IL RETTORE Veduto lo statuto vigente della Universita', approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente; Veduta la deliberazione adottata in data 31 gennaio 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 28 marzo 1996, con la quale il consiglio della facolta' di magistero ha proposto la trasformazione dell'attuale facolta' di magistero in facolta' di scienze della formazione; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 2 agosto 1995 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facolta' di magistero in facolta' di scienze della formazione"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1996, trasmesso con lettera ministeriale prot. n. 2399 del 16 dicembre 1996; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16; Decreta: Lo statuto della Libera universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato nel senso che al Capo I - della costituzione dell'Universita' - l'art. 1, al Capo III - dell'ordinamento generale degli studi - Sezione I "Norme generali" l'art. 13, allo stesso Capo III - Sezione V "Norme speciali per la facolta' di magistero" l'art. 61, e al Capo IX - Norme finali e transitorie - le tabelle A "Ruolo dei professori" prima fascia (professori straordinari e ordinari), A-bis "Ruolo dei professori" seconda fascia (professori associati), B-bis "Ruolo dei ricercatori universitari", sono modificati nel modo che segue: Capo I DELLA COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' Art. 1. . . omissis . . 5) Facolta' di scienze della formazione; . . omissis . . Capo III DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI SEZIONE I Norme generali Art. 13. Il quinto comma viene modificato come segue: La facolta' di scienze della formazione conferisce la laurea in scienze dell'educazione, la laurea in psicologia e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Nell'ambito della facolta' medesima sono altresi' attivati, in attesa della loro trasformazione in diplomi universitari, la scuola diretta a fini speciali di studi grafologici, la scuola diretta a fini speciali "Costume e moda" con indirizzo "Progettismo di moda" e la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali. Capo III DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI SEZIONE V Norme speciali per la facolta' di scienze della formazione Art. 61. La facolta' di scienze della formazione rilascia le lauree e i diplomi di cui al precedente art. 13. Capo IX NORME FINALI E TRANSITORIE TABELLA A Ruolo dei professori Prima fascia (professori straordinari e ordinari) . . omissis . . Facolta' di scienze della formazione n. 30 (invariato). . . omissis . . TABELLA A-bis Ruolo dei professori Seconda fascia (Professori associati) . . omissis . . Facolta' di scienze della formazione n. 43 (invariato). . . omissis . . TABELLA B-bis Ruolo dei ricercatori universitari . . omissis . . Facolta' di scienze della formazione n. 30 (invariato). . . omissis . . Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Urbino, 31 dicembre 1996. Il rettore: BO