IL RETTORE
  Visto  il  decreto  rettorale  n.  5005 del 31 ottobre 1995, con il
quale e' stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art.  11  della
legge  n.  341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche,
il regolamento didattico dell'Universita' degli studi di Salerno;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1562,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, con la quale e' stato istituito il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  settembre  1995  -   modifiche
all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di
specializzazione del settore farmaceutico;
  Visto  il  piano  di  utilizzo  proposto dalla facolta' di farmacia
nonche' l'inserimento della Scuola di  specializzazione  in  farmacia
ospedaliera   nel  piano  triennale  di  sviluppo  delle  Universita'
1994-1996, nonche' il parere positivo espresso dal comitato regionale
di coordinamento;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  consiglio  universitario
nazionale, nell'adunanza del 24 ottobre 1996;
  Vista  la  deliberazione  assunta  dal  senato accademico di questa
Universita', nella riunione del 3 dicembre 1996;
                              Decreta:
  La tabella "L" del  regolamento  didattico  dell'Universita'  degli
studi  di  Salerno,  relativa  alla  facolta'  di  farmacia, e' cosi'
modificata ed integrata:
                                                            TABELLA L
  Art. 1. - La facolta' di farmacia conferisce la laurea in  farmacia
ed il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.
  Art. 11 (Scuola di specializzazione in farmacia
ospedaliera). - Presso la facolta' di farmacia e' istituita
la Scuola di specializzazione in "farmacia ospedaliera".
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  assicurare ai laureati in discipline
farmaceutiche la formazione  professionale  rivolta  a  due  distinti
settori:
    a) Farmacia delle istituzioni ospedaliere;
    b) Farmacia delle istituzioni operanti nel territorio.
  La   scuola   rilascia   il   titolo  di  specialista  in  farmacia
ospedaliera.
  Art. 12. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni.
  Le aree didattiche che caratterizzano questo corso  ed  alle  quali
devono  essere dedicate almeno 2400 ore sono specificate in tabella L
- Art. 16.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Art. 13. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di  corso  viene
fissato  in  base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed
attrezzature  disponibili  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
  La scuola afferisce alla facolta' di farmacia.
  Art.  14.  -  Alla  scuola  sono  ammessi  i laureati in: chimica e
tecnologie farmaceutiche; farmacia.
  Sono, altresi', ammessi alla scuola coloro che  siano  in  possesso
del  titolo  di  studio,  conseguito  presso  Universita'  italiana e
straniera,  accettato  dalle  competenti  autorita'   italiane,   dal
consiglio  della  scuola  e  senato  accademico  e  che  sia ritenuto
equipollente, anche limitatamente ai fini della  iscrizione  a  detta
scuola.
  Art.  15.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina, con apposito
regolamento, in conformita' al regolamento didattico di ateneo e  nel
rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
   gli  insegnamenti  fondamentali obbligatori e quelli eventualmente
opzionali con la  suddivisione,  allorquando  necessario,  in  moduli
didattici;
   la  tipologia  delle forme didattiche ivi comprese le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
  Art. 16. -  Nel  determinare  il  piano  di  studi  secondo  quanto
previsto  al  precedente  art.  15,  il  consiglio  della scuola deve
comprendere le seguenti aree didattiche, per un minimo di 50 ore  per
ciascuna  area.  Per  ciascuna  area  i  settori definiscono l'ambito
scientifico e  disciplinare  nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'
didattica e verranno reperiti i docenti.
  Area  1  -  Biologica.  -  Lo  specializzando  deve  acquisire  una
conoscenza  sufficiente   delle   discipline   biologiche   attinenti
l'organismo  umano  sia  in condizioni normali che patologiche tra le
quali quelle relative alla nutrizione ed alla microbiologia.
                   Settori scientifico-disciplinari
  E07X - Farmacologia:
   Biotecnologie farmacologiche
   Chemioterapia
   Farmacocinetica
   Farmacognosia
   Farmacologia
   Farmacologia applicata
   Farmacologia cellulare e molecolare
   Farmacologia clinica
   Farmacologia e farmacognosia
   Farmacologia e farmacoterapia
   Farmacologia endocrina
   Metodologie farmacologiche e farmacognosiche
   Metodologie di monitoraggio dei farmaci
   Neuropsicofarmacologia
   Saggi e dosaggi farmacologici
   Saggi farmacologici e farmacognostici
   Tossicologia
   Tossicologia cellulare
   Tossicologia clinica
   Tossicologia ed analisi tossicologica
  F04A - Patologia generale:
   Citopatologia
   Fisiopatologia endocrina
   Fisiopatologia generale
   Immunoematologia
   Immunologia
   Immunopatologia
   Medicina molecolare
   Oncologia
   Patologia cellulare e ultrastrutturale
   Patologia generale
   Patologia genetica
   Patologia molecolare
  F05X - Microbiologia e microbiologia clinica:
   Analisi diagnostica microbiologica e virologica
   Batteriologia
   Micologia diagnostica
   Micologia medica
   Microbiologia
   Microbiologia applicata
   Microbiologia clinica
   Microbiologia e parassitologia
   Microbiologia medica
   Virologia
   Virologia molecolare
  F22A - Igiene generale ed applicata:
   Educaziona sanitaria
   Epidemiologia
   Igiene
   Igiene ambientale
   Igiene applicata
   Igiene degli alimenti
   Igiene della nutrizione
   Igiene del lavoro
   Igiene ed educazione sanitaria
   Igiene scolastica
   Medicina di comunita'
   Medicina preventiva, riabilitativa e sociale
   Metodologia epidemiologica ed igiene
   Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari
   Storia della sanita' pubblica
  Area 2 - Chimico-analitica farmaceutica.
