AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344  e
30  agosto  1996,  n.  450".  I  DD.LL. n. 344/1996 e n. 450/1996, di
contenuto pressocche' analogo al presente  decreto,  non  sono  stati
convertiti   in   legge,   il   primo,  per  decorrenza  dei  termini
costituzionali, il secondo, perche' abrogato dall'art. 8 del presente
decreto   (i   relativi    comunicati    sono    stati    pubblicati,
rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  204
del 31 agosto 1996 e n. 249 del 23 ottobre 1996).
                               Art. 1.
              Autorizzazione alla contrazione di mutui
  1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative  dirette  a
favorire  lo  sviluppo  sociale  ed economico delle aree depresse del
territorio nazionale, in linea con i  principi  e  nel  rispetto  dei
criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare
per  gli  interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
1992,  n.  488,  dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del  decreto-legge
23  febbraio 1995, n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, dal  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341,
nonche' per gli interventi di cui all'articolo  1,  commi  78  e  79,
della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa  depositi  e
prestiti, con istituzioni finanziarie (( europee )) e con istituti di
credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello Stato.
  2.  Le  somme  derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte,
con decreti del Ministro del tesoro, su  proposta  del  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  in appositi capitoli,
anche  di  nuova  istituzione,  degli  stati  di   previsione   delle
amministrazioni  statali  interessate,  sulla  base  del riparto allo
scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1995,  n.  341, al comma 1 dopo le parole: "il Ministro del tesoro e'
autorizzato   a   contrarre   mutui"   e'    aggiunta    la    parola
"quindicennali,";  al  comma 2 dopo le parole: "a decorrere dall'anno
2001" sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2015,".
  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di  lire 485 miliardi per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a
decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni  1997
e  1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1996-1998,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro   e'
autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              a) Il D.L. 22 ottobre 1992,  n.  415,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca:
          "Modifiche della legge 1 marzo 1986,  n.  64,  in  tema  di
          disciplina   organica   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno".
              b) Il D.L. 8 febbraio 1995,  n.  32,  convertito  dalla
          legge  7  aprile  1995, n. 104, reca: "Disposizioni urgenti
          per  accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni  alle
          attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione
          dello  sviluppo  del  Mezzogiorno,  per la sistemazione del
          relativo personale,  nonche'  per  l'avvio  dell'intervento
          ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale".
              c)  Il  testo dell'art. 9 del D.L. 23 febbraio 1995, n.
          41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  marzo
          1995,  n.  85  (Misure  urgenti  per  il  risanamento della
          finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree  depresse),
          e' il seguente:
             "Art.  9  (Mutui  per  lo  sviluppo).  -  1.  Al fine di
          consentire  la  realizzazione  di  iniziative   dirette   a
          favorire  lo  sviluppo  sociale  ed  economico  delle  aree
          depresse del territorio nazionale, in linea con i  principi
          e   nel   rispetto  dei  criteri  di  intervento  stabiliti
          dall'Unione europea, e' autorizzato il  limite  di  impegno
          decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.
             2.  A  valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il
          Ministero del tesoro e' autorizzato a contrarre  mutui  con
          la  Cassa  depositi  e  prestiti  o con istituti di credito
          nazionale ed esteri, il cui ammortamento e' a totale carico
          dello Stato.
             3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma  2  sono
          destinate  al  mantenimento  e  allo  sviluppo  della  base
          produttiva  nonche'  al   potenziamento   della   dotazione
          infrastrutturale  nelle  aree di cui al comma 1. Al riparto
          delle  somme  stesse  tra le predette finalita' provvede il
          CIPE, che individua altresi', con riferimento  all'utilizzo
          di  tutte  le  risorse  che  si  rendono disponibili per lo
          scopo, le modalita' dell'intervento pubblico in favore  del
          settore  produttivo. A tal fine dovranno tra l'altro essere
          disciplinati  meccanismi  e  procedure   per   l'automatica
          applicazione  dei  benefici  e  previste  misure  idonee  a
          favorire, anche attraverso un'apposito fondo  di  garanzia,
          il  consolidamento  delle  passivita' delle piccole e medie
          imprese, in linea con  quanto  disposto  dall'articolo  11,
          comma  2-bis,  del  decreto-legge  29  agosto 1994, n. 516,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994,
          n. 598.
