AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   I commi da 2 a 8 dell'art. 1  della  legge  di  conversione  cosi'
dispongono:
   "2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio
1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in
materia di farmaci, nonche' dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419,
29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n.
722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995,
n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29  dicembre
1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.
   3.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dell'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per
il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione e' rimasta
in vigore.
   4. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19  marzo  1996,
n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.
   5.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1 dicembre 1995,
n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996,
n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.
   6.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1 dicembre 1995,
n.  511,  31  gennaio  1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno
1996, n. 299.
   7. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 4 dicembre  1995,  n.  521,  1  febbraio
1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.
   8.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre
1996, n. 478".
   Nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1997 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                        Emoderivati salvavita
  1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8,  comma  12,  della
legge  24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria
dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore  alla  data  del  15
novembre 1996 avviene a partire dal 1 dicembre 1996.