IL RETTORE - visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; - visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; - visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; - visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; - visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162; - vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; - vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; - visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 maggio 1995 che ha modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore sanitario di cui al decreto dello stesso Ministro 30 ottobre 1993 emanato di concerto con il Ministro della Sanita', in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; - visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 31 luglio 1996, con il quale e' stato integrato l'art. 2 della tab. XLV/2, allegata al sopra citato D.M. 11 maggio 1996; - viste le delibere con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' di Milano hanno proposto l'inserimento in statuto delle norme generali sulle scuole di specializzazione dell'area sanitaria dettate dalla tab. XLV/2, nonche' il riordino in adeguamento alla stessa Tabella, delle scuole gia' istituite e attivate presso l'Ateneo; - preso atto che il Consiglio Universitario Nazionale, nella riunione del 10 ottobre 1996, ha espresso parere favorevole al riordino, a condizione che gli ordinamenti didattici proposti siano conformi alla tabella nazionale e che sia rispettato il numero, indicato dallo stesso Consiglio Universitario Nazionale, degli iscrivibili alle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva (1a scuola), pediatria (1a scuola), psichiatria, oftalmologia (1a scuola), oftalmologia (2a scuola), ginecologia ed ostetricia (1a scuola); - preso atto altresi' che il Consiglio Universitario Nazionale ha anche espresso parere favorevole al recepimento delle norme generali con integrazione d'ufficio del punto 2.9 di cui al D.M. 31 luglio 1996; - constatata la conformita' degli ordinamenti proposti alla tabella nazionale e accolte le indicazioni del Consiglio Universitario Nazionale sul numero degli iscrivibili alle scuole di specializzazione sopra richiamate DECRETA lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. ART. 1 Sono soppressi i seguenti articoli del Titolo XIV "scuole di specializzazione": - gli artt. da 392 a 407, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in anatomia patologica; - gli artt. da 456 a 471, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in cardiologia; - gli artt. da 472 a 479, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale; - gli artt. da 480 a 487, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica; - gli artt. da 488 a 495, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso; - gli artt. da 496 a 511, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva; - gli artt. da 512 a 519, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica; - gli artt. da 544 a 559, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in ematologia; - gli artt. da 569 a 576, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva; - gli artt. da 577 a 591, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva; - gli artt. da 592 a 598, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive; - gli artt. da 599 a 606, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro; - gli artt. da 615 a 622, relativi alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione; - gli artt. da 647 a 654, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare; - gli artt. da 663 a 670, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia; - gli artt. da 671 a 678, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia; - gli artt. da 679 a 686, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile; - gli artt. da 687 a 702, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in oftalmologia; - gli artt. da 703 a 718, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia; - gli artt. da 719 a 742, relativi alla prima, alla seconda e alla terza scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia; - gli artt. da 743 a 758, relativi alla prima e alla seconda scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria; - gli artt. da 759 a 785, relativi alla prima, alla seconda e alla terza scuola di specializzazione in pediatria; - gli artt. da 786 a 793, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria; - gli artt. da 841 a 848, relativi alla scuola di specializzazione in urologia; - gli artt. da 857 a 864, relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia; - gli artt. da 865 a 872, relativi alla scuola di specializzazione in medicina tropicale; - gli artt. da 920 a 927, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale; - gli artt. da 969 a 976, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia; - gli artt. da 989 a 996, relativi alla scuola di specializzazione in cardiochirurgia.