono fatte  salve le competenze delle  pubbliche amministrazioni e,
in   particolare,  quelle   riguardanti  i   temi  della   sicurezza,
dell'igiene e della salute dei lavoratori.
                             Articolo 7
  Per la  completa attuazione del Piano  di riconversione produttiva,
il Ministero  dell'industria, del  commercio e dell'artigianato  e la
regione Toscana  stipulano altri  Accordi di programma  tenendo conto
della disponibilita' dei fondi relativamente agli esercizi finanziari
successivi,  nonche'  delle  domande  di contributo  e  dei  progetti
presentati per  ciascuna delle  tipologie di interventi  previste nel
Piano stesso.
                             Articolo 8
  Il presente  Accordo di  programma sara' pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 1997
                                       Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                                 Bersani
 Il presidente della giunta
    della regione Toscana
            Chiti