IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per
il  credito  alla  cooperazione   ed   in   particolare   concernente
l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  "Fondo  speciale  per  gli
interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione";
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 19, che prevede
la corresponsione di un compenso alle  societa'  finanziarie  di  cui
all'art.  16  della citata legge 27 febbraio 1985, n. 49, a titolo di
rimborso degli oneri connessi all'istruttoria,  all'assistenza,  alla
consulenza  nonche'  alla  gestione  delle  partecipazioni assunte ai
sensi della legge medesima;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri  del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro del 22 febbraio 1989, registrato alla
Corte dei conti il 22 dicembre 1989, che determina  gli  importi  dei
predetti compensi;
  Considerato   che   detto   decreto   e   stato  applicato  per  la
determinazione dei compensi spettanti alle societa'  finanziarie  per
l'attivita' svolta a partire dall'esercizio 1987;
  Considerata l'opportunita' di adeguare la misura di detti compensi,
tenendo  conto  anche  della variazione percentuale dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo dal gennaio 1988;
  Considerato  che  le   partecipazioni   disposte   dalle   societa'
finanziarie  nelle  cooperative  hanno  decorrenza  e  quindi  durate
diverse per ogni iniziativa agevolata e che pertanto, per i  relativi
compensi,   non   puo'   tenersi   conto  della  predetta  variazione
percentuale dei prezzi al consumo per l'intero periodo;
  Considerato che dall'esperienza applicativa i compensi riconosciuti
alle societa' finanziarie  sono  risultati  notevolmente  piu'  bassi
delle   spese   ammissibili   sostenute  dalle  medesime  societa'  e
sensibilmente  inferiori  anche  rispetto  al  limite,  per   ciascun
esercizio,  dell'ottanta per cento dell'ammontare dei relativi costi,
che comunque non viene modificato dal presente provvedimento;
  Considerato il maggior onere derivante  alle  societa'  finanziarie
dal   notevole   periodo   di   tempo  mediamente  intercorrente  tra
sostenimento dei costi ed erogazione dei compensi;
  Considerato che le societa' finanziarie sostengono ulteriori  oneri
per  le  cooperative  poste  in liquidazione o sottoposte a procedure
concorsuali e per le istruttorie che si concludono negativamente;
  Considerato che i compensi connessi all'istruttoria, all'assistenza
e alla consulenza sono determinati in  valore  assoluto  in  funzione
dell'entita' del contributo erogato;
  Considerata l'opportunita' di riconoscere il maggiore impegno delle
societa'  finanziarie  per l'attivita' di assistenza alle cooperative
di minori dimensioni,  che  presentano  spesso  le  maggiori  carenze
organizzative e finanziarie;
  Viste  le  richieste  di  adeguamento dei compensi presentate dalle
societa' finanziarie Compagnia finanziaria industriale  e  So.Fi.Coop
in data 14 giugno 1995 e 23 giugno 1995;
  Sentita la Conferenza di servizi riunitasi in data 2 agosto 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il compenso spettante alle societa' finanziarie per l'attivita'
di istruttoria, assistenza e consulenza,  di  cui  alla  lettera  a),
primo  comma,  art.  1 del decreto ministeriale 22 febbraio 1989, per
ciascuna partecipazione nelle cooperative di produzione e lavoro,  in
relazione al contributo concesso ai sensi dell'art. 17 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, e' determinato nelle seguenti misure:
   L. 20 milioni in relazione a contributi fino a L. 1 miliardo;
   L.  37  milioni in relazione a contributi superiori a 1 miliardo e
fino a 2 miliardi di lire;
   L. 45 milioni in relazione a contributi superiori a 2 miliardi  di
lire.