  Lo  specializzando  deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline  chimico-farmaceutiche,  con   particolare   riguardo   ai
rapporti strutturali ed alle problematiche analitiche dei medicinali,
degli alimenti e dei campioni biologici.
                  Settori scientifico-disciplinari
  A02B - Probabilita' e statistica matematica:
   Biomatematica
   Calcolo delle probabilita'
   Calcolo delle probabilita' e statistica matematica
   Filtraggio e controllo stocastico
   Istituzioni di matematiche
   Matematica
   Metodi matematici e statistici
   Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
   Processi stocastici
   Statistica matematica
   Teoria dei giochi
   Teoria dell'affidabilita'
   Teoria delle code
   Teoria delle decisioni
  C07X - Chimica farmaceutica:
   Analisi chimico-tossicologica
   Analisi dei farmaci
   Analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici
   Analisi dei medicinali
   Basi molecolari dell'attivita' dei farmaci
   Biotecnologie farmaceutiche
   Chimica biofarmaceutica
   Chimica dei recettori
   Chimica farmaceutica e tossicologica
   Chimica tossicologica
   Complementi di chimica farmaceutica
   Fitochimica
   Fitofarmacia
   Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci
   Metodologie avanzate in chimica farmaceutica
   Metodologie speciali in analisi farmaceutica
   Progettazione e sintesi di farmaci
   Stereochimica farmaceutica
  C09X - Chimica bromatologica:
   Analisi chimica degli alimenti
   Chimica bromatologica
   Chimica degli alimenti
   Chimica dei prodotti agrumari
   Chimica e tecnologia dei prodotti dietetici
   Chimica idrologica
   Dietofarmacia
   Prodotti dietetici
  S01B - Statistica per la ricerca sperimentale:
   Antropometria
   Biometria - Metodi statistici di controllo della qualita'
   Metodi statistici di misura metodologia statistica in agricoltura
   Modelli stocastici e analisi dei dati
   Piano degli esperimenti
   Statistica
   Statistica applicata alle scienze biologiche
   Statistica applicata alle scienze fisiche
   Statistica e calcolo delle probabilita'
   Statistica e informatica applicata alla produzione animale
   Statistica medica
   Statistica per l'ambiente
   Statistica per la ricerca sperimentale
   Teoria e metodi statistici dell'affidabilita'
 Area 3 - Tecnologico applicativa.
  Lo  specializzando  deve acquisire una conoscenza sufficiente delle
discipline tecnologiche dei medicinali  con  particolare  riferimento
alla   produzione  galenica  ed  alla  impiantistica  relativa,  deve
altresi' approfondire le problematiche inerenti la formulazione e  la
preformulazione  dei medicinali e tutte le tecniche piu' avanzate per
il rilascio mirato dei farmaci  ed  il  direzionamento  verso  organi
bersaglio.
                  Settore scientifico-disciplinare
  C08X - Farmaceutico tecnologico applicativo:
   Analisi dei prodotti cosmetici
   Biotecnologie farmaceutiche
   Brevettistica farmaceutica
   Chimica farmaceutica applicata
   Chimica farmaceutica industriale
   Chimica dei prodotti cosmetici
   Chimica tossicologica industriale
   Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci
   Formulazione e legislazione dei prodotti cosmetici
   Impianti dell'industria farmaceutica
   Polimeri di interesse farmaceutico
   Tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutica
   Veicolazione e direzionamento dei farmaci
  Art.  17. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola le  scelte  degli  eventuali
corsi  opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno
della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e  di
tirocinio,  che  sara'  svolto  sotto  la  guida  di  un responsabile
nominato dal consiglio della scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni  teoriche  ed  alle  attivita'
pratiche,  il  consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione   svolta   in  Italia  e  all'estero  in  laboratori
universitari o extra universitari.
  Art. 18. - L'Universita' su proposta  del  consiglio  della  scuola
stabilisce  convenzioni  con enti pubblici o privati con finalita' di
sovvenzione e di utilizzazione di strutture  extra-universitarie  per
lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche degli specializzandi ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
382,  e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162.
  E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche  presso  sedi
distaccate.
  Per  l'iscrizione  e'  richiesta l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista.
   Fisciano, 19 dicembre 1996
                                            p. Il rettore: CATAUDELLA