IL RETTORE
-  visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato
  con decreto rettorale 28 maggio 1996,  pubblicato  sul  supplemento
  ordinario  alla  gazzetta ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in
  particolare l'art. 56 che dispone che,  in  attesa  dell'emanazione
  del  regolamento  didattico  d'ateneo  ai  sensi dell'art. 11 della
  legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni
  sugli    ordinamenti    didattici    contenute    nello     statuto
  dell'Universita'  approvato  con  regio decreto 4 novembre 1926, n.
  2280, con le successive modificazioni;
-  visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
  approvato  con  regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi
  aggiornamenti;
- visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
  modificazioni e integrazioni;
- visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
-  visto  il  decreto  del  Ministro dell'Universita' e della Ricerca
  Scientifica  e  Tecnologica  11  maggio  1995  che  ha   modificato
  l'ordinamento   didattico  universitario  relativamente  ad  alcune
  scuole di specializzazione del settore sanitario di cui al  decreto
  dello  stesso  Ministro  30 ottobre 1993 emanato di concerto con il
  Ministro della  Sanita',  in  accordo  con  l'art.  1  del  decreto
  legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
-  visto  il  decreto  del  Ministro dell'Universita' e della Ricerca
  Scientifica e Tecnologica 31 luglio 1996, con  il  quale  e'  stato
  integrato  l'art. 2 della tab. XLV/2, allegata al sopra citato D.M.
  11 maggio 1996;
-  viste  le  delibere  con  le  quali   le   autorita'   accademiche
  dell'Universita'  di Milano hanno proposto l'inserimento in statuto
  delle norme generali sulle  scuole  di  specializzazione  dell'area
  sanitaria   dettate  dalla  tab.  XLV/2,  nonche'  il  riordino  in
  adeguamento alla stessa Tabella,  delle  scuole  gia'  istituite  e
  attivate presso l'Ateneo;
- preso atto che il Consiglio Universitario Nazionale, nella riunione
  del  10  ottobre 1996, ha espresso parere favorevole al riordino, a
  condizione che gli ordinamenti didattici  proposti  siano  conformi
  alla  tabella  nazionale  e  che sia rispettato il numero, indicato
  dallo stesso Consiglio Universitario Nazionale,  degli  iscrivibili
  alle   scuole   di   specializzazione   in   chirurgia  plastica  e
  ricostruttiva (1a  scuola),  pediatria  (1a  scuola),  psichiatria,
  oftalmologia  (1a scuola), oftalmologia (2a scuola), ginecologia ed
  ostetricia (1a scuola);
- preso atto altresi' che il  Consiglio  Universitario  Nazionale  ha
  anche   espresso  parere  favorevole  al  recepimento  delle  norme
  generali con integrazione d'ufficio del punto 2.9 di cui al D.M. 31
  luglio 1996;
- constatata la conformita' degli ordinamenti proposti  alla  tabella
  nazionale  e  accolte  le  indicazioni  del Consiglio Universitario
  Nazionale   sul   numero   degli   iscrivibili   alle   scuole   di
  specializzazione sopra richiamate
                               DECRETA
lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato con
regio  decreto  4  novembre  1926,  n.  2280,   con   le   successive
modificazioni,   e'   ulteriormente   modificato   come   di  seguito
specificato.
                               ART. 1
Sono  soppressi  i  seguenti  articoli  del  Titolo  XIV  "scuole  di
specializzazione":
-  gli  artt. da 392 a 407, relativi alla prima e alla seconda scuola
  di specializzazione in anatomia patologica;
- gli artt. da 456 a 471, relativi alla prima e alla  seconda  scuola
  di specializzazione in cardiologia;
- gli artt. da 472 a 479, relativi alla scuola di specializzazione in
  chirurgia generale;
- gli artt. da 480 a 487, relativi alla scuola di specializzazione in
  chirurgia pediatrica;
- gli artt. da 488 a 495, relativi alla scuola di specializzazione in
  chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
-  gli  artt. da 496 a 511, relativi alla prima e alla seconda scuola
  di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva;
- gli artt. da 512 a 519, relativi alla scuola di specializzazione in
  chirurgia toracica;
- gli artt. da 544 a 559, relativi alla prima e alla  seconda  scuola
  di specializzazione in ematologia;
- gli artt. da 569 a 576, relativi alla scuola di specializzazione in
  igiene e medicina preventiva;
-  gli  artt. da 577 a 591, relativi alla prima e alla seconda scuola
  di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
- gli artt. da 592 a 598, relativi alla scuola di specializzazione in
  malattie infettive;
- gli artt. da 599 a 606, relativi alla scuola di specializzazione in
  medicina del lavoro;
- gli artt. da 615 a 622, relativi alla scuola di specializzazione in
  medicina fisica e riabilitazione;
- gli artt. da 647 a 654, relativi alla scuola di specializzazione in
  medicina nucleare;
- gli artt. da 663 a 670, relativi alla scuola di specializzazione in
  neurochirurgia;
- gli artt. da 671 a 678, relativi alla scuola di specializzazione in
  neurologia;
- gli artt. da 679 a 686, relativi alla scuola di specializzazione in
  neuropsichiatria infantile;
- gli artt. da 687 a 702, relativi alla prima e alla  seconda  scuola
  di specializzazione in oftalmologia;
-  gli  artt. da 703 a 718, relativi alla prima e alla seconda scuola
  di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
- gli artt. da 719 a 742, relativi alla prima, alla  seconda  e  alla
  terza scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia;
-  gli  artt. da 743 a 758, relativi alla prima e alla seconda scuola
  di specializzazione in otorinolaringoiatria;
- gli artt. da 759 a 785, relativi alla prima, alla  seconda  e  alla
  terza scuola di specializzazione in pediatria;
- gli artt. da 786 a 793, relativi alla scuola di specializzazione in
  psichiatria;
- gli artt. da 841 a 848, relativi alla scuola di specializzazione in
  urologia;
- gli artt. da 857 a 864, relativi alla scuola di specializzazione in
  microbiologia e virologia;
- gli artt. da 865 a 872, relativi alla scuola di specializzazione in
  medicina tropicale;
- gli artt. da 920 a 927, relativi alla scuola di specializzazione in
  chirurgia maxillo-facciale;
- gli artt. da 969 a 976, relativi alla scuola di specializzazione in
  oncologia;
- gli artt. da 989 a 996, relativi alla scuola di specializzazione in
  cardiochirurgia.