AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344 e 30 agosto 1996, n. 450". I DD.LL. n. 344/1996 e n. 450/1996, di contenuto pressocche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge, il primo, per decorrenza dei termini costituzionali, il secondo, perche' abrogato dall'art. 8 del presente decreto (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996). Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutui 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie (( europee )) e con istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. 2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui" e' aggiunta la parola "quindicennali,"; al comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,". 3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: a) Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca: "Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". b) Il D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, reca: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale". c) Il testo dell'art. 9 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), e' il seguente: "Art. 9 (Mutui per lo sviluppo). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996. 2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato. 3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonche' al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalita' provvede il CIPE, che individua altresi', con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tal fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un'apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passivita' delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro". d) Il D.L 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, reca: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse". e) Il testo dell'art. 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "78. Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorita' a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di piu' immediata rendicontabilita'. 79. All'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni'". f) Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995 (per il titolo si veda la precedente nota d), e' il seguente: "Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). - 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1966, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725. 3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decretolegislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorita' per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".