IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione ed in particolare concernente l'istituzione ed il funzionamento del "Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione"; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 19, che prevede la corresponsione di un compenso alle societa' finanziarie di cui all'art. 16 della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza, alla consulenza nonche' alla gestione delle partecipazioni assunte ai sensi della legge medesima; Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro del 22 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1989, che determina gli importi dei predetti compensi; Considerato che detto decreto e stato applicato per la determinazione dei compensi spettanti alle societa' finanziarie per l'attivita' svolta a partire dall'esercizio 1987; Considerata l'opportunita' di adeguare la misura di detti compensi, tenendo conto anche della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo dal gennaio 1988; Considerato che le partecipazioni disposte dalle societa' finanziarie nelle cooperative hanno decorrenza e quindi durate diverse per ogni iniziativa agevolata e che pertanto, per i relativi compensi, non puo' tenersi conto della predetta variazione percentuale dei prezzi al consumo per l'intero periodo; Considerato che dall'esperienza applicativa i compensi riconosciuti alle societa' finanziarie sono risultati notevolmente piu' bassi delle spese ammissibili sostenute dalle medesime societa' e sensibilmente inferiori anche rispetto al limite, per ciascun esercizio, dell'ottanta per cento dell'ammontare dei relativi costi, che comunque non viene modificato dal presente provvedimento; Considerato il maggior onere derivante alle societa' finanziarie dal notevole periodo di tempo mediamente intercorrente tra sostenimento dei costi ed erogazione dei compensi; Considerato che le societa' finanziarie sostengono ulteriori oneri per le cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e per le istruttorie che si concludono negativamente; Considerato che i compensi connessi all'istruttoria, all'assistenza e alla consulenza sono determinati in valore assoluto in funzione dell'entita' del contributo erogato; Considerata l'opportunita' di riconoscere il maggiore impegno delle societa' finanziarie per l'attivita' di assistenza alle cooperative di minori dimensioni, che presentano spesso le maggiori carenze organizzative e finanziarie; Viste le richieste di adeguamento dei compensi presentate dalle societa' finanziarie Compagnia finanziaria industriale e So.Fi.Coop in data 14 giugno 1995 e 23 giugno 1995; Sentita la Conferenza di servizi riunitasi in data 2 agosto 1995; Decreta: Art. 1. 1. Il compenso spettante alle societa' finanziarie per l'attivita' di istruttoria, assistenza e consulenza, di cui alla lettera a), primo comma, art. 1 del decreto ministeriale 22 febbraio 1989, per ciascuna partecipazione nelle cooperative di produzione e lavoro, in relazione al contributo concesso ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' determinato nelle seguenti misure: L. 20 milioni in relazione a contributi fino a L. 1 miliardo; L. 37 milioni in relazione a contributi superiori a 1 miliardo e fino a 2 miliardi di lire; L. 45 milioni in relazione a contributi superiori a 2 miliardi di lire.