IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971; Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio e che prevede, altresi', la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali; Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971), con sede in Milano, e' stato delegato al controllo ed alla certificazione dei prodotti sementieri; Considerato che l'art. 41 dell'indicata legge n. 1096/1971 e l'art. 2 della predetta legge n. 195/1976 stabiliscono che per il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri sono dovuti dei compensi tariffari; Visti i propri decreti in data 18 dicembre 1979, 16 aprile 1980, 3 maggio 1982, 16 maggio 1985, 16 giugno 1986, 7 febbraio 1990, 2 marzo 1991, 18 giugno 1992, 14 luglio 1993, 6 maggio 1994 e 14 luglio 1995, con i quali sono state stabilite le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per il controllo e la certificazione delle sementi di specie ortive e dei prodotti sementieri delle specie agrarie; Vista la proposta formulata dall'Ente nazionale delle sementi elette - giusta delibera n. 4/96/CA del 20 febbraio 1996 del proprio consiglio di amministrazione - volta ad un aggiornamento delle tariffe stabilite da ultimo con il decreto ministeriale 14 luglio 1995 per renderle corrispondenti al costo del servizio; Considerato che la competente sezione del consiglio superiore di questa amministrazione nell'adunanza del 29 ottobre 1996 ha espresso parere favorevole alla revisione delle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri nella misura del 3,5% di quelle attualmente in vigore (con esclusione del frumento duro e del controllo delle colture portaseme delle specie assoggettate all'esperimento comunitario sulle ispezioni non ufficiali in campo, frumento tenero ed orzo, per i quali non e' previsto alcun aumento); Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, di apportare gli adeguamenti alle tariffe per il controllo, la certificazione e la cartellinatura dei prodotti sementieri, in vigore dal 14 luglio 1995, nella misura del 3,5%; A termini dell'art. 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola, alimentare e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione degli uffici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Decreta: Articolo unico A decorrere dalla data del presente decreto, le tariffe dei compensi dovuti all'Ente nazionale delle sementi elette, con sede in Milano, per le operazioni di controllo, certificazione e cartellinatura dei prodotti sementieri, sono stabilite come da allegate tabelle. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1996 Il Ministro: PINTO