Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminate  le  domande  intese  ad  ottenere l'integrazione del
disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica  tipica
"Sicilia",  ha  espresso  parere  favorevole  al  loro  accoglimento,
proponendo  -  ai   fini   dell'emanazione   del   relativo   decreto
ministeriale  - le integrazioni del disciplinare di produzione di cui
trattasi nel testo come di seguito riportato.
              Proposta di integrazione del disciplinare
  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sicilia"
   1.  E'  riconosciuta  la  tipologia  "liquoroso"  per  i  vini  ad
indicazione geografica tipica "Sicilia" bianchi e rossi, anche con la
specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, nelle
rispettive province di produzione della regione siciliana.
   2.   Il   disciplinare  di  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Sicilia" viene pertanto  modificato  ed  integrato
agli articoli 2, 4, 5 e 6 come di seguito specificato:
   Art. 2. - Il comma 1 e' sostituito dal testo di seguito riportato:
   La   indicazione  geografica  tipica  "Sicilia"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   Il comma 5 e' sostituito dal testo di seguito riportato:
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Sicilia",  con   la
specificazione  di  uno  dei  vitigni  di  cui  al presente articolo,
possono  essere  prodotti  anche  nella  tipologia  frizzante  per  i
bianchi,  rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i
rossi; nella tipologia novello per i rossi.
   Art. 4. - Il comma 3 e' integrato dalle  seguenti  parole  che  si
collocano alla fine del comma stesso:
    12,0% per i liquorosi.
   Art.  5.  - Il comma 2 e' integrato dal testo di seguito riportato
che si colloca alla fine del comma stesso:
    per  le   tipologie   liquoroso   tali   rese   sono   al   netto
dell'alcolizzazione  che puo' essere effettuata solo con alcol vinico
o con aggiunta di vino.
   Art. 6. - Il  testo  dell'articolo  e'  integrato  dalle  seguenti
parole che si collocano alla fine dell'articolo stesso:
    liquoroso: 15%.