IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio  1983,  n.
182,  in  base  al  quale  agli esercenti di sale cinematografiche e'
concesso  un  abbuono  dell'imposta  sugli   spettacoli   sino   alla
concorrenza  di  L.  15.000  per le giornate di programmazione in cui
venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che,
alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti  stabilito
ai  sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n.
1213;
  Visto il quattordicesimo comma del citato art.  3  della  legge  n.
182,  che  da  facolta' di modificare, con decreto del Ministro delle
finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del
prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Considerato che al 1 giugno 1983, data di entrata in  vigore  della
richiamata  legge  n.  182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai
sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge  4  novembre  1965,  n.
1213,  risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei
biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;
  Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1993,  emanato  ai  sensi
del  soprarichiamato quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n.
182/1983, con il quale, in corrispondenza  di  un  prezzo  medio  dei
biglietti cinematografici nell'anno 1991 di L. 7.426,39, il limite di
prezzo netto e' stato fissato in L. 6.188;
  Tenuto  conto  che,  dalle  rilevazioni  ufficiali effettuate dalla
Societa' italiana degli autori ed editori - ente cui e'  affidato  il
servizio  di  accertamento,  liquidazione  e riscossione dell'imposta
sugli spettacoli e  dei  tributi  connessi  -  il  prezzo  medio  dei
biglietti   cinematografici,  nell'anno  1994,  e'  risultato  di  L.
8.384,35, con un incremento del 301,75% rispetto  al  dato  dell'anno
1981, anno base;
  Ritenuto  che,  applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la
suindicata variazione percentuale del 301,75%,  il  nuovo  limite  di
prezzo netto puo' essere fissato in L. 6.986;
                              Decreta:
  Il  limite  di  prezzo  netto  di L. 6.188 stabilito con il decreto
ministeriale 16 febbraio 1993 e' elevato a L. 6.986.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e avra' effetto dal giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione.
   Roma, 8 gennaio 1997
                                        Il direttore generale: ROMANO