Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere l'integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia", ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - le integrazioni del disciplinare di produzione di cui trattasi nel testo come di seguito riportato. Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia" 1. E' riconosciuta la tipologia "liquoroso" per i vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia" bianchi e rossi, anche con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, nelle rispettive province di produzione della regione siciliana. 2. Il disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia" viene pertanto modificato ed integrato agli articoli 2, 4, 5 e 6 come di seguito specificato: Art. 2. - Il comma 1 e' sostituito dal testo di seguito riportato: La indicazione geografica tipica "Sicilia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso; rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso; rosati, anche nella tipologia frizzante. Il comma 5 e' sostituito dal testo di seguito riportato: I vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia", con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi. Art. 4. - Il comma 3 e' integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine del comma stesso: 12,0% per i liquorosi. Art. 5. - Il comma 2 e' integrato dal testo di seguito riportato che si colloca alla fine del comma stesso: per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che puo' essere effettuata solo con alcol vinico o con aggiunta di vino. Art. 6. - Il testo dell'articolo e' integrato dalle seguenti parole che si collocano alla fine dell'articolo stesso: liquoroso: 15%.