IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto; Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, che approva il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85; Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicem- bre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; Visto il decreto ministeriale in data 23 marzo 1994, n. 239, modificativo ed integrativo del regolamento sull'ordinamento del gioco del lotto, decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990; Visti il decreto ministeriale in data 17 marzo 1993, n. 4832/Gab e il decreto ministeriale in data 8 novembre 1993, n. 8099, registrati alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, con i quali sono stati affidati a Lottomatica S.c.p.a., con concessione traslativa di pubblici poteri, l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto automatizzato; Considerato che l'art. 7 del citato decreto ministeriale n. 4832/Gab. stabilisce che "le modalita' di pagamento delle vincite saranno definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro"; Considerato che l'art. 30 del citato decreto ministeriale n. 239/1994 stabilisce che: "nel caso in cui sia trasferita al concessionario la competenza al pagamento delle vincite, i rapporti contabili fra i raccoglitori, lo stesso concessionario e il Ministero delle finanze sono regolati dal disciplinare di concessione"; Considerata l'esigenza di trasferire al concessionario i poteri pubblici relativi alla riscossione dei proventi di gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni; Vista la nota n. 14 del 27 ottobre 1994 con la quale la societa' Lottomatica ha espresso il proprio assenso in merito all'affidamento degli adempimenti conseguenti al trasferimento dei suindicati poteri pubblici, nei termini di cui alle clausole che seguono; Decreta: Art. 1. O g g e t t o 1. I poteri pubblici del Ministero delle finanze, relativi alla riscossione dei proventi del gioco, al pagamento delle vincite, alle estrazioni ed alle opposizioni sono trasferiti al concessionario Lottomatica S.c.p.a. 2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, le attivita' inerenti all'esercizio dei suddetti poteri pubblici sono direttamente organizzate e gestite dal concessionario.