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  pari  a  lire 540 miliardi annui a decorrere dal
          1996, si  provvede  per  gli  anni  1996  e  1997  mediante
          utilizzo   delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1995,   parzialmente
          utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
          del tesoro".
              d)  Il  D.L  23  giugno  1995,  n. 244, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto  1995,  n.  341,  reca:
          "Misure   dirette  ad  accelerare  il  completamento  degli
          interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi
          nelle aree depresse".
              e) Il testo dell'art. 1, commi 78 e 79, della legge  28
          dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), e' il seguente:
             "78. Per la realizzazione degli interventi previsti  nei
          patti  territoriali  di  cui  al comma 77, e non coperti da
          altri finanziamenti pubblici, il CIPE  riserva  una  quota,
          sino  all'importo  di  lire 400 miliardi, nell'ambito delle
          risorse  derivanti  dai  mutui  di  cui  all'art.   4   del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341,  e
          all'art.  1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
          415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
          1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti dal CIPE
          medesimo, dando priorita' a quelli cofinanziati  sui  fondi
          comunitari di piu' immediata rendicontabilita'.
             79.  All'art.  4,  comma  3, del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto  1995,  n.  341,  sono aggiunti, in fine, i seguenti
          periodi: 'Nell'ambito di tali  priorita'  una  quota  delle
          predette  somme  pari  a  lire 600 miliardi e' destinata al
          finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di
          massa a  guida  vincolata  e  tramvie  veloci,  secondo  le
          procedure  previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
          successive   modificazioni;   alla   manutenzione   ed   al
          completamento  delle reti viarie provinciali; ad interventi
          di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra
          le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal
          CIPE.  Il  finanziamento  relativo  ai  trasporti rapidi di
          massa  a  guida  vincolata  e  tramvie  veloci  puo'  avere
          carattere  integrativo  rispetto al finanziamento spettante
          ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive
          modificazioni'".
              f) Il testo dell'art. 4  del  D.L.  n.  244  del  1995,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995
          (per il titolo  si  veda  la  precedente  nota  d),  e'  il
          seguente:
             "Art. 4 (Interventi per opere infrastrutturali). - 1. Al
          fine  di  consentire  la  realizzazione  di  interventi per
          grandi  opere  infrastrutturali  nelle  aree  depresse  del
          territorio nazionale, il Ministro del tesoro e' autorizzato
          a  contrarre mutui, anche con la Cassa depositi e prestiti,
          con ammortamento a totale carico dello  Stato,  nei  limiti
          delle   risorse  di  cui  al  comma  2  e  subordinatamente
          all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre
          1994, n.    724,  di  provvedimenti  diretti  a  consentire
          l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.
             2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa di lire 145 miliardi per il 1966, 200 miliardi per il
          1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per  il  1999,
          675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 2001, al cui onere si provvede mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per i medesimi
          anni dello stanziamento iscritto  al  capitolo  5941  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno
          1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le  relative
          dotazioni  iscritte  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 725.
             3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai  sensi  del
          comma  1  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
          per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  al fondo di cui all'art. 19 del decretolegislativo
          3  aprile  1993,  n.  96,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni.   Le   predette   somme   sono  destinate  al
          finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta  del
          Ministro  del  bilancio  e  della programmazione economica,
          d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con
          le   amministrazioni   interessate,   con   priorita'   per
          interventi  di  completamento  funzionale, per investimenti
          cofinanziati   dall'Unione   europea,   per    investimenti
          cofinanziati  dai privati e per investimenti immediatamente
          eseguibili, ed affluiscono, sulla base  delle  delibere  di
          approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro,
          ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione
          delle  amministrazioni  interessate.  Nell'ambito  di  tali
          priorita' una quota delle predette somme pari  a  lire  600
          miliardi   e'  destinata  al  finanziamento  di  interventi
          relativi ai trasporti rapidi di massa a guida  vincolata  e
          tramvie  veloci,  secondo le procedure previste dalla legge
          26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;  alla
          manutenzione   ed   al   completamento  delle  reti  viarie
          provinciali;    ad   interventi   di   metanizzazione.   La
          ripartizione della  suddetta  quota  tra  le  tipologie  di
          intervento  sopra  indicate  e'  effettuata  dal CIPE.   Il
          finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida
          vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo
          rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta
          legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".